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Ordinanza che istituisce misure preventive destinate a impedire l’introduzione della peste aviaria in Svizzera

AS 2007 4547 · Raccolta ufficiale delle leggi federali

Del 28 set 2007

https://lexipedia.io/it/docs/ch/as-ro-ru/2007-4547/it/ordinanza-che-istituisce-misure-preventive-destinate-a-impedire-l-introduzione-della-peste-aviaria-in-svizzera

Consultato il 5 set 2026

  1. Documenti
  2. Confederazione
  3. Raccolta ufficiale delle leggi federali
Fonte

Atto di base di: Ordinanza dell’USAV che istituisce misure preventive destinate a impedire l’introduzione della peste aviaria (RS 916.403.1)

RU 2007 4547

Ordinanza
che istituisce misure preventive destinate a impedire
l’introduzione della peste aviaria in Svizzera

del 28 settembre 2007

Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 9 e 10 capoverso1 della legge del 1° luglio 19661 sulle epizoozie,
ordina:

Footnotes

  1. [1] RS 916.40

Art. 1 Scopo

La presente ordinanza si prefigge di impedire l’introduzione della peste aviaria tra i volatili da cortile svizzeri.

Art. 2 Zone a rischio

Sono considerate zone a rischio le aree rivierasche di1 km di larghezza che si estendono intorno ad acque e insiemi d’acque su cui si trovano almeno 20 000 uccelli acquatici che svernano in Svizzera.

Le zone a rischio sono definite dall’Ufficio federale di veterinaria (UFV).

Art. 3 Misure nelle zone a rischio

Nelle zone a rischio si applicano le misure seguenti:

  1. i volatili da cortile devono essere alimentati e abbeverati in luoghi non accessibili agli uccelli selvatici;

  2. i palmipedi e gli struzioniformi devono essere tenuti separati dagli altri volatili da cortile;

  3. i bacini d’acqua prescritti per determinate specie di volatili da cortile per motivi legati alla protezione degli animali devono essere protetti sufficientemente dall’intrusione di uccelli acquatici selvatici;

  4. nelle aziende detentrici di volatili le misure d’igiene devono essere applicate conformemente alle raccomandazioni dell’UFV2;

  5. i mercati, le esposizioni e le manifestazioni analoghe in cui sono presentati volatili sono vietati.

RS 916.403.1

Raccomandazioni per gli allevatori professionali; Raccomandazioni per gli allevatori amatoriali; HPAI Disinfezione nei pollai amatoriali e nelle aree riservate al tempo libero:

Se le condizioni di cui al capoverso1 lettere a–c non possono essere adempiute, i volatili da cortile possono essere tenuti solo in pollai o in altri sistemi di stabulazione chiusi muniti di una tettoia a tenuta stagna e di barriere laterali che impediscono l’intrusione di altri uccelli.

Art. 4 Sorveglianza nelle zone a rischio

Ai fini della sorveglianza degli effettivi di volatili da cortile, il veterinario cantonale ordina nelle zone a rischio:

  1. per le aziende detentrici di volatili con più di 100 gallinacei, l’obbligo di registrare gli animali morti e sintomi particolari della malattia, nonché un controllo a campione di tali aziende;

  2. per le aziende detentrici di volatili con meno di 100 gallinacei o con palmipedi e struzioniformi, un esame a campione per individuare eventuali virus dell’influenza A.

Art. 5 Divieto di caccia dei volatili

D’intesa con l’Ufficio federale dell’ambiente, l’UFV può vietare la caccia dei volatili.

Art. 6 Misure di lotta ordinarie

Per il rimanente, la lotta alla peste aviaria è retta dalle disposizioni dell’ordinanza del 27 giugno 19953 sulle epizoozie.

Footnotes

  1. [3] RS 916.401

Art. 7 Caratterizzazione dei prodotti avicoli

I prodotti realizzati con volatili da cortile che, in virtù dell’articolo3 capoverso 2, non sono tenuti all’aperto ma in uno spazio esterno che adempie le esigenze poste a un sistema di stabulazione chiuso possono recare la denominazione «allevamento all’aperto».

Per il rimanente, la caratterizzazione dei prodotti avicoli provenienti dalle zone a rischio si basa sulle disposizioni determinanti della legislazione sulle derrate alimentari e sull’agricoltura.

Art. 8 Verifica delle misure preventive

L’UFV verifica costantemente la necessità delle misure applicabili nelle zone a rischio. Se la necessità non è più data, il Dipartimento federale dell’economia propone senza indugio al Consiglio federale di abrogare anticipatamente la presente ordinanza.

Art. 9 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 15 ottobre 2007 e ha effetto sino al 30 aprile 2008.

28 settembre 2007 In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz