RU 2007 4547
Ordinanza
che istituisce misure preventive destinate a impedire
l’introduzione della peste aviaria in Svizzera
del 28 settembre 2007
Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 9 e 10 capoverso1 della legge del 1° luglio 19661 sulle epizoozie,
ordina:
Art. 1 Scopo
La presente ordinanza si prefigge di impedire l’introduzione della peste aviaria tra i volatili da cortile svizzeri.
Art. 2 Zone a rischio
Sono considerate zone a rischio le aree rivierasche di1 km di larghezza che si estendono intorno ad acque e insiemi d’acque su cui si trovano almeno 20 000 uccelli acquatici che svernano in Svizzera.
Le zone a rischio sono definite dall’Ufficio federale di veterinaria (UFV).
Art. 3 Misure nelle zone a rischio
Nelle zone a rischio si applicano le misure seguenti:
i volatili da cortile devono essere alimentati e abbeverati in luoghi non accessibili agli uccelli selvatici;
i palmipedi e gli struzioniformi devono essere tenuti separati dagli altri volatili da cortile;
i bacini d’acqua prescritti per determinate specie di volatili da cortile per motivi legati alla protezione degli animali devono essere protetti sufficientemente dall’intrusione di uccelli acquatici selvatici;
nelle aziende detentrici di volatili le misure d’igiene devono essere applicate conformemente alle raccomandazioni dell’UFV2;
i mercati, le esposizioni e le manifestazioni analoghe in cui sono presentati volatili sono vietati.
Raccomandazioni per gli allevatori professionali; Raccomandazioni per gli allevatori amatoriali; HPAI Disinfezione nei pollai amatoriali e nelle aree riservate al tempo libero:
Se le condizioni di cui al capoverso1 lettere a–c non possono essere adempiute, i volatili da cortile possono essere tenuti solo in pollai o in altri sistemi di stabulazione chiusi muniti di una tettoia a tenuta stagna e di barriere laterali che impediscono l’intrusione di altri uccelli.
Art. 4 Sorveglianza nelle zone a rischio
Ai fini della sorveglianza degli effettivi di volatili da cortile, il veterinario cantonale ordina nelle zone a rischio:
per le aziende detentrici di volatili con più di 100 gallinacei, l’obbligo di registrare gli animali morti e sintomi particolari della malattia, nonché un controllo a campione di tali aziende;
per le aziende detentrici di volatili con meno di 100 gallinacei o con palmipedi e struzioniformi, un esame a campione per individuare eventuali virus dell’influenza A.
Art. 5 Divieto di caccia dei volatili
D’intesa con l’Ufficio federale dell’ambiente, l’UFV può vietare la caccia dei volatili.
Art. 6 Misure di lotta ordinarie
Per il rimanente, la lotta alla peste aviaria è retta dalle disposizioni dell’ordinanza del 27 giugno 19953 sulle epizoozie.
Art. 7 Caratterizzazione dei prodotti avicoli
I prodotti realizzati con volatili da cortile che, in virtù dell’articolo3 capoverso 2, non sono tenuti all’aperto ma in uno spazio esterno che adempie le esigenze poste a un sistema di stabulazione chiuso possono recare la denominazione «allevamento all’aperto».
Per il rimanente, la caratterizzazione dei prodotti avicoli provenienti dalle zone a rischio si basa sulle disposizioni determinanti della legislazione sulle derrate alimentari e sull’agricoltura.
Art. 8 Verifica delle misure preventive
L’UFV verifica costantemente la necessità delle misure applicabili nelle zone a rischio. Se la necessità non è più data, il Dipartimento federale dell’economia propone senza indugio al Consiglio federale di abrogare anticipatamente la presente ordinanza.
Art. 9 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 15 ottobre 2007 e ha effetto sino al 30 aprile 2008.
28 settembre 2007 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey |
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz |