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Ordinanza dell’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici concernente l’emanazione della farmacopea e il riconoscimento di altre farmacopee

AS 2007 495 · Raccolta ufficiale delle leggi federali

Del 29 nov 2006

https://lexipedia.io/it/docs/ch/as-ro-ru/2007-495/it/ordinanza-dell-istituto-svizzero-per-gli-agenti-terapeutici-concernente-l-emanazione-della-farmacopea-e-il-riconoscimento-di-altre-farmacopee

Consultato il 11 set 2026

  1. Documenti
  2. Confederazione
  3. Raccolta ufficiale delle leggi federali
Fonte

Modifica: Ordinanza dell’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici concernente l’emanazione della farmacopea e il riconoscimento di altre farmacopee (RS 812.214.11)

RU 2007 495

Ordinanza
dell’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici
concernente l’emanazione della farmacopea
e il riconoscimento di altre farmacopee

Modifica del 29 novembre 2006

Il Consiglio dell’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici (Istituto)
ordina:

I

L’ordinanza dell’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici del 9 novembre 20011 concernente l’emanazione della farmacopea e il riconoscimento di altre farmacopee è modificata come segue:

Art. 1

Per farmacopea si intendono le seguenti edizioni:

  1. Pharmacopoea Europaea, 5a edizione (Ph. Eur. 5), del novembre 20032, il supplemento 5.1 alla Pharmacopoea Europaea del marzo 20042, il supplemento 5.2 alla Pharmacopoea Europaea del marzo 20042, il supplemento 5.3 alla Pharmacopoea Europaea del marzo 20042, il supplemento 5.4 alla Pharmacopoea Europaea del marzo 20052, il supplemento 5.5 alla Pharmacopoea Europaea del marzo 20052, il supplemento 5.6 alla Pharmacopoea Europaea del marzo 20052 e il supplemento 5.7 alla Pharmacopoea Europaea del marzo 20062;

  2. Pharmacopoea Helvetica, 10a edizione (Ph. Helv. 10), del maggio 20063.

Edita in versione originale dal Consiglio d’Europa. L’edizione originale francese può essere ottenuta presso l’UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna, alle condizioni previste dall’O del 23 nov. 2005 sugli emolumenti per le pubblicazioni (RS 172.041.11). Fino alla pubblicazione della versione tedesca, le bozze dei singoli testi in lingua tedesca sono ottenibili presso la divisione della Farmacopea di Swissmedic, Istituto svizzero per gli agenti terapeutici.

Edita da Swissmedic, Istituto svizzero per gli agenti terapeutici, può essere ottenuta presso l’UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna, alle condizioni previste dall’O del 23 nov. 2005 sugli emolumenti per le pubblicazioni (RS 172.041.11).

l’emanazione della farmacopea e il riconoscimento di altre farmacopee

Footnotes

  1. [1] RS 812.214.11

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2007.

29 novembre 2006 In nome del Consiglio dell’Istituto: La presidente, Christine Beerli