RU 2007 5237
Legge federale
sulla protezione della natura e del paesaggio
(LPN)
Modifica del 6 ottobre 2006
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 23 febbraio 20051,
decreta:
I
La legge federale del 1° luglio 19662 sulla protezione della natura e del paesaggio è modificata come segue:
Titolo prima dell’art. 23e
Capo IIIb: Parchi d’importanza nazionale
Art. 23e Definizione e categorie
I parchi d’importanza nazionale sono territori con elevati valori naturali e paesaggistici.
Si suddividono nelle seguenti categorie:
parco nazionale;
parco naturale regionale;
parco naturale periurbano.
Art. 23f Parco nazionale
Un parco nazionale è un vasto territorio che offre spazi vitali intatti alla fauna e alla flora indigene e promuove lo sviluppo naturale del paesaggio.
Nell’ambito di tale funzione esso è inoltre utilizzato:
per scopi ricreativi;
ai fini dell’educazione ambientale;
ai fini della ricerca scientifica, in particolare per quanto concerne la fauna e la flora indigene, nonché lo sviluppo naturale del paesaggio.
Un parco nazionale è costituito da:
una zona centrale, in cui la natura viene lasciata libera di svilupparsi e alla quale il pubblico può accedere solo in maniera limitata;
una zona periferica, in cui il paesaggio rurale viene gestito in modo rispettoso della natura ed è protetto da interventi pregiudizievoli.
Art. 23g Parco naturale regionale
Un parco naturale regionale è un vasto territorio parzialmente urbanizzato, che si contraddistingue in particolare per le sue caratteristiche di paesaggio naturale e rurale e presenta costruzioni ed impianti che si integrano nel contesto paesaggistico ed insediativo.
Il parco naturale regionale costituisce uno strumento per:
salvaguardare e valorizzare la qualità della natura e del paesaggio;
rafforzare le attività economiche orientate allo sviluppo sostenibile ivi esercitate e promuovere la commercializzazione dei beni e servizi prodotti da dette attività.
Art. 23h Parco naturale periurbano
Un parco naturale periurbano è un territorio situato in prossimità di un’area densamente urbanizzata, che offre spazi vitali intatti alla fauna e alla flora indigene e consente al pubblico di vivere esperienze nella natura.
Nell’ambito di tale funzione esso è inoltre utilizzato ai fini dell’educazione ambientale.
Un parco naturale periurbano è costituito da:
una zona centrale, in cui la natura viene lasciata libera di svilupparsi e alla quale il pubblico può accedere solo in maniera limitata;
una zona di transizione, che offre la possibilità di vivere esperienze nella natura e funge da cuscinetto per la protezione della zona centrale da effetti pregiudizievoli.
Art. 23i Sostegno delle iniziative regionali
I Cantoni sostengono le iniziative regionali volte all’istituzione e alla conservazione di parchi d’importanza nazionale.
Essi provvedono affinché la popolazione dei Comuni interessati possa partecipare in modo adeguato.
Art. 23j Marchio Parco e marchio Prodotto
Su richiesta del Cantone, la Confederazione conferisce agli enti responsabili di un parco il marchio Parco se il parco:
viene tutelato a lungo termine con misure adeguate;
è conforme ai requisiti di cui agli articoli 23f, 23g o 23h e agli articoli 23e, 23i cpv.2 e 23l lettere a e b.
Gli enti responsabili di un parco al quale è stato attribuito il marchio Parco conferiscono, su richiesta, alle persone e alle aziende che vi producono beni o vi forniscono servizi conformi ai principi dello sviluppo sostenibile un marchio Prodotto per contrassegnare tali beni e servizi.
Il marchio Parco e il marchio Prodotto sono conferiti a tempo determinato.
Art. 23k Aiuti finanziari
Nei limiti dei crediti stanziati e sulla base di accordi programmatici, la Confederazione concede ai Cantoni aiuti finanziari globali per l’istituzione, la gestione e l’assicurazione della qualità di parchi d’importanza nazionale se:
i parchi sono conformi ai requisiti di cui all’articolo 23j capoverso1 lettere a e b;
le misure d’autofinanziamento ragionevolmente esigibili e gli altri mezzi di finanziamento non sono sufficienti;
le misure sono economiche e vengono eseguite con perizia.
L’entità degli aiuti finanziari dipende dall’efficacia delle misure.
Art. 23l Prescrizioni del Consiglio federale
Il Consiglio federale emana prescrizioni per quanto concerne:
i requisiti per il conferimento del marchio Parco e del marchio Prodotto ai parchi d’importanza nazionale, segnatamente le dimensioni del territorio, le utilizzazioni ammesse, le misure di protezione e la tutela del parco a lungo termine;
il conferimento e l’impiego del marchio Parco e del marchio Prodotto;
la conclusione di accordi programmatici e il controllo dell’efficacia degli aiuti finanziari globali della Confederazione;
il sostegno della ricerca scientifica in materia di parchi d’importanza nazionale.
Art. 23m Parco nazionale già esistente nel Cantone dei Grigioni
Al parco nazionale già esistente nel Cantone dei Grigioni si applica la legge del 19 dicembre 19803 sul Parco nazionale.
La Confederazione può conferire il marchio Parco alla fondazione «Parco nazionale svizzero» già prima dell’eventuale ampliamento con una zona periferica secondo l’articolo 23f capoverso3 lettera b.
L’eventuale ampliamento del parco con una zona periferica è incentivato sulla base dell’articolo 23k.
II
La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Consiglio degli Stati, 6 ottobre 2006 | Consiglio nazionale, 6 ottobre 2006 |
|---|---|
Il presidente: Rolf Büttiker | Il presidente: Claude Janiak |
Il segretario: Christoph Lanz | Il segretario: Ueli Anliker |
Referendum inutilizzato ed entrata in vigore
Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato il 25 gennaio 2007.4
La presente legge entra in vigore il 1° dicembre 2007.
7 novembre 2007 In nome del Consiglio federale svizzero: |
|---|
La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey |
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz |