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Ordinanza concernente il sistema d’informazione centrale sulla migrazione

AS 2007 5615 · Raccolta ufficiale delle leggi federali

Del 24 ott 2007

https://lexipedia.io/it/docs/ch/as-ro-ru/2007-5615/it/ordinanza-concernente-il-sistema-d-informazione-centrale-sulla-migrazione

Consultato il 11 set 2026

  1. Documenti
  2. Confederazione
  3. Raccolta ufficiale delle leggi federali
Fonte

Modifica: Ordinanza concernente il sistema d’informazione centrale sulla migrazione (RS 142.513)

RU 2007 5615

Ordinanza
concernente il sistema d’informazione centrale
sulla migrazione
(Ordinanza SIMIC)

Modifica del 24 ottobre 2007

Il Consiglio federale svizzero
ordina:

I

L’ordinanza SIMIC del 12 aprile 20061 è modificata come segue:

Sostituzione di un’espressione In tutto il testo, l’espressione «ufficio» è sostituita con «UFM» quando designa l’Ufficio federale della migrazione.

Art. 2 lett. a n. 1

Nella presente ordinanza s’intende per:

a. dati del settore degli stranieri: i dati personali trattati nell’ambito dei compiti previsti dagli atti normativi seguenti:

1. la legge federale del 16 dicembre 20052 sugli stranieri (LStr),

Art. 4 cpv.4

I dati sono registrati secondo il set di caratteri standard dell’Europa occidentale dell’Organizzazione internazionale di normazione (ISO 8859-1).

Footnotes

  1. [4] RS 142.20; RU 2007 5437

Art. 6 cpv.1 lett. a

I servizi menzionati qui sotto notificano i dati seguenti:

a. la Segreteria di Stato del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), le rappresentanze e le missioni svizzere all’estero: conformemente alle istruzioni dell’Ufficio federale della migrazione (Ufficio) i dati personali relativi al rilascio di visti, nella misura in cui tali dati siano necessari per l’adempimento dei compiti secondo la LStr3.

Footnotes

  1. [3] RS 142.20; RU 2007 5437

Art. 9 lett. b n. 6, lett. d e k

L’Ufficio può permettere alle autorità seguenti di accedere con procedura di richiamo ai dati del settore degli stranieri:

  1. i seguenti servizi dell’Ufficio federale di polizia (fedpol): 6. il servizio incaricato della gestione dell’AFIS: esclusivamente per l’identificazione di persone ai sensi dell’articolo 102 capoverso 1 LStr4,

  2. il Tribunale amministrativo federale: per l’istruzione dei ricorsi conformemente alla LStr;

  3. le autorità cantonali e comunali dello stato civile: esclusivamente per l’identificazione delle persone in relazione con eventi di stato civile, per la preparazione della celebrazione del matrimonio o della registrazione dell’unione domestica, nonché per evitare l’elusione del diritto in materia di stranieri giusta gli articoli 97a capoverso1 del Codice civile5 e 6 capoverso2 della legge federale del 18 giugno 20046 sull’unione domestica registrata;

Footnotes

  1. [5] RS 210
  2. [6] RS 211.231

Art. 10 lett. i

L’Ufficio può permettere alle autorità seguenti di accedere con procedura di richiamo ai dati del settore dell’asilo:

i. le autorità cantonali e comunali dello stato civile: esclusivamente per l’identificazione delle persone in relazione con eventi di stato civile e per la preparazione della celebrazione del matrimonio o della registrazione dell’unione domestica, nonché per evitare l’elusione del diritto in materia di stranieri giusta gli articoli 97a capoverso1 del Codice civile7 e 6 capoverso2 della legge federale del 18 giugno 20048 sull’unione domestica registrata;

Footnotes

  1. [7] RS 210
  2. [8] RS 211.231

Art. 18 cpv.4 lett. e ed f

L’UFM cancella i dati personali non degni di archiviazione contenuti nel SIMIC in base alle regole seguenti:

  1. i dati concernenti l’impiego ai sensi degli articoli 19 capoverso4 lettera b e 34 dell’ordinanza del 24 ottobre 20079 sull’ammissione, sul soggiorno e sull’attività lucrativa sono cancellati dopo dieci anni;

  2. le dichiarazioni di garanzia sono cancellate dopo cinque anni.

Footnotes

  1. [9] RS 142.201; RU 2007 5497

Art. 20 cpv.2

L’Ufficio trasmette alle autorità della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni le statistiche necessarie per l’adempimento dei loro compiti secondo la LStr10, la LAsi11, la LCit12, l’Accordo sulla libera circolazione delle persone UE13 e l’Accordo sulla libera circolazione delle persone AELS14.

Footnotes

  1. [10] RS 142.20; RU 2007 5437
  2. [11] RS 142.31
  3. [12] RS 141.0
  4. [13] RS 0.142.112.681
  5. [14] RS 0.632.31

Art. 22 cpv.4

Per il rimanente sono applicabili le disposizioni generali dell’ordinanza del 24 ottobre 200715 sugli emolumenti LStr.

Footnotes

  1. [15] RS 142.209; RU 2007 5561

Art. 25 cpv.2

I sistemi d’informazione RCS e AUPER devono essere messi fuori servizio entro sei mesi dalla messa in funzione del SIMIC. Tutti i dati di questi sistemi devono essere distrutti o consegnati all’Archivio federale (art. 21 LPD16.

Footnotes

  1. [16] RS 235.1

Footnotes

  1. [2] RS 142.20; RU 2007 5437

Footnotes

  1. [1] RS 142.513

II

L’allegato1 è modificato come segue: Catalogo dei dati SIMIC Sostituzione di un’espressione: Nella sezione «Catalogo dei dati SIMIC», n. II2, l’espressione «LDDS» è sostituita con «LStr».

III

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2008.

24 ottobre 2007 In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz