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Decreto federale che determina i contributi di base per la perequazione delle risorse e la compensazione degli oneri

AS 2007 5947 · Raccolta ufficiale delle leggi federali

Del 22 giu 2007

https://lexipedia.io/it/docs/ch/as-ro-ru/2007-5947/it/decreto-federale-che-determina-i-contributi-di-base-per-la-perequazione-delle-risorse-e-la-compensazione-degli-oneri

Consultato il 5 set 2026

  1. Documenti
  2. Confederazione
  3. Raccolta ufficiale delle leggi federali
Fonte

Atto di base di: Decreto federale che determina i contributi di base alla perequazione delle risorse per il periodo di contribuzione 2016–2019 (RS 613.22)

Foglio federale: Decreto federale che determina i contributi di base per la perequazione delle risorse e la compensazione degli oneri (BBl 2007 669),

RU 2007 5947

Decreto federale
che determina i contributi di base per la perequazione
delle risorse e la compensazione degli oneri

del 22 giugno 2007

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 5 capoverso1 e 9 capoverso1 della legge federale del 3 ottobre 20031 concernente la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri (LPFC); visto il messaggio del Consiglio federale dell’8 dicembre 20062,
decreta:

Footnotes

  1. [1] RS 613.2
  2. [2] FF 2007 607

Sezione 1 Determinazione dei mezzi finanziari per la perequazione delle risorse

Art. 1 Contributo di base dei Cantoni finanziariamente forti

Il contributo di base dei Cantoni finanziariamente forti alla perequazione delle risorse ammonta a 1 258 997 955 franchi all’anno per il quadriennio a partire dall’entrata in vigore del presente decreto federale.

Art. 2 Contributo di base della Confederazione

Il contributo di base della Confederazione alla perequazione delle risorse ammonta a

798 568 507 franchi all’anno per il quadriennio a partire dall’entrata in vigore del presente decreto federale.

Sezione 2 Determinazione dei mezzi finanziari per la compensazione degli oneri

Art. 3 Contributo di base della Confederazione per la perequazione dell’aggravio geotopografico

La Confederazione accorda ai Cantoni gravati eccessivamente a causa della loro situazione geotopografica un contributo di base di 341 107 820 franchi all’anno per il quadriennio a partire dall’entrata in vigore del presente decreto federale.

RS 613.22 compensazione degli oneri. DF

Art. 4 Contributo di base della Confederazione per la perequazione dell’aggravio sociodemografico

La Confederazione accorda ai Cantoni gravati eccessivamente a causa della loro situazione sociodemografica un contributo di base di 341 107 820 franchi all’anno per il quadriennio a partire dall’entrata in vigore del presente decreto federale.

Sezione 3 Disposizioni finali

Art. 5

Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo.

Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 22 giugno 2007

Consiglio nazionale, 22 giugno 2007

Il presidente: Peter Bieri

La presidente: Christine Egerszegi-Obrist

Il segretario: Christoph Lanz

Il segretario: Ueli Anliker

Referendum inutilizzato ed entrata in vigore

Il termine referendario per il presente decreto è scaduto inutilizzato l’11 ottobre 2007.3

Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 2008.

7 novembre 2007 In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

Footnotes

  1. [3] FF 2007 4331