RU 2007 5947
Decreto federale
che determina i contributi di base per la perequazione
delle risorse e la compensazione degli oneri
del 22 giugno 2007
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 5 capoverso1 e 9 capoverso1 della legge federale del 3 ottobre 20031 concernente la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri (LPFC); visto il messaggio del Consiglio federale dell’8 dicembre 20062,
decreta:
Sezione 1 Determinazione dei mezzi finanziari per la perequazione delle risorse
Art. 1 Contributo di base dei Cantoni finanziariamente forti
Il contributo di base dei Cantoni finanziariamente forti alla perequazione delle risorse ammonta a 1 258 997 955 franchi all’anno per il quadriennio a partire dall’entrata in vigore del presente decreto federale.
Art. 2 Contributo di base della Confederazione
Il contributo di base della Confederazione alla perequazione delle risorse ammonta a
798 568 507 franchi all’anno per il quadriennio a partire dall’entrata in vigore del presente decreto federale.
Sezione 2 Determinazione dei mezzi finanziari per la compensazione degli oneri
Art. 3 Contributo di base della Confederazione per la perequazione dell’aggravio geotopografico
La Confederazione accorda ai Cantoni gravati eccessivamente a causa della loro situazione geotopografica un contributo di base di 341 107 820 franchi all’anno per il quadriennio a partire dall’entrata in vigore del presente decreto federale.
RS 613.22 compensazione degli oneri. DF
Art. 4 Contributo di base della Confederazione per la perequazione dell’aggravio sociodemografico
La Confederazione accorda ai Cantoni gravati eccessivamente a causa della loro situazione sociodemografica un contributo di base di 341 107 820 franchi all’anno per il quadriennio a partire dall’entrata in vigore del presente decreto federale.
Sezione 3 Disposizioni finali
Art. 5
Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo.
Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Consiglio degli Stati, 22 giugno 2007 | Consiglio nazionale, 22 giugno 2007 |
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Il presidente: Peter Bieri | La presidente: Christine Egerszegi-Obrist |
Il segretario: Christoph Lanz | Il segretario: Ueli Anliker |
Referendum inutilizzato ed entrata in vigore
Il termine referendario per il presente decreto è scaduto inutilizzato l’11 ottobre 2007.3
Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 2008.
7 novembre 2007 In nome del Consiglio federale svizzero: |
|---|
La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey |
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz |