RU 2007 6707
Ordinanza
sul sistema d’informazione della Polizia giudiziaria federale
(Ordinanza JANUS)
Modifica del 14 novembre 2007
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza JANUS del 30 novembre 20011 è modificata come segue:
Art. 3 cpv. 2bis
In JANUS sono altresì trattati i dati trasmessi dall’Ufficio europeo di polizia (Europol). Il trattamento di questi dati è retto dall’Accordo del 24 settembre 20042 tra la Confederazione svizzera e l’Ufficio europeo di polizia.
II
La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2008.
14 novembre 2007 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey |
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz |