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Ordinanza sull’accreditamento dei giornalisti

AS 2007 7011 · Raccolta ufficiale delle leggi federali

Del 30 nov 2007

https://lexipedia.io/it/docs/ch/as-ro-ru/2007-7011/it/ordinanza-sull-accreditamento-dei-giornalisti

Consultato il 6 set 2026

  1. Documenti
  2. Confederazione
  3. Raccolta ufficiale delle leggi federali
Fonte

RU 2007 7011

Ordinanza
sull’accreditamento dei giornalisti
(OAGio)

del 30 novembre 2007

La Cancelleria federale svizzera, visto l’articolo 8 dell’ordinanza del 5 maggio 19991 sull’organizzazione della Cancelleria federale; dopo aver consultato il Comitato dell’Unione dei giornalisti di Palazzo federale,
ordina:

Footnotes

  1. [1] RS 172.210.10

Sezione 1 Oggetto e campo d’applicazione

Art. 1

La presente ordinanza disciplina:

  1. l’accreditamento dei giornalisti per il Centro media di Palazzo federale e il Palazzo del Parlamento;

  2. l’autorizzazione di accesso a questi edifici per gli altri giornalisti.

Sono fatte salve le disposizioni dei seguenti atti:

  1. legge del 13 dicembre 20022 sul Parlamento;

  2. ordinanza del 3 ottobre 20033 sull’amministrazione parlamentare;

  3. regolamento del Consiglio nazionale del 3 ottobre 20034;

  4. regolamento del Consiglio degli Stati del 20 giugno 20035.

La presente ordinanza non si applica ai rappresentanti dei media esteri; questi sono accreditati dal Dipartimento federale degli affari esteri.

Footnotes

  1. [2] RS 171.10
  2. [3] RS 171.115
  3. [4] RS 171.13
  4. [5] RS 171.14

Sezione 2 Accreditamento

Art. 2 Condizioni

I giornalisti sono accreditati, se esercitano l’attività giornalistica a titolo di professione principale ai fini dell’informazione da Palazzo federale.

RS 170.61

Di regola è considerato giornalista a titolo professionale principale chi esercita l’attività giornalistica con un grado di occupazione almeno del 60 per cento rispetto a un impiego a tempo pieno.

È considerata attività giornalistica anche la cronaca fotografica. Non sono considerate attività giornalistiche le attività analoghe legate ad associazioni nonché le attività di pubbliche relazioni e di pubblicità.

Art. 3 Competenza e procedura

I giornalisti sono accreditati dalla Cancelleria federale.

Chi desidera essere accreditato deve presentare una domanda scritta alla Cancelleria federale.

Nella domanda deve essere attestato che le condizioni di cui all’articolo2 sono adempiute.

Per i giornalisti con datore di lavoro fisso è sufficiente come giustificativo un attestato del datore di lavoro concernente il tempo e la portata della cronaca nonché il rapporto di impiego. I giornalisti senza datore di lavoro fisso devono fornire la prova con altri documenti adeguati.

La Cancelleria federale sottopone la domanda per parere rispettivamente al Comitato dell’Unione dei giornalisti di Palazzo federale o al Comitato dell’Unione dei fotografi di Palazzo federale.

Art. 4 Cambiamento delle condizioni

I giornalisti accreditati che cambiano datore di lavoro o perdono il posto di lavoro oppure che in seguito ad altri cambiamenti sostanziali non adempiono più alle condizioni di cui all’articolo2 devono comunicare questi cambiamenti alla Cancelleria federale.

Perdono l’accreditamento e, se del caso, devono presentare una nuova domanda.

Art. 5 Durata

L’accreditamento dura fino alla fine della legislatura.

È rinnovato all’inizio di una nuova legislatura.

Art. 6 Effetti

I giornalisti accreditati godono delle seguenti agevolazioni di lavoro:

  1. possono partecipare a tutte le manifestazioni organizzate per loro dal Governo, dall’Amministrazione o dal Parlamento;

  2. possono accedere gratuitamente ai documenti pubblicati dall’Amministrazione federale in forma stampata o elettronica, quali Foglio federale, raccolte delle leggi, Annuario federale, messaggi e rapporti, comunicati e altre informazioni;

  1. possono avere accesso a tutti i locali a loro disposizione del Centro media di Palazzo federale e del Palazzo del Parlamento;

  2. possono usare nei limiti delle disponibilità i posti e gli strumenti di lavoro nel Centro media di Palazzo federale. La Cancelleria federale mette a loro disposizione i posti e gli strumenti di lavoro, d’intesa con il Comitato dell’Unione dei giornalisti di Palazzo federale o rispettivamente con il Comitato dell’Unione dei fotografi di Palazzo federale. Le condizioni d’uso sono sancite dalla Cancelleria federale in un regolamento;

  3. possono usare nei limiti delle disponibilità le caselle postali nel Centro media di Palazzo federale. L’uso è organizzato d’intesa con il Comitato dell’Unione dei giornalisti di Palazzo federale;

  4. possono accedere elettronicamente ai comunicati diffusi dalle agenzie di stampa;

  5. sono incorporati nel sistema d’allarme gestito in comune dalla Cancelleria federale e dal Comitato dell’Unione dei giornalisti di Palazzo federale;

  6. ricevono l’accesso alle pagine di news.admin.ch protette da codici di accesso.

Sezione 3 Accesso ad altri giornalisti

Art. 7 Autorizzazione di accesso

I giornalisti che per l’esercizio della loro professione necessitano di un accesso provvisorio ai locali nel Centro media di Palazzo federale o nel Palazzo del Parlamento possono chiedere un’autorizzazione di accesso.

I collaboratori tecnici con datore di lavoro fisso che lavorano per i media elettronici e che per l’esercizio della loro professione necessitano di un accesso permanente ai locali del Centro media di Palazzo federale o del Palazzo del Parlamento possono chiedere un’autorizzazione di accesso.

Art. 8 Competenza e procedura

Le autorizzazioni di accesso sono rilasciate dalla Cancelleria federale.

Chi desidera un’autorizzazione di accesso deve presentare una domanda alla Cancelleria federale.

Alla domanda deve essere allegato un attestato del datore di lavoro o del redattore capo oppure un altro documento adeguato nel quale figura che l’accesso ai locali del Centro media di Palazzo federale o del Palazzo del Parlamento è indispensabile per l’esercizio della loro professione. La domanda e l’eventuale attestato devono anche indicare la durata dell’autorizzazione di accesso necessaria.

Art. 9 Cambiamento delle condizioni

Le persone autorizzate all’accesso che cambiano datore di lavoro o perdono il loro posto di lavoro oppure che in seguito ad altri cambiamenti sostanziali non adempiono più alle condizioni di cui all’articolo7 devono comunicare questi cambiamenti alla Cancelleria federale.

Perdono l’autorizzazione di accesso e, se del caso, devono presentare una nuova domanda.

Footnotes

  1. [7] RU 1991 210

Art. 10 Durata

L’autorizzazione di accesso è valida almeno un giorno e al massimo 12 mesi.

Su richiesta può essere prorogata se le condizioni di cui all’articolo7 continuano a essere adempiute. Per la richiesta di proroga si applica per analogia l’articolo 8.

Art. 11 Effetti

Le persone autorizzate all’accesso godono delle agevolazioni di lavoro di cui all’articolo6 lettere a e c.

Footnotes

  1. [6] RS 172.021

Sezione 4 Tessera di accesso

Art. 12

La Cancelleria federale rilascia ai giornalisti accreditati e alle altre persone autorizzate all’accesso una tessera sotto forma di badge nel quale i diritti di accesso sono registrati elettronicamente.

Il badge deve essere restituito alla Cancelleria federale dopo la scadenza dell’accreditamento o dell’autorizzazione di accesso, salvo se l’accreditamento o l’autorizzazione sono prorogati senza interruzione.

Sezione 5 Provvedimenti amministrativi

Art. 13 Sanzioni

La Cancelleria federale può prendere provvedimenti amministrativi contro una persona accreditata o autorizzata all’accesso, se questa persona:

  1. rende pubbliche informazioni segrete, confidenziali o interne o le rende accessibili a terzi; oppure

  2. ha violato il regolamento interno.

Sono considerati provvedimenti amministrativi:

  1. un avvertimento

  2. un ammonimento scritto;

  3. la sospensione provvisoria dell’accreditamento o dell’autorizzazione di accesso;

  4. la revoca dell’accreditamento o dell’autorizzazione di accesso.

Art. 14 Procedura

Prima di prendere un provvedimento amministrativo, la Cancelleria federale garantisce all’interessato il diritto di essere sentito.

Chiede inoltre il parere del Comitato dell’Unione dei giornalisti di Palazzo federale.

Prende in considerazione il principio di proporzionalità.

Art. 15 Forma

La Cancelleria federale risolve mediante decisione formale ai sensi dell’articolo 5 della legge federale del 20 dicembre 19686 sulla procedura amministrativa.

Sezione 6 Disposizioni finali

Art. 16 Diritto previgente: abrogazione

L’ordinanza del 21 dicembre 19907 sull’accreditamento dei giornalisti è abrogata.

Art. 17 Disposizioni transitorie

Gli accreditamenti e le autorizzazioni di accesso ancora valide al momento dell’entrata in vigore della presente ordinanza mantengono la loro validità, purché le relative condizioni secondo il nuovo diritto siano adempiute.

Art. 18 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2008.

30 novembre 2007 Cancelleria federale: Annemarie Huber-Hotz