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Ordinanza concernente la costruzione e l’esercizio dei battelli e delle installazioni delle imprese pubbliche di navigazione

AS 2007 911 · Raccolta ufficiale delle leggi federali

Del 9 mar 2007

https://lexipedia.io/it/docs/ch/as-ro-ru/2007-911/it/ordinanza-concernente-la-costruzione-e-l-esercizio-dei-battelli-e-delle-installazioni-delle-imprese-pubbliche-di-navigazione

Consultato il 11 set 2026

  1. Documenti
  2. Confederazione
  3. Raccolta ufficiale delle leggi federali
Fonte

Modifica: Ordinanza concernente la costruzione e l’esercizio dei battelli e degli impianti per il trasporto professionale di viaggiatori (RS 747.201.7)

RU 2007 911

Ordinanza
concernente la costruzione e l’esercizio dei battelli
e delle installazioni delle imprese pubbliche di navigazione
(Ordinanza sulla costruzione dei battelli, OCB)

Modifica del 9 marzo 2007

Il Consiglio federale svizzero
ordina:

I

L’ordinanza del 14 marzo 19941 sulla costruzione dei battelli è modificata come segue:

Art. 1 cpv. 2

Per la costruzione, l’attrezzatura e l’esercizio di battelli adibiti al trasporto di passeggeri di imprese di navigazione che non dispongono di concessione federale si applicano gli articoli 5–12, 17–19, 21–40, 44, 46–49 e 57.

Art. 40 cpv. 3 e 4

L’effettivo minimo di mezzi di salvataggio individuali sui battelli ammonta al 100 per cento del numero di passeggeri massimo iscritto nella licenza di navigazione.

Il Dipartimento emana prescrizioni sul tipo di mezzi di salvataggio autorizzati e sulla composizione dell’effettivo totale.

Footnotes

  1. [1] RS 747.201.7

II

La presente modifica entra in vigore il 1° aprile 2007.

9 marzo 2007 In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz