RU 2007 911
Ordinanza
concernente la costruzione e l’esercizio dei battelli
e delle installazioni delle imprese pubbliche di navigazione
(Ordinanza sulla costruzione dei battelli, OCB)
Modifica del 9 marzo 2007
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 14 marzo 19941 sulla costruzione dei battelli è modificata come segue:
Art. 1 cpv. 2
Per la costruzione, l’attrezzatura e l’esercizio di battelli adibiti al trasporto di passeggeri di imprese di navigazione che non dispongono di concessione federale si applicano gli articoli 5–12, 17–19, 21–40, 44, 46–49 e 57.
Art. 40 cpv. 3 e 4
L’effettivo minimo di mezzi di salvataggio individuali sui battelli ammonta al 100 per cento del numero di passeggeri massimo iscritto nella licenza di navigazione.
Il Dipartimento emana prescrizioni sul tipo di mezzi di salvataggio autorizzati e sulla composizione dell’effettivo totale.
II
La presente modifica entra in vigore il 1° aprile 2007.
9 marzo 2007 In nome del Consiglio federale svizzero: |
|---|
La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey |
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz |