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Regolamento interno della Commissione federale delle comunicazioni

AS 2007 993 · Raccolta ufficiale delle leggi federali

Del 9 mar 2007

https://lexipedia.io/it/docs/ch/as-ro-ru/2007-993/it/regolamento-interno-della-commissione-federale-delle-comunicazioni

Consultato il 11 set 2026

  1. Documenti
  2. Confederazione
  3. Raccolta ufficiale delle leggi federali
Fonte

Modifica: Regolamento interno della ComCom (RS 784.101.115)

RU 2007 993

Regolamento interno
della Commissione federale delle comunicazioni

Modifica del 12 dicembre 2006

Approvata dal Consiglio federale il 9 marzo 2007

La Commissione federale delle comunicazioni
ordina:

I

Il regolamento interno del 6 novembre 19971 della Commissione federale delle comunicazioni è modificato come segue:

Art. 2 cpv.1

La Commissione è composta dai membri nominati dal Consiglio federale. Ha sede a Berna.

Art. 4 Commissione

La Commissione è competente in particolare per:

  1. rilasciare le concessioni per il servizio universale e le concessioni di radiocomunicazione (art. 14 cpv.1 e 24a cpv. 1 LTC);

  2. pronunciare una decisione in materia di accesso e disporre i necessari provvedimenti cautelari (art. 11a cpv. 1 LTC);

  3. disciplinare la portabilità dei numeri e la libera scelta del fornitore di collegamenti nazionali e internazionali (art. 28 cpv. 4 LTC);

  4. approvare i piani nazionali di numerazione (art. 28 cpv. 3 LTC);

  5. definire il genere e la forma delle informazioni contabili e finanziarie che i fornitori di servizi di telecomunicazione che detengono una posizione dominate sul mercato devono presentare nell’ambito di una procedura in materia di accesso (art. 11a cpv. 4 LTC);

  6. obbligare un fornitore di servizi di telecomunicazione a fornire linee affittate conformi alle norme internazionali e a prezzi stabiliti in funzione dei costi

  7. prendere provvedimenti di vigilanza e sanzioni amministrative (art. 58 cpv. 4 e art. 60 cpv. 2 LTC);

h. vietare a imprese organizzate secondo il diritto di un altro Paese la fornitura di servizi di telecomunicazione in Svizzera se non è concessa la reciprocità (art. 5 LTC).

Art. 8 cpv.1 lett. a, b, c, e, f, g ed i

L’Ufficio federale prepara gli affari della Commissione, le presenta proposte e ne esegue le decisioni. Svolge questi compiti in modo autonomo, fatte salve competenze della Commissione e il potere di quest’ultima di emanare istruzioni. In particolare esso:

  1. rilascia le concessioni di radiocomunicazione su delega della Commissione

  2. prepara e istruisce le procedure relative alle concessioni rilasciate dalla Commissione, segnatamente le procedure di pubblica gara;

  3. è l’autorità d’istruzione delle domande di decisione in materia di accesso

  4. Abrogata

  5. consulta la Commissione della concorrenza per questioni concernenti la posizione dominante sul mercato (art. 11a cpv. 2 LTC);

  6. svolge le procedure di vigilanza di competenza della Commissione (art. 58 cpv. 4 e 60 cpv. 2 LTC) ed esegue le misure decise da quest’ultima;

  7. pubblica informazioni sui concessionari del servizio universale e di radio-

Art. 17 cpv.1 e 3 nonchè art. 18

Abrogati

Footnotes

  1. [1] RS 784.101.115

II

La presente modifica entra in vigore contemporaneamente alla modifica del 24 marzo 20062 della LTC.

12 dicembre 2006 Commissione federale delle comunicazioni: Il presidente, Marc Furrer

Footnotes

  1. [2] RS 784.10; RU 2007 921