RU 2007 993
Regolamento interno
della Commissione federale delle comunicazioni
Modifica del 12 dicembre 2006
Approvata dal Consiglio federale il 9 marzo 2007
La Commissione federale delle comunicazioni
ordina:
I
Il regolamento interno del 6 novembre 19971 della Commissione federale delle comunicazioni è modificato come segue:
Art. 2 cpv.1
La Commissione è composta dai membri nominati dal Consiglio federale. Ha sede a Berna.
Art. 4 Commissione
La Commissione è competente in particolare per:
rilasciare le concessioni per il servizio universale e le concessioni di radiocomunicazione (art. 14 cpv.1 e 24a cpv. 1 LTC);
pronunciare una decisione in materia di accesso e disporre i necessari provvedimenti cautelari (art. 11a cpv. 1 LTC);
disciplinare la portabilità dei numeri e la libera scelta del fornitore di collegamenti nazionali e internazionali (art. 28 cpv. 4 LTC);
approvare i piani nazionali di numerazione (art. 28 cpv. 3 LTC);
definire il genere e la forma delle informazioni contabili e finanziarie che i fornitori di servizi di telecomunicazione che detengono una posizione dominate sul mercato devono presentare nell’ambito di una procedura in materia di accesso (art. 11a cpv. 4 LTC);
obbligare un fornitore di servizi di telecomunicazione a fornire linee affittate conformi alle norme internazionali e a prezzi stabiliti in funzione dei costi
prendere provvedimenti di vigilanza e sanzioni amministrative (art. 58 cpv. 4 e art. 60 cpv. 2 LTC);
h. vietare a imprese organizzate secondo il diritto di un altro Paese la fornitura di servizi di telecomunicazione in Svizzera se non è concessa la reciprocità (art. 5 LTC).
Art. 8 cpv.1 lett. a, b, c, e, f, g ed i
L’Ufficio federale prepara gli affari della Commissione, le presenta proposte e ne esegue le decisioni. Svolge questi compiti in modo autonomo, fatte salve competenze della Commissione e il potere di quest’ultima di emanare istruzioni. In particolare esso:
rilascia le concessioni di radiocomunicazione su delega della Commissione
prepara e istruisce le procedure relative alle concessioni rilasciate dalla Commissione, segnatamente le procedure di pubblica gara;
è l’autorità d’istruzione delle domande di decisione in materia di accesso
Abrogata
consulta la Commissione della concorrenza per questioni concernenti la posizione dominante sul mercato (art. 11a cpv. 2 LTC);
svolge le procedure di vigilanza di competenza della Commissione (art. 58 cpv. 4 e 60 cpv. 2 LTC) ed esegue le misure decise da quest’ultima;
pubblica informazioni sui concessionari del servizio universale e di radio-
Art. 17 cpv.1 e 3 nonchè art. 18
Abrogati
II
La presente modifica entra in vigore contemporaneamente alla modifica del 24 marzo 20062 della LTC.
12 dicembre 2006 Commissione federale delle comunicazioni: Il presidente, Marc Furrer