RU 2008 1913
Ordinanza
sulla gestione delle frequenze e sulle concessioni
di radiocomunicazione
(OGC)
Modifica del 16 aprile 2008
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 9 marzo 20071 sulla gestione delle frequenze e sulle concessioni di radiocomunicazione è modificata come segue:
Art. 10a Condizioni per l’installazione e l’esercizio di impianti di radiocomunicazione
Gli impianti di radiocomunicazione possono essere installati ed esercitati unicamente se rispettano le prescrizioni tecniche applicabili alle interfacce secondo l’articolo 3 capoverso1 dell’ordinanza del 14 giugno 20022 sugli impianti di telecomunicazione.
Gli impianti di radiocomunicazione programmabili possono essere programmati soltanto con le frequenze prescritte dalla concessione o con quelle il cui utilizzo non soggiace all’obbligo di concessione. Tutte le frequenze programmate sono considerate utilizzate.
II
La presente modifica entra in vigore il 15 maggio 2008.
16 aprile 2008 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin |
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova |