Lexipedia
HomeNewsEsploraRepertorio
Condizioni d’usoPrivacyAssistenza
Accedi

Ordinanza sulla gestione delle frequenze e sulle concessioni di radiocomunicazione

AS 2008 1913 · Raccolta ufficiale delle leggi federali

Del 16 apr 2008

https://lexipedia.io/it/docs/ch/as-ro-ru/2008-1913/it/ordinanza-sulla-gestione-delle-frequenze-e-sulle-concessioni-di-radiocomunicazione

Consultato il 11 set 2026

  1. Documenti
  2. Confederazione
  3. Raccolta ufficiale delle leggi federali
Fonte

Modifica: Ordinanza sull’utilizzazione dello spettro delle radiofrequenze (RS 784.102.1)

RU 2008 1913

Ordinanza
sulla gestione delle frequenze e sulle concessioni
di radiocomunicazione
(OGC)

Modifica del 16 aprile 2008

Il Consiglio federale svizzero
ordina:

I

L’ordinanza del 9 marzo 20071 sulla gestione delle frequenze e sulle concessioni di radiocomunicazione è modificata come segue:

Art. 10a Condizioni per l’installazione e l’esercizio di impianti di radiocomunicazione

Gli impianti di radiocomunicazione possono essere installati ed esercitati unicamente se rispettano le prescrizioni tecniche applicabili alle interfacce secondo l’articolo 3 capoverso1 dell’ordinanza del 14 giugno 20022 sugli impianti di telecomunicazione.

Gli impianti di radiocomunicazione programmabili possono essere programmati soltanto con le frequenze prescritte dalla concessione o con quelle il cui utilizzo non soggiace all’obbligo di concessione. Tutte le frequenze programmate sono considerate utilizzate.

Footnotes

  1. [2] RS 784.101.2

Footnotes

  1. [1] RS 784.102.1

II

La presente modifica entra in vigore il 15 maggio 2008.

16 aprile 2008 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova