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Ordinanza sul diritto d’autore e sui diritti di protezione affini

AS 2008 2427 · Raccolta ufficiale delle leggi federali

Del 21 mag 2008

https://lexipedia.io/it/docs/ch/as-ro-ru/2008-2427/it/ordinanza-sul-diritto-d-autore-e-sui-diritti-di-protezione-affini

Consultato il 10 set 2026

  1. Documenti
  2. Confederazione
  3. Raccolta ufficiale delle leggi federali
Fonte

Modifica: Ordinanza sul diritto d’autore e sui diritti di protezione affini (RS 231.11)

RU 2008 2427

Ordinanza
sul diritto d’autore e sui diritti di protezione affini
(Ordinanza sul diritto d’autore, ODAu)

Modifica del 21 maggio 2008

Il Consiglio federale svizzero
ordina:

I

L’ordinanza del 26 aprile 19931 sul diritto d’autore è modificata come segue:

Ingresso visti gli articoli 39b, 55 capoverso2 e 78 della legge del 9 ottobre 19922 sul diritto d’autore (LDA); visto l’articolo2 capoverso2 della legge federale del 24 marzo 19953 sullo statuto e sui compiti dell’Istituto federale della proprietà intellettuale (LIPI); visto l’articolo 46a della legge del 21 marzo 19974 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA),

Art. 2 Statuto giuridico

La durata del mandato, le modalità di dimissione e le indennità dei membri della Commissione arbitrale sono disciplinate nell’ordinanza del 3 giugno 19965 sulle commissioni.

Concerne soltanto il testo tedesco.

Footnotes

  1. [5] RS 172.31

Art. 4 cpv. 1bis

I rapporti di lavoro degli impiegati del segretariato sono retti dalla legislazione sul personale della Confederazione.

Art. 5 Informazione

La Commissione arbitrale pubblica le sue decisioni di rilievo in organi ufficiali o non ufficiali che diffondono informazioni relative alla giurisdizione amministrativa.

Essa può pubblicare le sue decisioni in una banca dati o sul suo sito Internet.

Titolo prima dell’art. 16a

Sezione 3 Tasse

Art. 16a Tasse ed esborsi

Le tasse per l’esame e l’approvazione delle tariffe delle società di gestione (art. 55–60 LDA) si fondano per analogia sugli articoli1 lettera a,2 e 14–18 dell’ordinanza del 10 settembre 19696 sulle tasse e spese nella procedura amministrativa.

Per gli esborsi della Commissione arbitrale è allestito un conteggio separato. Sono esborsi segnatamente:

  1. le diarie e le indennità;

  2. i costi per l’acquisizione delle prove, per ricerche scientifiche, per esami particolari e per l'ottenimento delle informazioni e dei documenti necessari;

  3. i costi per lavori che la Commissione arbitrale fa eseguire a terzi;

  4. i costi di trasmissione e comunicazione.

Footnotes

  1. [6] RS 172.041.0

Art. 16b Obbligo di pagamento

Le tasse e gli esborsi sono a carico della società di gestione che ha presentato la tariffa per approvazione.

Se più società di gestione sono tenute a pagare i medesimi costi, esse rispondono solidalmente.

In casi motivati, la Commissione arbitrale può porre una parte dei costi a carico di un’associazione di utenti che è parte alla procedura.

Art. 16c Esigibilità

Le tasse e gli esborsi sono esigibili a contare dalla notifica della decisione motivata per scritto.

Art. 16d Applicabilità dell’ordinanza generale sugli emolumenti

Per quanto la presente ordinanza non disponga altrimenti, si applicano le disposizioni dell’ordinanza generale dell’8 settembre 20047 sugli emolumenti.

Footnotes

  1. [7] RS 172.041.1

Titolo prima dell’art. 16e

Capitolo 1a Osservatorio dei provvedimenti tecnici

Art. 16e Organizzazione

L’osservatore delle misure tecniche adempie i compiti del servizio secondo l’articolo 39b capoverso 1 LDA. È nominato dal Consiglio federale.

L’osservatore adempie i suoi compiti in maniera autonoma ed è aggregato amministrativamente all’Istituto Federale della Proprietà Intellettuale.

L’osservatore dispone di una segreteria gestita dall’Istituto Federale della Proprietà Intellettuale. Quest'ultimo assume i costi del servizio.

Il servizio non riscuote tasse per le attività svolte.

Art. 16f Adempimento dei compiti

Sulla base delle sue osservazioni (art. 39b cpv.1 lett. a LDA) o delle notifiche ricevute (art. 16g), il servizio verifica la presenza di indizi di un utilizzo abusivo dei provvedimenti tecnici.

Qualora rilevi tali indizi, nella sua funzione di organismo di collegamento (art. 39b cpv.1 lett. b LDA) tra gli interessati, il servizio si adopera affinché le parti giungano a una soluzione concertata.

Esso riferisce periodicamente al Consiglio federale e informa l'opinione pubblica in modo adeguato sulla propria attività; non dispone della facoltà di prendere decisioni o d’impartire istruzioni.

Per esercitare le sue funzioni, può far capo a persone esterne all’Amministrazione federale; esse sono tenute al segreto.

Art. 16g Notifiche

Chi sospetta un utilizzo abusivo di provvedimenti tecnici può notificarlo al servizio per scritto.

Il servizio conferma il ricevimento della notifica e la esamina ai sensi dell’articolo 16f capoverso1.

Il servizio informa gli interessati del risultato delle sue verifiche.

Abrogati

Footnotes

  1. [1] RS 231.11
  2. [2] RS 231.1
  3. [3] RS 172.010.31
  4. [4] RS 172.010

II

La presente modifica entra in vigore il 1° luglio 2008.

21 maggio 2008 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova