RU 2008 2739
Ordinanza del DFF
concernente modifiche del diritto federale in seguito
al cambiamento di primato presso PUBLICA
del 16 giugno 2008
Il Dipartimento federale delle finanze
ordina:
I
Le ordinanze qui appresso sono modificate come segue:
1. Ordinanza del DFF del 6 dicembre 20011 concernente l’ordinanza sul personale federale
Art. 8 Data del pensionamento anticipato
Il rapporto di lavoro termina:
per gli impiegati di cui all’articolo 33 capoverso1 lettere a e b Opers, l’ultimo giorno del mese in cui compiono 61 anni, se adempiono le condizioni per il pensionamento anticipato di cui all’articolo 88g capoverso1 lettera a o b OPers;
per gli impiegati di cui all’articolo 33 capoverso1 lettera c OPers, l’ultimo giorno del semestre in cui compiono 61 anni, se hanno esercitato la funzione di ufficiale di professione per 10 anni;
per gli impiegati di cui all’articolo 33 capoverso2 lettera a OPers, l’ultimo giorno del semestre in cui compiono 62 anni, se hanno esercitato la funzione di ufficiale di professione per 10 anni;
per gli impiegati di cui all’articolo 33 capoverso2 lettere b e c OPers, l’ultimo giorno del mese in cui compiono 62 anni;
per gli impiegati di cui all’articolo 33 capoverso 3 OPers, l’ultimo giorno del mese in cui compiono 62 anni, se adempiono le condizioni per il pensionamento anticipato di cui all’articolo 88g capoverso1 lettera c OPers.
Art. 62 cpv.2
Se ha sciolto il rapporto di lavoro e riceve prestazioni in virtù degli articoli 63 e 79 capoverso 5 OPers, l’impiegato annuncia in modo veritiero alla sua unità organizzativa gli altri redditi da attività lucrativa e rendite.
di primato presso PUBLICA
Art. 66
Abrogato
2. Ordinanza del DFF del 22 maggio 20022 sul personale di pulizia
Art. 6 cpv.1 e 3
Abrogati
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2008.
16 giugno 2008 Dipartimento federale delle finanze: Hans-Rudolf Merz