RU 2008 3163
Ordinanza
sull’imposta alla fonte nel quadro
dell’imposta federale diretta
(Ordinanza sull’imposta alla fonte, OIFo)
Modifica del 4 giugno 2008
Il Dipartimento federale delle finanze
ordina:
I
L’ordinanza del 19 ottobre 19931 sull’imposta alla fonte è modificata come segue:
Art. 13a Obbligo di annunciare dei datori di lavoro
I datori di lavoro che impiegano persone assoggettate all’imposta alla fonte secondo l’articolo 83 o 91 LIFD hanno l’obbligo di annunciarle all’autorità fiscale competente, entro otto giorni dall’inizio della loro attività, utilizzando il modulo apposito.
L’annuncio può avvenire in forma elettronica se il Cantone competente lo prevede.
II
La presente modifica entra in vigore il 1° agosto 2008.
4 giugno 2008 Dipartimento federale delle finanze: Hans-Rudolf Merz