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Ordinanza che limita il numero di fornitori di prestazioni ammessi ad esercitare la propria attività a carico dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie

AS 2008 3165 · Raccolta ufficiale delle leggi federali

Del 25 giu 2008

https://lexipedia.io/it/docs/ch/as-ro-ru/2008-3165/it/ordinanza-che-limita-il-numero-di-fornitori-di-prestazioni-ammessi-ad-esercitare-la-propria-attivita-a-carico-dell-assicurazione-obbligatoria-contro-le-malattie

Consultato il 6 set 2026

  1. Documenti
  2. Confederazione
  3. Raccolta ufficiale delle leggi federali
Fonte

Modifica: Ordinanza che limita il numero di fornitori di prestazioni autorizzati a esercitare a carico dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (RS 832.103)

RU 2008 3165

Ordinanza
che limita il numero di fornitori di prestazioni ammessi ad
esercitare la propria attività a carico dell’assicurazione
obbligatoria contro le malattie

Proroga del 25 giugno 2008

Il Consiglio federale svizzero
ordina:

I

L’ordinanza del 3 luglio 20021 che limita il numero di fornitori di prestazioni ammessi ad esercitare la propria attività a carico dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie è modificata come segue:

Art. 6 cpv. 3

La durata di validità della presente ordinanza è prorogata sino al 31 dicembre 2009.

Footnotes

  1. [1] RS 832.103

II

La presente modifica entra in vigore il 4 luglio 20082.

25 giugno 2008 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

La presente modifica è stata pubblicata dapprima in via straordinaria il 26 giugno 2008 (art. 7 cpv. 3 LPubl; RS 170.512).

dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie