RU 2008 3165
Ordinanza
che limita il numero di fornitori di prestazioni ammessi ad
esercitare la propria attività a carico dell’assicurazione
obbligatoria contro le malattie
Proroga del 25 giugno 2008
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 3 luglio 20021 che limita il numero di fornitori di prestazioni ammessi ad esercitare la propria attività a carico dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie è modificata come segue:
Art. 6 cpv. 3
La durata di validità della presente ordinanza è prorogata sino al 31 dicembre 2009.
II
La presente modifica entra in vigore il 4 luglio 20082.
25 giugno 2008 In nome del Consiglio federale svizzero: |
|---|
Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin |
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova |
La presente modifica è stata pubblicata dapprima in via straordinaria il 26 giugno 2008 (art. 7 cpv. 3 LPubl; RS 170.512).
dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie