RU 2008 3215
Ordinanza
sulla fase pilota del Registro nazionale di polizia
Modifica del 18 giugno 2008
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 22 novembre 20061 sulla fase pilota del Registro nazionale di polizia è modificata come segue:
Art. 2 cpv. 4
Al Registro possono essere collegati anche i sistemi d’informazione di polizia dei Cantoni partecipanti.
Art. 4 Categorie di dati, dati autorizzati
Il Registro contiene:
le indicazioni necessarie per l’identificazione completa di una persona i cui dati sono trattati (cognome, cognome(i) d’affinità, nome, sesso, data e luogo di nascita, luogo d’attinenza, nazionalità, pseudonimo, cognome dei genitori, numero di controllo);
la data dell’iscrizione;
il motivo dell’iscrizione, se sono stati rilevati i dati segnaletici di una persona;
l’indicazione dell’autorità alla quale si possono richiedere ulteriori informazioni sulla persona in applicazione dei principi sull’assistenza giudiziaria e amministrativa;
l’indicazione del sistema d’informazione o del tipo di sistema da cui provengono i dati.
Possono essere registrati solo i dati concernenti:
autori o compartecipi;
reati che costituiscono un crimine o un delitto secondo il Codice penale2, il diritto penale accessorio della Confederazione o il diritto penale cantonale.
Art. 6 lett. c
Il diritto delle persone iscritte nel Registro alla consultazione, alla rettifica e alla cancellazione dei dati è retto:
c. dal diritto cantonale applicabile se si tratta di registrazioni provenienti dai sistemi d’informazione di polizia dei Cantoni partecipanti.
Art. 10 cpv.2
La validità della presente ordinanza è prorogata fino al 30 giugno 2009.
II
La presente modifica entra in vigore il 1° agosto 2008.
18 giugno 2008 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin |
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova |