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Ordinanza concernente le imprese di costruzione di aeromobili

AS 2008 3623 · Raccolta ufficiale delle leggi federali

Del 14 lug 2008

https://lexipedia.io/it/docs/ch/as-ro-ru/2008-3623/it/ordinanza-concernente-le-imprese-di-costruzione-di-aeromobili

Consultato il 5 set 2026

  1. Documenti
  2. Confederazione
  3. Raccolta ufficiale delle leggi federali
Fonte

Modifica: Ordinanza del DATEC concernente le imprese di costruzione di aeromobili (RS 748.127.5)

RU 2008 3623

Ordinanza
concernente le imprese
di costruzione di aeromobili
(OICA)

Modifica del 14 luglio 2008

Il Dipartimento federale dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC)
ordina:

I

L’ordinanza del 5 febbraio 19881 concernente le imprese di costruzione di aeromobili è modificata come segue:

Titolo Concerne soltanto il testo tedesco Sostituzione di espressioni In tutto il testo sono sostituite:

  1. l’espressione «Ufficio federale dell’aviazione civile» e la forma abbreviata «Ufficio» con l’espressione «UFAC»;

  2. l’espressione «regolamento dell’impresa di costruzione» con l’espressione «manuale dell’impresa».

Art. 1 Definizioni

Nella presente ordinanza s’intende per:

  1. documenti di costruzione: disegni d’officina, elenchi dei pezzi, descrizioni dei processi per la costruzione di prodotti conformi al tipo, rapporti d’ispezione, nonché comunicazioni tecniche e decisioni dell’Ufficio federale dell’aviazione civile (UFAC);

  2. prodotti: aeromobili, motori, eliche, parti d’aeromobili ed equipaggiamenti.

  3. certificato di officina: attestazione che il prodotto è conforme ai documenti di costruzione.

Art. 2 Oggetto, campo d’applicazione e diritto applicabile

La presente ordinanza definisce le condizioni necessarie affinché un’impresa di costruzione di aeromobili ottenga la licenza d’impresa di costruzione, nonché i diritti e i doveri che ne derivano.

Essa si applica nella misura in cui non sia applicabile, conformemente al numero 3 dell’allegato all’Accordo del 21 giugno 19992 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo, uno dei seguenti regolamenti CE nella versione vincolante per la Svizzera:

  1. regolamento (CE) n. 1592/2002;

  2. regolamento (CE) n. 1702/2003.

Essa si applica alle imprese in Svizzera e alle imprese svizzere operanti presso l’aeroporto di Basilea-Mulhouse.

Sono fatti salvi gli accordi internazionali concernenti la costruzione di aeromobili e parti d’aeromobile.

Footnotes

  1. [2] RS 0.748.127.192.68. La versione vincolante per la Svizzera è riportata nell’allegato all’Accordo e può essere consultata o richiesta all’UFAC. Indirizzo: Ufficio federale dell’aviazione civile, 3003 Berna (www.bazl.admin.ch).

Art. 3 Eccezioni

L’UFAC può, in casi particolari, autorizzare deroghe alla presente ordinanza, segnatamente in presenza di innovazioni tecniche o se la navigabilità o l’idoneità all’impiego di motori, eliche, parti d’aeromobile o equipaggiamenti non rischia di essere lesa.

Art. 4 cpv.1 e 2

Le imprese che intendono fabbricare in serie aeromobili o altri prodotti per i quali è stato rilasciato un certificato di tipo conformemente all’ordinanza del DATEC del 18 settembre 19953 concernente la navigabilità degli aeromobili (ODNA) devono essere titolari di una licenza d’impresa di costruzione.

Abrogato

Footnotes

  1. [3] RS 748.215.1; RU 2008 3629

Art. 7 cpv.1 e 3

Chiunque richiede una licenza d’impresa di costruzione deve indicare nella domanda per quali prodotti desidera la licenza.

Le imprese titolari di un’approvazione dell’impresa di produzione conformemente alla sezione A capitolo G del regolamento (CE) n. 1702/20034 non sono tenute a fornire alcuna attestazione né documento supplementare ai sensi degli articoli 8–12.

Conformemente al n. 3 dell’allegato all’Accordo sul trasporto aereo (RS 0.748.127.192.68).

Art. 9 Manuale dell’impresa

Il richiedente allestisce un manuale dell’impresa in cui disciplina:

  1. l’organizzazione dell’impresa di costruzione;

  2. l’esecuzione, la sorveglianza e la certificazione dei lavori di fabbricazione.

Il manuale dell’impresa è redatto in una lingua ufficiale o in inglese.

L’UFAC approva il manuale dell’impresa al momento del rilascio della licenza d’impresa di costruzione.

Le modifiche del manuale dell’impresa che concernono i prodotti o l’organizzazione dell’impresa (art. 10 lett. a–c) devono essere previamente approvate dall’UFAC. Le altre modifiche devono essere comunicate all’UFAC.

L’UFAC può in qualsiasi momento esigere modifiche del manuale dell’impresa o dell’organizzazione, qualora lo ritenga necessario per garantire una costruzione conforme al tipo.

Il manuale dell’impresa, o le sue parti essenziali, vanno consegnati a tutti gli organi e alle persone ivi citati conformemente all’articolo 10 lettere b–d. L’impresa di costruzione provvede affinché tutti i documenti vengano aggiornati.

Le imprese che sono titolari, contemporaneamente, di una licenza d’impresa di costruzione e di una licenza d’impresa di manutenzione possono riunire i relativi manuali dell’impresa in un unico documento.

Art. 10 lett. o

Il manuale dell’impresa deve contenere almeno:

o. la pianificazione e l’organizzazione dei controlli e delle ispezioni, nonché le procedure da seguire in caso di parti non conformi ai disegni;

Art. 13 cpv. 4 e 7

Il risultato dell’ispezione viene annotato in un rapporto d’ispezione e comunicato al richiedente entro due settimane.

Le imprese titolari di un’approvazione dell’impresa di produzione conformemente alla sezione A capitolo G del regolamento (CE) n. 1702/20035 non sono subordinate ad alcuna ispezione supplementare per il rilascio di una licenza d’impresa di costruzione conformemente alla presente ordinanza.

Art. 15 cpv.1

Il titolare di una licenza d’impresa di costruzione che richiede l’iscrizione di altri prodotti nella sua licenza deve sottoporsi a una corrispondente ispezione parziale.

Conformemente al n. 3 dell’allegato all’Accordo sul trasporto aereo (RS 0.748.127.192.68).

Art. 16 Casi speciali

In casi speciali, l’UFAC può autorizzare temporaneamente la fabbricazione in serie di prodotti per i quali è stato rilasciato un certificato di tipo e che non figurano nella licenza d’impresa di costruzione. Può subordinare tale autorizzazione a oneri.

Art. 17, rubrica e cpv.1

Lavori di costruzione e di manutenzione

Il titolare di una licenza d’impresa di costruzione è autorizzato a:

  1. fabbricare in serie, controllare e certificare i prodotti descritti nell’allegato alla licenza conformemente al manuale dell’impresa approvato;

  2. provvedere alla manutenzione dei nuovi prodotti che ha costruito e rilasciare il corrispondente certificato di riammissione in servizio conformemente all’articolo 37 capoverso 1 ODNA6.

Footnotes

  1. [6] RS 748.215.1; RU 2008 3629

Art. 18 cpv.1

Il titolare di una licenza d’impresa di costruzione è abilitato a effettuare voli di collaudo con gli aeromobili da lui costruiti, senza che gli stessi siano muniti di un contrassegno ufficiale, bensì del numero di serie, a condizione che:

  1. l’organo di controllo della qualità abbia certificato la conformità con il tipo;

  2. i rischi di responsabilità civile siano coperti; e

  3. il servizio di volo sia conforme al manuale dell’impresa.

Art. 19 Durata

La licenza d’impresa di costruzione ha durata illimitata.

In caso particolari, l’UFAC può limitare la durata di validità.

Art. 20 Ispezione periodica dell’impresa

L’UFAC effettua almeno ogni 12 mesi un’ispezione dell’impresa ai sensi dell’articolo 13 al fine di verificare l’osservanza delle prescrizioni vigenti.

Art. 22

L’UFAC può emanare, sotto forma di comunicazioni tecniche, direttive e comunicazioni, segnatamente sugli organi di controllo della qualità.

L’UFAC pubblica le comunicazioni tecniche7.

Una copia delle comunicazioni tecniche può essere ottenuta, dietro pagamento, presso l’UFAC.

Indirizzo: Ufficio federale dell’aviazione civile, 3003 Berna (www.bazl.admin.ch).

Art. 23

Abrogato

Footnotes

  1. [1] RS 748.127.5

II

La presente modifica entra in vigore il 1° agosto 2008.

14 luglio 2008 Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni: Moritz Leuenberger