RU 2008 4621
Ordinanza
concernente l’esame dell’impatto sull’ambiente
(OEIA)
Modifica del 19 settembre 2008
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 19 ottobre 19881 concernente l’esame dell’impatto sull’ambiente è modificata come segue:
Ingresso visti gli articoli 10a capoverso3, 10c e 39 capoverso1 della legge del 7 ottobre 19832 sulla protezione dell’ambiente (LPAmb); in esecuzione della Convenzione del 25 febbraio 19913 sulla valutazione dell’impatto ambientale in un contesto transfrontaliero (Convenzione di Espoo),
Art. 1 Costruzione di nuovi impianti
Gli impianti che figurano nell’allegato della presente ordinanza sono sottoposti all’esame dell’impatto sull’ambiente ai sensi dell’articolo 10a LPAmb (esame).
Art. 3 cpv.1
Nell’esame si accerta se il progetto è conforme alle prescrizioni in materia di protezione dell’ambiente. Vi rientrano la LPAmb e le prescrizioni concernenti la protezione della natura e del paesaggio, la protezione delle acque, la salvaguardia delle foreste, la caccia, la pesca e l’ingegneria genetica.
Titolo prima dell’art. 6a
Sezione 3 OEIA in un contesto transfrontaliero
Art. 6a
Se è accertato o prevedibile che la Svizzera sia interessata da effetti transfrontalieri notevoli di un progetto estero, per l’esercizio dei diritti e degli obblighi della Svizzera secondo la Convenzione di Espoo sono competenti:
l’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM): 1. per il ricevimento della notifica dalla Parte di origine, e 2. per l’inoltro dei pareri alla Parte di origine per i progetti per i quali in Svizzera dovrebbe decidere un’autorità cantonale;
l’autorità competente secondo l’articolo 5 capoverso1, che in Svizzera dovrebbe decidere sul progetto, per l’esercizio degli altri diritti e obblighi; se l’autorità competente secondo l’articolo 5 capoverso1 è un’autorità cantonale, i Cantoni possono attribuire diversamente le competenze.
L’autorità, che secondo l’articolo 5 capoverso1 decide su un progetto per il quale è accertato o prevedibile che abbia effetti transfrontalieri notevoli, esercita anche i diritti e gli obblighi della Svizzera quale Parte di origine secondo la Convenzione di Espoo; i Cantoni possono attribuire diversamente le competenze per i progetti cantonali. L’autorità informa l’UFAM della notifica alla parte interessata.
Art. 7 Obbligo di stendere il rapporto concernente l’impatto sull’ambiente
Chi intende costruire o modificare un impianto che deve essere esaminato secondo la presente ordinanza deve, al momento della progettazione, stendere un rapporto concernente l’impatto dell’impianto sull’ambiente (rapporto).
Art. 8 Indagine preliminare e capitolato d’oneri
Il richiedente elabora:
un’indagine preliminare che mostra quali effetti dell’impianto potrebbero presumibilmente gravare l’ambiente;
un capitolato d’oneri che designa gli effetti dell’impianto sull’ambiente che dovranno essere analizzati nel rapporto e fissa i metodi previsti e i limiti di spazio e tempo per le indagini.
Il richiedente presenta all’autorità competente l’indagine preliminare e il capitolato d’oneri. L’autorità competente trasmette i documenti al servizio della protezione dell’ambiente (art. 12), il quale si pronuncia in merito e consiglia il richiedente.
Art. 8a Indagine preliminare considerata come rapporto
Se, nel corso dell’indagine preliminare, gli effetti del progetto sull’ambiente e le misure di protezione ambientale sono accertati ed esposti in modo completo, l’indagine preliminare vale come rapporto.
Per il contenuto del rapporto si applicano gli articoli9 e 10. I termini di trattazione sono disciplinati dall’articolo 12b.
Art. 9 cpv.1 e 4
Il rapporto deve essere conforme ai requisiti di cui all’articolo 10b capoverso 2 LPAmb.
Esso deve pure descrivere in che modo si è tenuto conto delle indagini ambientali effettuate nel quadro della pianificazione del territorio.
Art. 10 cpv.1 frase introduttiva e lett. b, nonché cpv.2
Per l’indagine preliminare, il capitolato d’oneri e il rapporto sono determinanti, quale aiuto all’esecuzione, le direttive dell’UFAM se:
b. il rapporto concerne un impianto per il quale, secondo l’allegato, va sentito l’UFAM, oppure 2 Negli altri casi, per l’indagine preliminare, il capitolato d’oneri e il rapporto sono determinanti, quale aiuto all’esecuzione, le direttive del servizio cantonale della protezione dell’ambiente.
Titolo prima dell’art. 12
Capitolo 3 Compiti del servizio della protezione dell’ambiente
Art. 12 Competenza
Il servizio cantonale della protezione dell’ambiente valuta l’indagine preliminare, il capitolato d’oneri e il rapporto concernenti i progetti esaminati da un’autorità cantonale.
L’UFAM valuta l’indagine preliminare, il capitolato d’oneri e il rapporto concernenti i progetti esaminati da un’autorità federale. In tale ambito tiene conto del parere del Cantone. esprime un parere sommario in merito all’indagine preliminare, al capitolato d’oneri e al rapporto fondandosi sul parere espresso dal servizio cantonale della protezione dell’ambiente.
Art. 12a Termini di trattazione per l’analisi preliminare e il capitolato d’oneri
Per i progetti esaminati da un’autorità cantonale, il diritto cantonale fissa il termine entro il quale il servizio cantonale della protezione dell’ambiente deve esprimere il proprio parere in merito all’indagine preliminare e al capitolato d’oneri.
Per i progetti esaminati da un’autorità federale, l’UFAM si esprime entro due mesi in merito all’indagine preliminare e al capitolato d’oneri. Dopo che i Cantoni hanno dato il loro parere, occorre accordare all’UFAM almeno un mese per esprimere a sua volta il proprio parere. esprime il proprio parere entro due mesi in merito all’indagine preliminare e al capitolato d’oneri.
Art. 12b Termini di trattazione per il rapporto
Per i progetti esaminati da un’autorità cantonale, il diritto cantonale fissa il termine entro il quale il servizio cantonale della protezione dell’ambiente deve esprimere il proprio parere in merito al rapporto.
L’UFAM valuta entro cinque mesi i rapporti concernenti i progetti esaminati da un’autorità federale. Dopo che i Cantoni hanno dato il loro parere, occorre accordare all’UFAM almeno due mesi per esprimere a sua volta il proprio parere. valuta entro due mesi se l’impianto progettato è conforme alle prescrizioni sulla protezione dell’ambiente.
Art. 13 cpv.3 e 4
Il servizio della protezione dell’ambiente valuta se l’impianto progettato è conforme alle prescrizioni concernenti la protezione dell’ambiente (art. 3). Per i progetti per i quali, secondo l’allegato, va sentito l’UFAM, quest’ultimo effettua una valutazione sommaria.
Ilservizio della protezione dell’ambiente comunica all’autorità competente le conclusioni della sua valutazione; se necessario, propone oneri e condizioni.
Art. 13a
Abrogato
Art. 14 cpv.4
Per i progetti per i quali, secondo l’allegato, va sentito l’UFAM, l’autorità competente provvede affinché l’UFAM disponga dell’indagine preliminare, del capitolato d’oneri e del rapporto, nonché della valutazione del servizio cantonale della protezione dell’ambiente.
Art. 17 lett. a
L’autorità competente svolge l’esame fondandosi sui seguenti atti:
a. rapporto;
Art. 17a Appianamento delle divergenze nella procedura federale
Se l’autorità federale competente è in disaccordo con la valutazione dell’UFAM nell’ambito della procedura decisiva, per appianare le divergenze si applica l’articolo 62b della legge del 21 marzo 19974 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione.
Art. 20 cpv.1
L’autorità competente rende noto dove possono essere consultati il rapporto, la valutazione del servizio della protezione dell’ambiente, i risultati di un’eventuale consultazione dell’UFAM, nonché la decisione, nella misura in cui quest’ultima concerna i risultati dell’esame. Restano salvi gli obblighi legali di tutela del segreto, come pure il diritto di consultare gli atti spettante alle organizzazioni legittimate a ricorrere ai sensi degli articoli 55 e 55f LPAmb.
Art. 24 Disposizione transitoria relativa alla modifica del 19 settembre 2008
Le domande ancora pendenti al momento dell’entrata in vigore della presente modifica sono valutate secondo il diritto previgente.
II
L’allegato è modificato conformemente alla versione qui annessa.
III
La presente modifica entra in vigore il 1° dicembre 2008.
19 settembre 2008 In nome del Consiglio federale svizzero: |
|---|
Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin |
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova |
Allegato
Impianti sottoposti all’esame e procedura decisiva
Art. N. 11 nota a e n. 11.4
1 Trasporti
11 Circolazione stradale
N. Tipo d’impiantoa) Procedura … 11.4 Posteggio (in edificio o all’aperto) Determinata dal diritto cantonale per più di 500 veicoli a motore
a) Se il progetto concerne un tipo d’impianto contrassegnato con *), nella procedura decisiva
Art. N. 12 .3
12 Ferrovie
… 12.3 Abrogato
Art. N. 13 .3
13 Navigazione
… 13.3 Porto per battelli da diporto con Determinata dal diritto cantonale più di 100 posti d’ormeggio in laghi oppure più di 50 posti d’ormeggio in corsi d’acqua.
Art. N. 14 nota b
14 Navigazione aerea
…
b) Sono considerati movimenti di volo ogni atterraggio e ogni decollo; le manovre di riattaccata contano come due movimenti di volo.
Art. N. 21 nota a e n. 21.2, 21.2a , 21.3, 21.5, 21.8, 21.9
2 Energia
21 Produzione di energia
N. Tipo di impiantoa) Procedura … 21.2 *) Impianto termico per la produ- Determinata dal diritto cantonale zione di energia, con una potenza di combustione o di pirolisi – superiore a 100 MWth in caso di vettori energetici fossili – superiore a 20 MWth in caso di vettori energetici rinnovabili – superiore a 20 MWth in caso di vettori energetici combinati (fossili e rinnovabili) 21.2a Impianto di fermentazione con una Determinata dal diritto cantonale capacità di trattamento superiore a 5000 t di sostrato (sostanza fresca) all’anno 21.3 *) Centrale idroelettrica a bacino Esame plurifase d’accumulazione, centrale idroe- 1a fase: lettrica a filo d’acqua nonché procedura per il rilascio della centrale elettrica ad accumula- concessione5 (art. 38 della legge del zione/pompaggio con una potenza 22 dic. 19166 sull’utilizzazione installata superiore a 3 MW delle forze idriche, LUFI)
In caso di impianti nei pressi di acque internazionali: procedura federale in una sola fase (art. 62 cpv. 1 LUFI) N. Tipo di impiantoa) Procedura determinata dal diritto cantonale7 … 21.5 Abrogato … 21.8 Impianto per l’utilizzazione Determinata dal diritto cantonale dell’energia eolica con una potenza installata superiore a 5 MW 21.9 Impianto fotovoltaico con una Determinata dal diritto cantonale potenza installata superiore a 5 MW e non applicato a un edificio
a) Se il progetto concerne un tipo d’impianto contrassegnato con*), nella procedura decisiva
Art. N. 22 .4
22 Trasporto e deposito d’energia
… 22.4 Abrogato
Art. N. 30 .1 e 30.2
3 Costruzioni idrauliche
30.1 Opere per regolare il livello o il Determinata dal diritto cantonale deflusso delle acque di laghi naturali con una superficie media superiore a3 km2 e relative prescrizioni d’esercizio
In caso di impianti nei pressi di acque internazionali: procedura federale in una sola fase (art. 62 cpv. 1 LUFI) 30.2 Opere d’ingegneria idraulica Determinata dal diritto cantonale come: sbarramenti con dighe, arginamenti, correzioni, opere per il contenimento delle piene e di materiale alluvionale, con un preventivo superiore a10 milioni di franchi
Art. N. 40 .3, 40.7 e 40.8
4 Smaltimento dei rifiuti
… 40.3 Abrogato … 40.7 Impianto per i rifiuti: Determinata dal diritto cantonale
impianto per la separazione o il trattamento meccanico con una capacità superiore a 10 000 t di rifiuti all’anno
impianto per il trattamento biologico con una capacità superiore a 5000 t di rifiuti all’anno
impianto per il trattamento termico o chimico con una capacità superiore a 1000 t di rifiuti all’anno 40.8 Deposito temporaneo per più di Determinata dal diritto cantonale 5000 t di rifiuti speciali
Art. N. 50 .2 e 50.5
5 Costruzioni e impianti militari
… 50.2 Centro logistico Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport approva i piani (art. 126 cpv.1 della legge militare del 3 feb. 19958 … 50.5 Abrogato
Art. N. 60 .1, 60.2, 60.3, 60.4 e 60.8
6 Sport, turismo e tempo libero
60.1 Impianto a fune soggetto a conces- Approvazione dei piani (art. 3 sione federale cpv.1 della legge del 23 giu. 20069 sugli impianti a fune) 60.2 Sciovie per la valorizzazione di Determinata dal diritto cantonale nuove zone o per il collegamento di regioni sciistiche 60.3 Modificazioni del terreno superiori Determinata dal diritto cantonale a 5000 m2 per impianti sciistici 60.4 Impianto d’innevamento con Determinata dal diritto cantonale superficie innevabile superiore a … 60.8 Ex n. 60.2
Art. N. 7 nota a e n. 70.5, 70.5a, 70.6, 70.6a, 70.10a, 70.13 e 70.15
7 Industria
N. Tipo d’impiantoa) Procedura … 70.5 Impianto con una superficie Determinata dal diritto cantonale d’esercizio superiore a 5000 m2 o superiore a 1000 t all’anno per la sintesi di prodotti chimici 70.5a Impianto con una capacità di Determinata dal diritto cantonale produzione superiore a 100 t all’anno per la sintesi di principi attivi di prodotti fitosanitari, biocidi e farmaceutici 70.6 Impianto con una superficie Determinata dal diritto cantonale d’esercizio superiore a 5000 m2 o superiore a 10 000 t all’anno per la lavorazione di prodotti chimici 70.6a Impianto con una capacità di Determinata dal diritto cantonale produzione superiore a 10 000 t all’anno per la lavorazione di prodotti chimici con principi attivi di prodotti fitosanitari, biocidi e farmaceutici … 70.10a Fabbrica di rivestimenti stradali Determinata dal diritto cantonale superiore a 20 000 t all’anno … 70.13 Abrogato … 70.15 Abrogato
a) Se il progetto concerne un tipo d’impianto contrassegnato con *), nella procedura decisiva
Art. N. 80 .1, 80.2, 80.4, 80.5, 80.6
8 Altri impianti
80.1 Miglioramento fondiario generale: Determinata dal diritto cantonale
miglioramento fondiario generale di più di 400 ha
miglioramento fondiario generale con irrigazione o drenaggio di terre agricole di più di 20 ha o modificazioni del terreno di più di 5 ha
progetti di bonifica agraria generale di più di 400 ha 80.2 Progetti di allacciamento forestale Determinata dal diritto cantonale di più di 400 ha … 80.4 Impianto per l’allevamento di Determinata dal diritto cantonale bestiame da reddito agricolo se la capacità complessiva dell’esercizio supera 125 unità di bestiame grosso (UBG). Sono eccettuate le stalle per alpeggio. Gli animali che consumano foraggio grezzo sono calcolati in base a mezzo coefficiente UBG conformemente all’ordinanza del 7 dicembre 199810 sulla terminologia agricola 80.5 Centro commerciale e mercato Determinata dal diritto cantonale specializzato con superficie di vendita superiore a 7500 m2 80.6 Piazza per il trasbordo di merci e Determinata dal diritto cantonale centro di distribuzione, con superficie di deposito superiore a 20 000 m2 o volume di deposito superiore a 120 000 m3 Per mantenere il parallelismo d’impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.