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Legge federale concernente l’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari

AS 2008 5207 · Raccolta ufficiale delle leggi federali

Del 22 giu 2007

https://lexipedia.io/it/docs/ch/as-ro-ru/2008-5207/it/legge-federale-concernente-l-autorita-federale-di-vigilanza-sui-mercati-finanziari

Consultato il 6 set 2026

  1. Documenti
  2. Confederazione
  3. Raccolta ufficiale delle leggi federali
Fonte

Modifica: Legge federale sugli istituti finanziari (RS 954.1),

Atto di base di: Legge federale concernente l’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (RS 956.1)

Foglio federale: Legge federale concernente l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari, LFINMA) (BBl 2007 660),

RU 2008 5207

Legge federale
concernente l’Autorità federale di vigilanza
sui mercati finanziari
(Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari, LFINMA1)

del 22 giugno 2007

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 95 e 98 della Costituzione federale2; visto il messaggio del Consiglio federale del 1° febbraio 20063,
decreta:

Footnotes

  1. [2] RS 101
  2. [3] FF 2006 2625

Capitolo 1 Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

La Confederazione istituisce un’autorità di vigilanza sui mercati finanziari ai sensi delle seguenti leggi (leggi sui mercati finanziari):

  1. legge del 25 giugno 19304 sulle obbligazioni fondiarie;

  2. legge federale del 2 aprile 19085 sul contratto d’assicurazione;

  3. legge del 23 giugno 20066 sugli investimenti collettivi;

  4. legge dell’8 novembre 19347 sulle banche;

  5. legge del 24 marzo 19958 sulle borse;

  6. legge del 10 ottobre 19979 sul riciclaggio di denaro;

  7. legge del 17 dicembre 200410 sulla sorveglianza degli assicuratori.

La presente legge stabilisce l’organizzazione e gli strumenti di vigilanza di questa autorità.

RS 956.1

Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell’AF (art.58 cpv. 1 LParl;

Footnotes

  1. [4] RS 211.423.4
  2. [5] RS 221.229.1
  3. [6] RS 951.31
  4. [7] RS 952.0
  5. [8] RS 954.1
  6. [9] RS 955.0
  7. [10] RS 961.01
  8. [58] RS 952.0

Art. 2 Relazione con le leggi sui mercati finanziari

La presente legge è applicabile sempreché le leggi sui mercati finanziari non prevedano altrimenti.

Art. 3 Assoggettati alla vigilanza

Sottostanno alla vigilanza sui mercati finanziari:

  1. le persone che in virtù delle leggi sui mercati finanziari necessitano di un’autorizzazione, di un riconoscimento, di un’abilitazione o di una registrazione delle autorità di vigilanza sui mercati finanziari;

  2. gli investimenti collettivi di capitale; e

  3. le società di audit.

Art. 4 Forma giuridica, sede e nome

L’autorità che vigila sui mercati finanziari è un ente di diritto pubblico con personalità giuridica propria e sede a Berna.

Essa porta il nome di «Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA)».

La FINMA si organizza autonomamente secondo i principi di una buona Corporate Governance e di una gestione economica. Tiene altresì una contabilità propria.

Art. 5 Obiettivi della vigilanza sui mercati finanziari

Conformemente alle leggi sui mercati finanziari, la vigilanza sui mercati finanziari si prefigge la protezione dei creditori, degli investitori e degli assicurati, nonché la tutela della funzionalità dei mercati finanziari. Essa contribuisce in tal modo a rafforzare la reputazione e la concorrenzialità della piazza finanziaria svizzera.

Art. 6 Compiti

La FINMA esercita la vigilanza conformemente alle leggi sui mercati finanziari e alla presente legge.

Essa adempie i compiti internazionali in relazione con la sua attività di vigilanza.

Art. 7 Principi di regolazione

La FINMA disciplina per il tramite di:

  1. ordinanze, se così previsto dalla legislazione sui mercati finanziari; e

  2. circolari concernenti l’applicazione della legislazione sui mercati finanziari.

Essa disciplina soltanto se necessario a mente degli obiettivi di vigilanza. In tale contesto essa considera segnatamente:

a. i costi che insorgono agli assoggettati alla vigilanza per il fatto della regolazione;

  1. le ripercussioni che la regolazione ha sulla concorrenza, sulla capacità di innovazione e sulla concorrenzialità a livello internazionale della piazza finanziaria svizzera;

  2. la diversità di attività commerciali e di rischi degli assoggettati alla vigilanza; e

  3. gli standard internazionali minimi.

La FINMA sostiene l’autodisciplina e la può riconoscere e imporre come standard minimo nell’ambito delle sue competenze di vigilanza.

Provvede a un processo trasparente di regolazione e a un’adeguata partecipazione degli interessati.

Emana direttive per l’attuazione di questi principi. In tale contesto opera d’intesa con il Dipartimento federale delle finanze.

Capitolo 2 Organizzazione

Sezione 1 Organi e personale

Art. 8 Organi

Gli organi della FINMA sono:

  1. il consiglio di amministrazione;

  2. la direzione;

  3. l’ufficio di revisione.

Art. 9 Consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione è l’organo strategico della FINMA. Esso ha i seguenti compiti:

  1. stabilisce gli obiettivi strategici della FINMA e li sottopone per approvazione al Consiglio federale;

  2. decide in merito agli affari di grande portata;

  3. emana le ordinanze delegate alla FINMA e adotta le circolari;

  4. sorveglia la direzione;

  5. istituisce una revisione interna e provvede ai controlli interni;

  6. allestisce il rapporto di gestione e lo sottopone per approvazione al Consiglio federale prima della sua pubblicazione;

  7. nomina il direttore, fatta salva l’approvazione da parte del Consiglio federale;

  8. nomina i membri della direzione;

  1. emana il regolamento di organizzazione e le direttive sull’attività informativa;

  2. approva il preventivo.

Il consiglio di amministrazione è composto di sette a nove membri esperti, indipendenti dagli assoggettati alla vigilanza. È nominato per una durata di quattro anni; ogni membro può essere rieletto due volte.

Il Consiglio federale nomina il consiglio di amministrazione. Bada in tal ambito a un’adeguata rappresentanza dei due sessi. Designa il presidente e il vicepresidente del consiglio di amministrazione. Stabilisce inoltre le indennità. L’articolo 6a della legge del 24 marzo 200011 sul personale federale è applicabile per analogia.

Il presidente non può svolgere un’altra attività economica, né ricoprire una carica federale o cantonale a meno che ciò sia nell’interesse dell’adempimento dei compiti della FINMA.

Il Consiglio federale revoca i membri del consiglio di amministrazione e approva lo scioglimento dei rapporti di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione se le esigenze di esercizio della carica non sono più adempite.

Footnotes

  1. [11] RS 172.220.1

Art. 10 Direzione

La direzione è l’organo operativo. Essa è posta sotto la direzione di un direttore.

La direzione ha segnatamente i seguenti compiti:

  1. emana le decisioni conformemente al regolamento di organizzazione;

  2. elabora le basi decisionali del consiglio di amministrazione e gli fa regolarmente rapporto, senza indugio in caso di eventi speciali;

  3. adempie tutti i compiti che non sono assegnati a un altro organo.

Il regolamento di organizzazione disciplina i dettagli.

Art. 11 Rappresentanza specialistica

La FINMA si articola in settori specialistici. Il regolamento di organizzazione disciplina i particolari.

Il Consiglio federale e il consiglio di amministrazione provvedono a un’adeguata rappresentanza dei diversi settori specialistici in seno al consiglio di amministrazione e alla direzione.

Art. 12 Ufficio di revisione

Il Controllo federale delle finanze è l’ufficio di revisione esterno e informa il consiglio di amministrazione e il Consiglio federale sul risultato delle sue verifiche.

Art. 13 Personale

La FINMA assume il suo personale conformemente al diritto pubblico.

Il consiglio d’amministrazione disciplina il rapporto d’impiego mediante ordinanza, fatta salva l’approvazione del Consiglio federale. L’ordinanza regola in particolare la retribuzione, le prestazioni accessorie, il tempo di lavoro, l’obbligo di fedeltà e la disdetta.

L’articolo 6a della legge del 24 marzo 200012 sul personale federale è applicabile per analogia.

La previdenza professionale del personale è disciplinata dalla legislazione sulla Cassa pensioni della Confederazione.

Footnotes

  1. [12] RS 172.220.1

Art. 14 Segreto d’ufficio

Il personale e gli organi sono obbligati a serbare il segreto sugli affari ufficiali.

L’obbligo del segreto sussiste anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro o dell’appartenenza a un organo della FINMA.

Senza l’accordo della FINMA, in caso di interrogatori e di procedimenti giudiziari gli impiegati e i singoli organi della FINMA non possono esprimersi come parte, testimone o perito su accertamenti fatti nello svolgimento dei loro compiti e che si riferiscono ai loro compiti ufficiali.

Sono altresì soggette al segreto d’ufficio tutte le persone incaricate dalla FINMA (incaricati d’inchieste, incaricati di risanamenti, liquidatori, amministratori, terzi incaricati).

Sezione 2 Finanziamento e gestione finanziaria

Art. 15 Finanziamento

La FINMA riscuote emolumenti per singole procedure di vigilanza e per prestazioni di servizi. Inoltre, per ambito di vigilanza, riscuote ogni anno dagli assoggettati alla vigilanza una tassa di vigilanza per i costi non coperti dagli emolumenti.

La tassa di vigilanza è calcolata in funzione dei seguenti criteri:

a. per gli assoggettati alla vigilanza in virtù della legge dell’8 novembre 193413 sulle banche, della legge del 24 marzo 199514 sulle borse e della legge del 25 giugno 193015 sulle obbligazioni fondiarie sono determinanti la somma di bilancio e il volume dei valori trattati;

  1. per gli assoggettati alla vigilanza in virtù della legge del 23 giugno 200616 sugli investimenti collettivi sono determinanti l’entità del patrimonio gestito, il reddito lordo e le dimensioni aziendali;

  2. per un’impresa di assicurazione ai sensi della legge del 17 dicembre 200417 sulla sorveglianza degli assicuratori è determinante la sua quota di partecipazione al volume complessivo di premi incassati da tutte le imprese di assicurazione; per gli intermediari d’assicurazioni ai sensi dell’articolo43 capoverso 1 della legge del 17 dicembre 2004 sulla sorveglianza degli assicuratori sono determinanti il loro numero e loro dimensioni aziendali;

  3. per gli organismi di autodisciplina ai sensi della legge del 10 ottobre 199718 sul riciclaggio di denaro sono determinanti il reddito lordo e il numero di membri; per gli intermediari finanziari direttamente sottoposti alla FINMA ai sensi dell’articolo2 capoverso3 della legge del 10 ottobre 1997 sul riciclaggio di denaro sono determinanti il reddito lordo e le dimensioni aziendali;

  4. per le società di audit soggette alla presente legge sono determinanti gli onorari conseguiti per la verifica degli assoggettati alla vigilanza.

Il Consiglio federale può disporre che la tassa di vigilanza sia suddivisa in una tassa fissa di base e in una tassa variabile supplementare.

Il Consiglio federale disciplina i dettagli, segnatamente:

  1. le basi di calcolo;

  2. gli ambiti di vigilanza ai sensi del capoverso 1; e

  3. la ripartizione tra gli ambiti di vigilanza dei costi da finanziare mediante la tassa di vigilanza.

Footnotes

  1. [13] RS 952.0
  2. [14] RS 954.1
  3. [15] RS 211.423.4
  4. [16] RS 951.31
  5. [17] RS 961.01
  6. [43] RS 952.0
  7. [18] RS 955.0

Art. 16 Riserve

Per svolgere la sua attività di vigilanza la FINMA costituisce entro un congruo termine riserve in volume pari al suo preventivo annuale.

Art. 17 Tesoreria

L’Amministrazione federale delle finanze gestisce le liquidità della FINMA nel quadro della sua tesoreria centrale.

Per garantirne la disponibilità di pagamento, essa concede alla FINMA mutui alle condizioni di mercato.

L’Amministrazione federale delle finanze e la FINMA convengono i dettagli di questa collaborazione.

Art. 18 Rendiconto

Il rendiconto della FINMA espone integralmente lo stato patrimoniale, finanziario e di reddito.

Esso segue i principi generali dell’essenzialità, della comprensibilità, della continuità e dell’espressione al lordo e si orienta su standard riconosciuti universalmente.

Le norme di allibramento a bilancio e di valutazione derivate dai principi di rendiconto devono essere rese pubbliche.

Art. 19 Responsabilità

Fatto salvo il capoverso2, la responsabilità della FINMA, dei suoi organi, del suo personale e delle persone da essa incaricate è disciplinata dalla legge del 14 marzo 195819 sulla responsabilità. La responsabilità delle società di audit impiegate in base al diritto privato è retta dalle disposizioni del diritto della società anonima (art. 752–760 del Codice delle obbligazioni20.21

La FINMA e le persone da essa incaricate sono responsabili soltanto se:

  1. hanno violato importanti doveri d’ufficio; e

  2. i danni non sono riconducibili a violazioni di obblighi da parte di una persona sottoposta a vigilanza.

Footnotes

  1. [19] RS 170.32
  2. [20] RS 220

Art. 20 Esenzione fiscale

La FINMA è esentata da qualsiasi imposta della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni.

È fatta salva la legislazione federale in materia di:

  1. imposta sul valore aggiunto;

  2. imposta preventiva;

  3. tasse di bollo.

Sezione 3 Indipendenza e vigilanza

Art. 21

La FINMA esercita la sua attività di vigilanza in modo autonomo e indipendente.

Essa discute almeno una volta all’anno con il Consiglio federale la strategia della sua attività di vigilanza nonché questioni attuali di politica della piazza finanziaria.

Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell’AF (art.58 cpv. 1 LParl;

Essa corrisponde con il Consiglio federale per il tramite del Dipartimento federale delle finanze.

Le Camere federali esercitano l’alta vigilanza.

Sezione 4 Informazione del pubblico e trattamento dei dati

Art. 22 Informazione del pubblico

La FINMA informa almeno una volta all’anno il pubblico sulle sue attività e prassi di vigilanza.

Essa non informa su singoli procedimenti eccetto che ve ne sia speciale necessità dal profilo della legislazione in materia di vigilanza, segnatamente se l’informazione è necessaria:

  1. alla protezione dei partecipanti al mercato o degli assoggettati alla vigilanza;

  2. alla rettifica di informazioni false o fallaci; oppure

  3. alla tutela della reputazione della piazza finanziaria svizzera.

Se ha informato in merito a un procedimento, la FINMA informa senza indugio anche sulla relativa archiviazione. Può prescinderne su richiesta dell’interessato.

Nell’ambito della sua attività informativa complessiva, la FINMA tiene conto dei diritti della personalità degli interessati. La pubblicazione di dati personali può essere effettuata in forma elettronica o a stampa.

Art. 23 Trattamento dei dati ed elenco pubblico

Nell’ambito della vigilanza ai sensi della presente legge e delle leggi sui mercati finanziari, la FINMA tratta dati personali, compresi dati personali degni di particolare protezione e profili della personalità. Essa disciplina i dettagli.

La FINMA tiene un elenco degli assoggettati alla vigilanza. L’elenco è accessibile in forma elettronica al pubblico.

Capitolo 3 Strumenti di vigilanza

Sezione 1 Verifica (audit)

Art. 24 Principio

Conformemente alle leggi sui mercati finanziari la FINMA effettua le verifiche personalmente, per il tramite di terzi incaricati oppure per il tramite di società di audit incaricate dagli assoggettati alla vigilanza.

Gli assoggettati alla vigilanza assumono i costi della verifica.

Art. 25 Obblighi degli assoggettati alla vigilanza oggetto di una verifica

Se in virtù delle leggi sui mercati finanziari si designa una società di audit o si ricorre a terzi, gli assoggettati alla vigilanza devono fornire loro tutte le informazioni e i documenti necessari per l’adempimento dei loro compiti.

La designazione di una società di audit necessita dell’approvazione della FINMA.

Art. 26 Condizioni di abilitazione

La società di audit è abilitata se:

  1. è sottoposta a vigilanza conformemente alla legge del 16 dicembre 200522 sui revisori;

  2. è sufficientemente organizzata per effettuare verifiche ai sensi delle leggi sui mercati finanziari; e

  3. non esercita alcuna attività sottoposta ad autorizzazione ai sensi delle leggi sui mercati finanziari.

Gli auditor responsabili sono abilitati se:

  1. sono abilitati come periti revisori ai sensi dell’articolo4 della legge del 16 dicembre 2005 sui revisori; e

  2. dispongono delle conoscenze specialistiche necessarie per effettuare la verifica secondo una delle leggi sui mercati finanziari.

Le verifiche devono essere effettuate con la diligenza richiesta a un auditor serio e qualificato.

Footnotes

  1. [22] RS 221.302

Art. 27 Rendiconto e provvedimenti

La società di audit presenta un rapporto sulle sue verifiche all’organo di direzione supremo della persona sottoposta a vigilanza e alla FINMA.

Se constata violazioni delle disposizioni legali in materia di vigilanza o altre irregolarità, la società di audit impartisce alla persona sottoposta a vigilanza un congruo termine per il ripristino della situazione conforme. In caso di inosservanza del termine, ne informa la FINMA.

In caso di gravi violazioni delle disposizioni legali in materia di vigilanza e di gravi irregolarità la società di audit ne informa senza indugio la FINMA.

Art. 28 Vigilanza sulle società di audit

La FINMA controlla l’adempimento delle condizioni di abilitazione ai sensi della presente legge e l’attività di verifica delle società di audit presso gli assoggettati alla vigilanza ai sensi delle leggi sui mercati finanziari.

La FINMA e l’Autorità federale di sorveglianza dei revisori si scambiano tutte le informazioni e i documenti di cui hanno bisogno per applicare la rispettiva legislazione. Esse coordinano le loro attività di sorveglianza per evitare doppioni.

Sezione 2 Altri strumenti di vigilanza

Art. 29 Obbligo d’informazione e di notifica

Gli assoggettati alla vigilanza, le loro società di audit e i loro uffici di revisione, nonché le persone e imprese che detengono una partecipazione qualificata o determinante ad assoggettati alla vigilanza devono fornire alla FINMA tutte le informazioni e i documenti necessari per l’adempimento dei suoi compiti.

Gli assoggettati alla vigilanza devono inoltre notificare senza indugio alla FINMA tutti gli eventi di grande importanza ai fini della vigilanza.

Art. 30 Avviso di avvio di un procedimento

Se avvia un procedimento perché vi sono indizi di violazione di disposizioni legali in materia di vigilanza la FINMA ne avvisa le parti.

Art. 31 Ripristino della situazione conforme

La FINMA provvede al ripristino della situazione conforme se una persona sottoposta a vigilanza viola le disposizioni della presente legge o di una legge sui mercati finanziari oppure se esistono altre irregolarità.

Art. 32 Decisione di accertamento

La FINMA può emanare una decisione di accertamento se dal procedimento risulta che la persona sottoposta a vigilanza ha violato gravemente disposizioni legali in materia di vigilanza e se non devono essere presi provvedimenti per il ripristino della situazione conforme.

Art. 33 Divieto di esercizio della professione

Se constata una grave violazione delle disposizioni legali in materia di vigilanza, la FINMA può vietare al responsabile l’esercizio di un’attività dirigente presso una persona sottoposta a vigilanza.

Il divieto di esercizio della professione può essere ordinato per una durata massima di cinque anni.

Art. 34 Pubblicazione di una decisione in materia di vigilanza

In caso di grave violazione delle disposizioni legali in materia di vigilanza, ad avvenuto giudicato la FINMA può pubblicare in forma elettronica o a stampa la sua decisione finale con l’indicazione dei dati personali.

La pubblicazione deve essere ordinata nella decisione stessa.

Art. 35 Confisca

La FINMA può confiscare l’utile che una persona sottoposta a vigilanza o un responsabile con funzioni dirigenti ha realizzato violando gravemente disposizioni legali in materia di vigilanza.

Questa norma si applica per analogia se la persona sottoposta a vigilanza o un responsabile con funzioni dirigenti ha evitato una perdita violando gravemente disposizioni legali in materia di vigilanza.

Se l’entità dei valori patrimoniali da confiscare non può essere accertata o lo può essere soltanto con un dispendio sproporzionato, la FINMA può effettuare una stima.

Il diritto di confisca si prescrive in sette anni.

La confisca penale ai sensi degli articoli 70–72 del Codice penale23 ha il primato sulla confisca di cui alla presente disposizione.

I valori patrimoniali confiscati sono devoluti alla Confederazione, sempreché non debbano essere versati alle persone lese.

Footnotes

  1. [23] RS 311.0

Art. 36 Incaricato dell’inchiesta

La FINMA può incaricare uno specialista indipendente (incaricato dell’inchiesta) di accertare la fattispecie rilevante presso una persona sottoposta a vigilanza o di attuare i provvedimenti fondati sulla legislazione in materia di vigilanza da essa ordinati.

La FINMA definisce nella decisione di nomina i compiti dell’incaricato dell’inchiesta. Essa stabilisce in quale misura l’incaricato dell’inchiesta deve agire al posto degli organi della persona sottoposta a vigilanza.

Gli assoggettati alla vigilanza devono garantire l’accesso ai loro locali all’incaricato dell’inchiesta e fornirgli tutte le informazioni e i documenti necessari all’adempimento dei suoi compiti.

I costi dell’incaricato dell’inchiesta sono a carico della persona sottoposta a vigilanza. Su ordine della FINMA la persona sottoposta a vigilanza versa un anticipo dei costi.

Art. 37 Revoca dell’autorizzazione, del riconoscimento, dell’abilitazione o della registrazione

La FINMA revoca l’autorizzazione, il riconoscimento, l’abilitazione o la registrazione se la persona sottoposta a vigilanza non adempie più le condizioni di esercizio dell’attività o viola gravemente le disposizioni legali in materia di vigilanza.

Con la revoca la persona sottoposta a vigilanza perde il diritto di esercitare l’attività. Le ulteriori conseguenze della revoca sono disciplinate dalle pertinenti leggi sui mercati finanziari.

Tali conseguenze si applicano per analogia se la persona sottoposta a vigilanza esercita la sua attività senza autorizzazione, riconoscimento, abilitazione o registrazione.

Sezione 3 Collaborazione con le autorità svizzere

Art. 38 Autorità penali

La FINMA e le autorità di perseguimento penale della Confederazione e dei Cantoni si prestano reciproca assistenza giudiziaria e amministrativa conformemente alle pertinenti leggi.

Esse coordinano le inchieste per quanto possibile e necessario.

La FINMA informa le competenti autorità di perseguimento penale se ha conoscenza di crimini e delitti di diritto comune, nonché di infrazioni alla presente legge e alle leggi sui mercati finanziari.

Art. 39 Altre autorità svizzere

La collaborazione della FINMA con le altre autorità svizzere è disciplinata, per quanto concerne la FINMA, dalle leggi sui mercati finanziari, fatti salvi gli articoli40 e 41, e, per quanto concerne le altre autorità, dalle leggi ad esse applicabili.

Footnotes

  1. [40] RS 956.1

Art. 40 Motivi di rifiuto

La FINMA può rifiutarsi di comunicare informazioni non accessibili al pubblico e di trasmettere atti alle autorità di perseguimento penale e ad altre autorità svizzere se:

  1. le informazioni e gli atti servono unicamente alla formazione interna dell’opinione;

  2. la loro comunicazione o trasmissione potrebbe pregiudicare un procedimento in corso o l’adempimento dei suoi compiti;

  3. la loro comunicazione o trasmissione è incompatibile con gli obiettivi della vigilanza sui mercati finanziari o con lo scopo della medesima.

Art. 41 Controversie

Il Tribunale amministrativo federale statuisce a richiesta di una delle autorità interessate sulle divergenze d’opinione in materia di collaborazione tra la FINMA da un canto e le autorità di perseguimento penale o altre autorità svizzere dall’altro.

Sezione 4 Collaborazione con le autorità estere di vigilanza sui mercati finanziari

Art. 42 Assistenza amministrativa

La FINMA può chiedere alle autorità estere di vigilanza sui mercati finanziari informazioni e documenti per l’esecuzione delle leggi sui mercati finanziari.

La FINMA può trasmettere alle autorità estere di vigilanza sui mercati finanziari informazioni e documenti non accessibili al pubblico, sempreché tali autorità siano vincolate dal segreto d’ufficio o dal segreto professionale e:

  1. utilizzino le informazioni esclusivamente ai fini della vigilanza diretta sugli istituti esteri; e

  2. trasmettano queste informazioni ad autorità competenti e a organismi che esercitano funzioni di vigilanza nell’interesse pubblico soltanto conformemente a un’autorizzazione generale in virtù di un trattato internazionale o con l’accordo della FINMA.

La FINMA nega il proprio accordo se le informazioni devono essere trasmesse ad autorità penali e sia esclusa l’assistenza giudiziaria in materia penale. Essa decide d’intesa con l’Ufficio federale di giustizia.

Se le informazioni che la FINMA deve trasmettere concernono singoli clienti è applicabile la legge federale del 20 dicembre 196824 sulla procedura amministrativa.

Footnotes

  1. [24] RS 172.021

Art. 43 Verifiche transfrontaliere

Per garantire l’applicazione delle leggi sui mercati finanziari la FINMA può effettuare o fare effettuare da società di audit o da terzi incaricati verifiche dirette presso le stabili organizzazioni estere di assoggettati alla vigilanza e della cui vigilanza su base consolidata essa è responsabile nel quadro del controllo nel Paese d’origine.

La FINMA può permettere alle autorità estere di vigilanza sui mercati finanziari di effettuare verifiche dirette presso stabili organizzazioni svizzere di istituti esteri, a condizione che tali autorità:

  1. siano responsabili, nel quadro del controllo nel Paese d’origine, della vigilanza su base consolidata degli istituti sottoposti a verifica; e

  2. siano adempiute le condizioni dell’assistenza amministrativa di cui all’articolo42 capoversi2 e 3.

Mediante verifiche transfrontaliere dirette possono essere acquisite unicamente informazioni necessarie alla vigilanza su base consolidata di istituti esteri. Possono essere acquisite segnatamente le informazioni intese a chiarire se un istituto, considerando tutto il gruppo:

  1. sia organizzato in maniera adeguata;

  2. rilevi, limiti e sorvegli debitamente i rischi connessi alla sua attività;

  3. sia diretto da persone che garantiscono un’attività irreprensibile;

  4. rispetti su base consolidata le prescrizioni relative ai fondi propri e alla ripartizione dei rischi; e

  5. adempia in modo corretto gli obblighi di riferire alle autorità di vigilanza.

La FINMA può accompagnare le autorità estere di vigilanza sui mercati finanziari nel corso delle loro verifiche dirette eseguite in Svizzera oppure farle accompagnare da una società di audit o da un terzo incaricato. Le persone interessate sottoposte a vigilanza possono esigere tale accompagnamento.

Le stabili organizzazioni organizzate secondo il diritto svizzero devono fornire alle competenti autorità estere di vigilanza sui mercati finanziari nonché alla FINMA le informazioni necessarie all’esecuzione delle verifiche dirette o dell’assistenza amministrativa da parte della FINMA e devono consentire loro l’accesso alle proprie scritture contabili.

Sono considerate stabili organizzazioni:

  1. le filiali, le succursali e le rappresentanze di assoggettati alla vigilanza o di istituti esteri; e

  2. altre imprese la cui attività rientri nella vigilanza su base consolidata svolta da un’autorità di vigilanza sui mercati finanziari.

Footnotes

  1. [42] RS 251

Capitolo 4 Disposizioni penali

Art. 44 Attività senza autorizzazione, riconoscimento, abilitazione o registrazione

Chiunque, intenzionalmente, esercita senza autorizzazione, riconoscimento, abilitazione o registrazione un’attività soggetta ad autorizzazione, riconoscimento, abilitazione o registrazione conformemente alle leggi sui mercati finanziari è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

Art. 45 Comunicazione di informazioni false

Chiunque, intenzionalmente, fornisce informazioni false alla FINMA, a una società di audit, a un organismo di autodisciplina o a una persona incaricata è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

Art. 46 Violazione di obblighi da parte delle società di audit e delle persone incaricate

È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente, in qualità di società di audit o di persona incaricata viola gravemente le disposizioni legali in materia di vigilanza:

  1. fornendo informazioni false o tacendo fatti essenziali nel rapporto di verifica;

  2. omettendo di fornire alla FINMA una comunicazione prescritta;

  3. omettendo di inviare agli assoggettati alla vigilanza oggetto della verifica un’intimazione secondo l’articolo27.

Footnotes

  1. [27] RS 172.021

Art. 47 Verifica del consuntivo annuale

È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente:

  1. omette di fare verificare da una società di audit abilitata il consuntivo annuale prescritto dalle leggi sui mercati finanziari o di fare effettuare una verifica ordinata dalla FINMA;

  2. non adempie gli obblighi che gli incombono nei confronti della società di audit o della persona incaricata.

Art. 48 Inosservanza di decisioni della FINMA

Chiunque, intenzionalmente, non ottempera a una decisione passata in giudicato intimatagli dalla FINMA con la comminatoria della pena prevista dal presente articolo o a una decisione delle autorità di ricorso è punito con la multa sino a 100 000 franchi.

Art. 49 Infrazioni commesse nell’azienda

Si può prescindere dalla determinazione delle persone punibili e condannare in loro vece l’azienda al pagamento della multa (art.7 della LF del 22 mar. 197425 sul diritto penale amministrativo), se:

  1. la determinazione delle persone punibili ai sensi dell’articolo6 della legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo esige provvedimenti d’inchiesta sproporzionati all’entità della pena; e

  2. per le infrazioni alle disposizioni penali della presente legge o delle leggi sui mercati finanziari è prevista una multa massima di 50 000 franchi.

Footnotes

  1. [25] RS 313.0

Art. 50 Competenza

La legge federale del 22 marzo 197426 sul diritto penale amministrativo è applicabile alle infrazioni alle disposizioni penali della presente legge o delle leggi sui mercati finanziari, sempreché la presente legge o le leggi sui mercati finanziari non prevedano altrimenti. Il Dipartimento federale delle finanze è l’autorità di perseguimento e di giudizio.

Se è stato chiesto il giudizio di un tribunale o se il Dipartimento federale delle finanze ritiene adempite le condizioni per una pena detentiva o per una misura privativa della libertà, il giudizio del reato compete alla giurisdizione federale. In tal caso il Dipartimento federale delle finanze trasmette gli atti al Ministero pubblico della Confederazione all’attenzione del Tribunale penale federale. La trasmissione degli atti funge da accusa. Gli articoli 73–83 della legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo sono applicabili per analogia.

Il rappresentante del Ministero pubblico della Confederazione e il rappresentante del Dipartimento federale delle finanze non devono comparire personalmente al dibattimento.

Footnotes

  1. [26] RS 313.0

Art. 51 Riunione del perseguimento penale

Se nell’ambito di una causa penale è data sia la competenza del Dipartimento federale delle finanze, sia quella della giurisdizione federale o cantonale, il Dipartimento federale delle finanze può ordinare la riunione del perseguimento penale dinanzi all’autorità di perseguimento che già se ne occupa, sempreché vi sia stretta connessione materiale, la causa non sia ancora pendente presso l’autorità giudicante e la riunione non ritardi in misura insostenibile la procedura in corso.

Le contestazioni tra il Dipartimento federale delle finanze e il Ministero pubblico della Confederazione o le autorità cantonali sono decise dalla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale.

Art. 52 Prescrizione

Il perseguimento delle contravvenzioni alla presente legge e alle leggi sui mercati finanziari si prescrive in sette anni.

Capitolo 5 Procedura e tutela giurisdizionale

Art. 53 Procedura amministrativa

La procedura è disciplinata dalle disposizioni della legge federale del 20 dicembre 196827 sulla procedura amministrativa.

Art. 54 Tutela giurisdizionale

Il ricorso contro le decisioni della FINMA è disciplinato dalle disposizioni sull’amministrazione della giustizia federale.

La FINMA è legittimata a interporre ricorso al Tribunale federale.

Capitolo 6 Disposizioni finali

Sezione 1 Esecuzione

Art. 55 Disposizioni di esecuzione

Il Consiglio federale emana le disposizioni di esecuzione.

Esso può autorizzare la FINMA a emanare disposizioni di esecuzione della presente legge e delle leggi sui mercati finanziari negli ambiti di portata ridotta, segnatamente negli ambiti prevalentemente tecnici.

Art. 56 Esecuzione

La FINMA è competente per l’esecuzione della presente legge e delle leggi sui mercati finanziari.

Sezione 2 Modifica del diritto vigente

Art. 57

La modifica del diritto vigente è disciplinata nell’allegato.

Sezione 3 Disposizioni transitorie

Art. 58 Trasferimento di diritti e di obblighi

Il Consiglio federale determina il momento in cui la FINMA acquisisce la personalità giuridica. A quel momento essa subentra alla Commissione federale delle banche, all’Ufficio federale delle assicurazioni private e all’Autorità di controllo per la lotta contro il riciclaggio di denaro.

Il Consiglio federale stabilisce i diritti, gli obblighi e i valori trasferiti alla FINMA, determina il momento in cui il trasferimento ha efficacia giuridica e approva il bilancio iniziale. Esso prende tutte le misure necessarie al trasferimento ed emana disposizioni corrispondenti.

La FINMA riprende tutti i procedimenti della Commissione federale delle banche, dell’Ufficio federale delle assicurazioni private e dell’Autorità di controllo per la lotta contro il riciclaggio di denaro in corso all’entrata in vigore della presente legge.

Art. 59 Trasferimento dei rapporti di lavoro

Conformemente all’articolo58 capoverso 1, i rapporti di lavoro del personale della Commissione federale delle banche, dell’Ufficio federale delle assicurazioni private e dell’Autorità di controllo per la lotta contro il riciclaggio di denaro sono trasferiti alla FINMA e sono continuati ai sensi della presente legge.

Non è dato diritto al proseguimento della funzione, dell’ambito di lavoro e della classificazione organizzativa, ma sussiste durante un anno il diritto al medesimo stipendio.

Le procedure di candidatura sono effettuate soltanto se rese necessarie da una riorganizzazione o dalla presenza di numerosi candidati.

La FINMA si sforza di attuare le ristrutturazioni in modo socialmente sostenibile.

Art. 60 Datore di lavoro competente

La FINMA è considerata il datore di lavoro competente per i beneficiari di rendite:

  1. che dipendono dalla Commissione federale delle banche, dall’Ufficio federale delle assicurazioni private e dall’Autorità di controllo per la lotta contro il riciclaggio di denaro; e

  2. le cui rendite di vecchiaia, di invalidità o di superstiti a titolo della previdenza professionale hanno iniziato a decorrere presso la Cassa pensioni della Confederazione prima dell’entrata in vigore della presente legge.

La FINMA è parimenti considerata il datore di lavoro competente se l’inizio dell’incapacità lavorativa che provoca successivamente l’invalidità precede l’entrata in vigore della presente legge e se la rendita inizia a decorrere soltanto dopo la sua entrata in vigore.

Sezione 4 Referendum ed entrata in vigore

Art. 61

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.28 Consiglio nazionale, 22 giugno 2007 Consiglio degli Stati, 22 giugno 2007 La presidente: Christine Egerszegi-Obrist Il presidente: Peter Bieri Il segretario: Ueli Anliker Il segretario: Christoph Lanz Referendum inutilizzato Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato l’11 ottobre 2007.29

Footnotes

  1. [28] RU 2008 5205

Allegato

(art. 57) Modifica del diritto vigente Le leggi qui appresso sono modificate come segue:

1. Legge del 17 dicembre 200430 sulla trasparenza

Art. 2 cpv.2

La presente legge non si applica alla Banca nazionale svizzera, né all’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari.

2. Legge federale del 20 dicembre 196831 sulla procedura amministrativa

Footnotes

  1. [31] RS 172.021

Art. 14 cpv. 1 lett. e, nonché2

Footnotes

  1. [30] RS 152.3

1 Ove i fatti non possono essere sufficientemente chiariti, le autorità seguenti possono ordinare l’audizione di testimoni:

e. l’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari. 2 Le autorità indicate al capoverso 1 lettere a, b, d ed e affidano l’audizione dei testimoni a un funzionario idoneo.

3. Legge del 17 giugno 200532 sul Tribunale federale

Art. 83 lett. u e v

Il ricorso è inammissibile contro:

  1. le decisioni in materia di offerte pubbliche di acquisto (art.22 segg. della L del 24 mar. 199533 sulle borse);

  2. le decisioni del Tribunale amministrativo federale concernenti divergenze d’opinione tra autorità in materia di assistenza amministrativa o giudiziaria a livello nazionale.

4. Legge del 17 giugno 200534 sul Tribunale amministrativo federale

Footnotes

  1. [33] RS 954.1
  2. [34] RS 173.32

Footnotes

  1. [32] RS 173.110

Titolo prima dell’art.31

Sezione 1 Ricorso

Art. 33 lett. b

Il ricorso è ammissibile contro le decisioni:

b. del Consiglio federale concernenti: 1. la destituzione di un membro del Consiglio della banca o della direzione generale o di un loro supplente secondo la legge del 3 ottobre 200335 sulla Banca nazionale, 2. la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari o l’approvazione dello scioglimento del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione secondo la legge del 22 giugno 200736 sulla vigilanza dei mercati finanziari;

Footnotes

  1. [35] RS 951.11
  2. [36] RS 956.1

Titolo prima dell’art.35

Sezione 2 Azione

Titolo prima dell’art. 36a

Sezione 3 Divergenze di opinione in materia di assistenza amministrativa

e giudiziaria a livello nazionale

Art. 36a

Sempreché una legge federale lo preveda, il Tribunale amministrativo federale giudica le divergenze di opinione in materia di assistenza amministrativa e giudiziaria tra autorità federali e tra autorità della Confederazione e dei Cantoni.

I terzi non possono partecipare alla procedura.

5. Legge del 4 ottobre 200237 sul Tribunale penale federale

Art. 26 lett. b

La Corte penale giudica:

b. le cause penali amministrative che: 1. sono sottoposte alla giurisdizione penale federale in virtù di una legge federale, 2. il Consiglio federale ha deferito al Tribunale penale federale in applicazione della legge del 22 marzo 197438 sul diritto penale amministrativo;

6. Legge del 25 giugno 193039 sulle obbligazioni fondiarie In tutta la legge le espressioni «Commissione federale delle banche» e «Segreteria della Commissione delle banche» sono sostituite con «FINMA».

Footnotes

  1. [38] RS 313.0
  2. [39] RS 211.423.4

Art. 5 n. 3

La sfera d’affari della centrale comprende: 3. il collocamento di capitale proprio e di capitale di terzi in crediti garantiti da pegno immobiliare fino a concorrenza dei due terzi del loro valore venale e, per le cartelle di rendita fondiaria, del valore di reddito del pegno immobiliare in Svizzera, in effetti pensionabili presso la Banca nazionale svizzera e in obbligazioni di debitori svizzeri trattate su un mercato rappresentativo, in depositi a vista o a termine sia presso loro membri, sia presso altre banche svizzere, come pure in fondi, in vista dell’erezione di locali commerciali in proprio;

Art. 32 cpv.2

L’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) può esigere una nuova stima dei fondi, quando il valore del denaro o le condizioni economiche si siano profondamente modificati.

Art. 38a

III. Verifica 1 Le centrali d’emissione di obbligazioni fondiarie incaricano una delle centrali d’emissione società di audit abilitata di effettuare una verifica annuale. La società di obbligazioni di audit verifica se le centrali: fondiarie 1. allestiscono i loro conti conformemente alle prescrizioni applicabili (verifica dei conti); e 2. ottemperano alle prescrizioni statutarie e regolamentari, nonché alle disposizioni dei capi II, III e V della presente legge.

La centrale d’emissione che dispone di una revisione interna ne deve sottoporre i rapporti alla società di audit. Occorre evitare i doppioni in ambito di verifica.

Il Consiglio federale emana disposizioni di esecuzione sul contenuto e l’esecuzione della verifica, sulla forma del rendiconto e sulle esigenze poste alla società di audit. Essa può autorizzare la FINMA a emanare prescrizioni negli ambiti tecnici.

Art. 38b

IV. Verifica 1 Le società di audit dei membri delle centrali d’emissione di obbligapresso i membri zioni fondiarie verificano nell’ambito della loro attività annuale il registro dei pegni e la copertura dei mutui.

Le società di audit presentano un rapporto sulle loro verifiche alle centrali di emissione di obbligazioni fondiarie e alle società di audit da esse incaricate.

Art. 39

V. Vigilanza Gli articoli 33–35 e 37 della legge del 22 giugno 200740 sulla vigilanza dei mercati finanziari non sono applicabili.

Art. 40

VI. Consegna 1 La FINMA può ordinare la consegna dei valori di copertura qualora dei valori di copertura una centrale o un membro, che ne sia mutuatario, violi reiteratamente e gravemente le prescrizioni o comprometta seriamente la fiducia in essa riposta.

La FINMA può affidare la gestione dei valori di copertura a un incaricato dell’inchiesta, a spese della centrale o del membro, fino al ripristino della situazione conforme.

Art. 41, titolo marginale

VII. Revoca dell’autorizzazione

Art. 42, 43 e 47

Footnotes

  1. [37] RS 173.71

7. Legge del 2 aprile 190841 sul contratto d’assicurazione

Art. 91 cpv.3

L’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) decide se i valori di trasformazione e di riscatto previsti siano adeguati.

Art. 92, titolo marginale e cpv.2

c. Obblighi 2 Ad istanza dell’avente diritto, la FINMA verifica gratuitamente dell’assicuratore; ulteriore verifica l’esattezza dei valori calcolati dall’assicuratore. da parte della FINMA; scadenza del prezzo di riscatto

Footnotes

  1. [41] RS 221.229.1

8. Legge del 6 ottobre 199542 sui cartelli

Art. 10 cpv.3

Nel caso di concentrazioni di banche ai sensi della legge dell’8 novembre 193443 sulle banche che sono reputate necessarie dall’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) per motivi di protezione dei creditori, gli interessi di questi ultimi possono essere considerati prioritariamente. In tali casi, la FINMA subentra alla Commissione della concorrenza e la invita a prendere posizione.

9. Legge del 28 giugno 196744 sul Controllo delle finanze

Art. 8 cpv.2

I tribunali della Confederazione, l’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari e l’Autorità federale di sorveglianza dei revisori45 sono sottoposti alla vigilanza finanziaria del Controllo federale delle finanze, in quanto serva all’esercizio dell’alta vigilanza dell’Assemblea federale.

Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell’AF (art.58 cpv. 1 LParl;

Footnotes

  1. [44] RS 614.0

10. Legge federale del 19 dicembre 195846 sulla circolazione stradale

Art. 76a cpv.2

L’Ufficio nazionale di assicurazione e il Fondo nazionale di garanzia stabiliscono questi contributi, che devono essere approvati dall’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA).

Art. 79e cpv.2

La FINMA pubblica l’elenco degli Stati che accordano la reciprocità.

11. Legge del 25 giugno 197647 sul contributo alla prevenzione degli infortuni

Footnotes

  1. [47] RS 741.81

Art. 10 cpv. 1 e 3

L’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) sorveglia la riscossione e il versamento del contributo alla prevenzione degli infortuni secondo la legislazione sulla sorveglianza degli assicuratori.

Nel caso di infrazione grave, la FINMA può intimare all’assicuratore di responsabilità civile di rispettare i suoi obblighi, comminandogli la revoca dell’autorizzazione. Se il termine della comminatoria decorre infruttuoso, la FINMA gli revoca l’autorizzazione a esercitare l’assicurazione di responsabilità civile per i veicoli a motore.

Footnotes

  1. [46] RS 741.01

12. Legge federale del 18 marzo 199448 sull’assicurazione malattie

Art. 21 cpv.2

L’esercizio delle assicurazioni menzionate nell’articolo12 capoverso2 soggiace alla sorveglianza dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) giusta la legislazione sulla sorveglianza degli istituti privati d’assicurazione.

Art. 99 cpv.2, terzo periodo

2… Sentita la FINMA, l’Ufficio federale decide l’entità della destinazione del patrimonio delle casse malati ai sensi del capoverso3.

Footnotes

  1. [48] RS 832.10

13. Legge del 3 ottobre 200349 sulla Banca nazionale

Art. 14 cpv.2

Nella raccolta dei dati statistici la Banca nazionale collabora con i servizi competenti della Confederazione, in particolare con l’Ufficio federale di statistica e l’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari, con le autorità competenti di altri Paesi e con le organizzazioni internazionali.

14. Legge del 23 giugno 200650 sugli investimenti collettivi In tutta la legge il termine «revisione» è sostituito con «verifica», l’espressione «ufficio di revisione» con «società di audit», l’espressione «ufficio di revisione riconosciuto» con «società di audit abilitata», l’espressione «rapporto di revisione» con «rapporto di verifica» e l’espressione «autorità di vigilanza» con «FINMA». Occorre per altro provvedere alle modifiche grammaticali connesse alla sostituzione di tali espressioni.

Footnotes

  1. [50] RS 951.31

Art. 2 cpv.3 lett. c

Alla presente legge non sono sottoposte nemmeno le società d’investimento nella forma di società anonima se sono quotate in una borsa svizzera o se:

c. una società di audit abilitata fornisce annualmente all’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) la prova del rispetto di queste condizioni.

Art. 14 cpv. 1bis

Se le garanzie finanziarie concernono pretese in capitale, il Consiglio federale può prevedere pretese in capitale più elevate di quelle previste dal Codice delle obbligazioni51.

Footnotes

  1. [51] RS 220

Art. 47 Diritti di voto

Ogni azione corrisponde a un diritto di voto.

Il Consiglio federale può autorizzare l’autorità di vigilanza ad ordinare la divisione o la riunione di azioni di una data categoria.

Art. 50 cpv.3

Per quanto il Consiglio federale non preveda altrimenti, per il rimanente si applicano le disposizioni del Codice delle obbligazioni52 sull’assemblea generale della società anonima.

Footnotes

  1. [52] RS 220

Art. 51 cpv.6

Per quanto il Consiglio federale non preveda altrimenti, per il rimanente si applicano le disposizioni del Codice delle obbligazioni53 sul consiglio di amministrazione della società anonima.

Footnotes

  1. [53] RS 220

Art. 126 cpv.2

Art. 127 Condizioni di abilitazione delle società di audit e degli auditor responsabili

Le condizioni di abilitazione delle società di audit e degli auditor responsabili sono rette dall’articolo26 della legge del 22 giugno 200754 sulla vigilanza dei mercati finanziari.

Il Consiglio federale può prevedere condizioni di abilitazione ulteriori o agevolate. Rimangono salve le disposizioni della legge del 16 dicembre 200555 sui revisori.

Footnotes

  1. [54] RS 956.1
  2. [55] RS 221.302

Art. 128 Compiti della società di audit

La società di audit verifica se i titolari dell’autorizzazione adempiono le prescrizioni legali, contrattuali, statutarie e regolamentari ed effettua verifiche intermedie senza preannuncio. Ogni anno controlla segnatamente:

  1. il conto annuale del fondo di investimento, della SICAV, della società in accomandita per investimenti collettivi di capitale e della SICAF;

  2. il conto annuale di tutte le società immobiliari appartenenti al fondo immobiliare o alla società di investimento immobiliare;

  3. il prospetto e il prospetto semplificato;

  4. il conto annuale della direzione del fondo, del gerente patrimoniale degli investimenti collettivi di capitale svizzeri nonché del rappresentante degli investimenti collettivi di capitale esteri.

Il Consiglio federale emana disposizioni d’esecuzione relative al contenuto e allo svolgimento della verifica, alla forma del resoconto e alle esigenze poste alla società di audit. Può autorizzare la FINMA ad emanare disposizioni d’esecuzione relative a questioni tecniche.

Art. 130 Obblighi di informazione

I periti incaricati delle stime nonché le società immobiliari che fanno parte dell’investimento collettivo di capitale consentono alla società di audit di prendere visione dei libri contabili, dei giustificativi, nonché dei rapporti di stima; le forniscono inoltre tutte le informazioni necessarie all’adempimento del suo obbligo di verifica.

La società di audit della banca depositaria e la società di audit degli altri titolari dell’autorizzazione si prestano collaborazione reciproca.

Art. 131

Art. 132 Vigilanza

La FINMA rilascia le autorizzazioni e le approvazioni necessarie ai sensi della presente legge e sorveglia l’osservanza delle disposizioni legali, contrattuali, statutarie e regolamentari.

Essa non controlla l’opportunità politico-commerciale delle decisioni prese dai titolari dell’autorizzazione.

Art. 133 Strumenti di vigilanza

Footnotes

  1. [49] RS 951.11

1 In caso di violazione delle disposizioni contrattuali, statutarie e regolamentari sono applicabili per analogia gli strumenti di vigilanza di cui agli articoli 30–35 e 37 della

legge del 22 giugno 200756 sulla vigilanza dei mercati finanziari.

L’articolo37 della legge del 22 giugno 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari si applica per analogia anche all’approvazione secondo la presente legge.

Se i diritti degli investitori risultano minacciati, la FINMA può obbligare i titolari dell’autorizzazione a prestare garanzie.

Se una decisione esecutoria della FINMA rimane disattesa nonostante diffida, la FINMA può, a spese della parte inadempiente, eseguire essa stessa l’operazione ordinata.

Art. 134 Liquidazione

La FINMA può disporre la liquidazione di titolari dell’autorizzazione ai quali è stata revocata l’autorizzazione o di investimenti collettivi di capitale ai quali è stata revocata l’approvazione. Il Consiglio federale disciplina i dettagli.

Art. 137

Art. 139 Obbligo di informazione

Le persone che esercitano una funzione nell’ambito della presente legge devono mettere a disposizione della FINMA tutte le informazioni e i documenti necessari all’adempimento del suo compito.

Art. 141 e 142

Art. 143 Verifiche transfrontaliere

Se, nell’ambito di verifiche eseguite direttamente in Svizzera, un’autorità di vigilanza estera intende prendere visione di informazioni che concernono direttamente o indirettamente singoli investitori, la FINMA raccoglie essa stessa le informazioni e le trasmette all’autorità di vigilanza sui mercati finanziari richiedente. La procedura è retta dalla legge federale del 20 dicembre 196857 sulla procedura amministrativa.

Footnotes

  1. [57] RS 172.021

Art. 145 cpv.2

La responsabilità ai sensi del capoverso 1 si applica anche ai periti incaricati delle stime e al rappresentante della comunità degli investitori.

Art. 148 cpv. 1 lett. a, c, g n. 4 ed i, nonché cpv.3

Cpv. 1 lett. a, c, g n. 4 ed i: abrogati

Art. 149 cpv. 1 lett. e n. 3, nonché cpv.3 e 4

e. offre al pubblico un prodotto strutturato senza che: 3. nel prospetto semplificato siano menzionate le indicazioni di cui all’articolo5 capoverso2 lettera c.

Abrogato

Art. 150 Perseguimento penale in caso di violazione del segreto di clienti

Il perseguimento penale e il giudizio delle infrazioni al segreto di clienti (art. 148 cpv. 1 lett. k) incombono ai Cantoni.

Art. 151

Art. 152 Esecuzione

Il Consiglio federale emana le disposizioni di esecuzione.

Footnotes

  1. [56] RS 956.1

2 Nell’emanazione di ordinanze il Consiglio federale e la FINMA tengono conto delle esigenze determinanti della legislazione delle Comunità europee.

15. Legge dell’8 novembre 193458 sulle banche In tutta la legge le espressioni «Commissione federale delle banche» e «Commissione delle banche» sono sostituite con «FINMA», l’espressione «revisione» con «verifica», l’espressione «ufficio di revisione» con «società di audit» e l’espressione «rapporto di revisione» con «rapporto di verifica». Occorre per altro provvedere alle modifiche grammaticali connesse alla sostituzione di tali espressioni.

Art. 1 cpv.4

Le espressioni «banca» o «banchiere», isolate o in una parola composta, possono essere utilizzate nella ditta, nella designazione dello scopo sociale e nella pubblicità d’affari soltanto dagli istituti che hanno ricevuto un’autorizzazione come banche dall’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA). È fatto salvo l’articolo2 capoverso3.

Art. 2 cpv. 1 e 3

Le disposizioni della presente legge si applicano per analogia:

  1. alle succursali istituite in Svizzera da banche estere;

  2. ai rappresentanti designati in Svizzera da tali banche.

Il Consiglio federale è autorizzato a concludere trattati internazionali fondati sul principio del mutuo riconoscimento di normative equivalenti delle attività bancarie e di misure equivalenti nel settore della vigilanza sulle banche, i quali prevedano che le banche degli Stati contraenti possono aprire una succursale o una rappresentanza senza l’autorizzazione della FINMA.

Art. 3d cpv.2

Se altre autorità estere rivendicano contemporaneamente la sorveglianza integrale o parziale del gruppo finanziario o del conglomerato finanziario, la FINMA, salvaguardando le sue competenze, si accorda con tali autorità sulle competenze, le modalità e l’oggetto della sorveglianza di gruppi o di conglomerati. Prima di pronunciarsi, consulta le imprese del gruppo finanziario o del conglomerato finanziario incorporate in Svizzera.

Art. 3h

Art. 3bis cpv. 1, frase introduttiva

La FINMA può inoltre fare dipendere dalle seguenti condizioni l’istituzione di una banca che, organizzata secondo il diritto svizzero, è nondimeno dominata da stranieri, come anche l’autorizzazione per l’istituzione di una succursale e per la designazione di un rappresentante permanente di una banca straniera:

Art. 5

Capo sesto (art. 11–14)

Art. 18

Le banche, i gruppi finanziari e i conglomerati finanziari incaricano una società di audit abilitata di effettuare una verifica annuale. La società di audit verifica se essi:

  1. allestiscono i loro conti conformemente alle prescrizioni applicabili (audit dei conti); e

  2. ottemperano alle prescrizioni in materia di vigilanza (audit di vigilanza).

La banca, il gruppo finanziario o il conglomerato finanziario che dispone di una revisione interna ne deve sottoporre i rapporti alla società di audit. Occorre evitare i doppioni in ambito di verifica.

Il Consiglio federale emana disposizioni di esecuzione sul contenuto e l’attuazione della verifica, sulla forma del rendiconto e sulle esigenze poste alla società di audit. Essa può autorizzare la FINMA a emanare prescrizioni negli ambiti tecnici.

Art. 19 –22

Titolo prima dell’art.23

Capo decimo: Vigilanza

Art. 23

La FINMA può effettuare verifiche dirette presso banche, gruppi bancari e conglomerati finanziari se ciò è necessario in considerazione della loro importanza economica, della complessità della fattispecie da chiarire o per il collaudo di modelli interni.

Art. 23bis cpv. 1 e 2

Art. 23ter

Ai fini dell’esecuzione dell’articolo3 capoversi2 lettera cbis e 5 della presente legge, la FINMA può in particolare sospendere il diritto di voto vincolato alle azioni o alle quote di un azionista o di un socio avente una partecipazione qualificata.

Art. 23quater

Art. 23quinquies

La revoca, da parte della FINMA, dell’autorizzazione d’esercizio a una banca determina lo scioglimento delle persone giuridiche e delle società in nome collettivo e in accomandita e la radiazione dal registro di commercio delle ditte individuali. La FINMA designa il liquidatore e ne sorveglia l’attività.

Sono fatte salve le misure di cui al capo undicesimo.

Art. 23sexies

Art. 23septies

Se, nell’ambito di verifiche dirette eseguite in Svizzera, le autorità estere di vigilanza sui mercati finanziari intendono accedere a informazioni legate direttamente o indirettamente alle operazioni relative all’amministrazione di beni o ai depositi di singoli clienti, la FINMA rileva essa stessa le informazioni e le trasmette alle autorità richiedenti.

La procedura è disciplinata dalla legge federale del 20 dicembre 196859 sulla procedura amministrativa.

Footnotes

  1. [59] RS 172.021

Art. 23octies

Art. 24 cpv. 1

Art. 26 cpv. 1, frase introduttiva e lett. b

La FINMA può decidere misure di protezione; in particolare può:

b. designare un incaricato dell’inchiesta;

Art. 38

Per i banchieri privati la responsabilità civile è retta dal CO60.

Alle altre banche è applicabile l’articolo39.

Footnotes

  1. [60] RS 220

Art. 39 cpv.2

Art. 46

È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente:

  1. accetta indebitamente depositi del pubblico o depositi a risparmio;

  2. non tiene regolarmente i libri o non conserva conformemente alle prescrizioni i libri e i documenti giustificativi;

  3. non allestisce e non pubblica il conto annuale o il bilancio intermedio conformemente all’articolo6.

Art. 47

È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente:

  1. rivela un segreto che gli è confidato o di cui ha notizia nella sua qualità di membro di un organo, impiegato, mandatario o liquidatore di una banca, membro di un organo o impiegato di una società di audit;

  2. ovvero tenta di indurre a siffatta violazione del segreto professionale.

La rivelazione del segreto è punibile anche dopo la cessazione della carica, della funzione o dell’esercizio della professione.

Sono fatte salve le disposizioni delle legislazioni federali e cantonali sull’obbligo di dare informazioni all’autorità e di testimoniare in giudizio.

Il perseguimento e il giudizio delle azioni punibili in conformità di queste disposizioni competono ai Cantoni. Sono applicabili le disposizioni generali del Codice penale61.

Footnotes

  1. [61] RS 311.0

Art. 48

Art. 49

  1. usa indebitamente nella ditta, nella designazione dello scopo dell’azienda o nella pubblicità l’espressione «banca», «banchiere» o «risparmio»;

  2. omette di fornire alla FINMA le comunicazioni prescritte;

  3. pubblicizza l’accettazione di depositi del pubblico e di depositi a risparmio senza disporre dell’autorizzazione legale necessaria.

Art. 50 –51bis

16. Legge del 24 marzo 199562 sulle borse In tutta la legge le espressioni «autorità di vigilanza» e «Commissione delle banche» sono sostituite con «FINMA» e le espressioni «revisore» e «ufficio di revisione» con «società di audit». Occorre per altro provvedere alle modifiche grammaticali connesse alla sostituzione di tali espressioni.

Footnotes

  1. [62] RS 954.1

Art. 3 cpv. 1

L’esercizio di una borsa sottostà all’autorizzazione dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA).

Art. 11a Contratti di pegno

L’articolo17 della legge dell’8 novembre 193463 sulle banche è applicabile per analogia.

Footnotes

  1. [63] RS 952.0

Art. 17 Verifica

Gli articoli18 e 23 della legge dell’8 novembre 193464 sulle banche sono applicabili per analogia.

Footnotes

  1. [64] RS 952.0

Art. 18 e 19

Art. 23 cpv.3 e 4

La commissione sorveglia di volta in volta l’osservanza delle disposizioni applicabili alle offerte pubbliche di acquisto (OPA).

Essa fa rapporto almeno una volta all’anno alla FINMA sulla sua attività.

Art. 28 lett. g

La commissione emana disposizioni supplementari su:

g. la sua procedura.

Art. 32 cpv.2, frase introduttiva, e 7

Ove sia giustificato, la commissione delle offerte pubbliche di acquisto può concedere deroghe all’obbligo di presentare un’offerta, in particolare:

Su richiesta della commissione, della società mirata o di uno dei suoi azionisti il giudice può sospendere l’esercizio del diritto di voto di chi non ottempera all’obbligo di presentare un’offerta.

Art. 33a Compiti della commissione

La commissione emana le decisioni necessarie all’esecuzione delle disposizioni della presente sezione e delle sue disposizioni di esecuzione e sorveglia l’osservanza delle prescrizioni legali e regolamentari. Essa può pubblicare le sue decisioni.

Le persone e società sottoposte all’obbligo di comunicazione ai sensi dell’articolo31, nonché le persone e società che possono assumere la qualità di parti ai sensi dell’articolo 33b capoversi2 e 3 devono fornire alla commissione tutte le informazioni e i documenti necessari all’adempimento dei suoi compiti.

Se ha conoscenza di infrazioni alle disposizioni della presente sezione o di altre irregolarità, la commissione provvede al ripristino della situazione conforme legale e alla soppressione delle irregolarità.

Se ha conoscenza di crimini e delitti di diritto comune, nonché di infrazioni alla presente legge, la commissione ne informa le competenti autorità di perseguimento penale.

Art. 33b Procedura dinanzi alla commissione

1 Fatte salve le seguenti eccezioni, alla procedura della commissione si applicano le disposizioni della legge federale del 20 dicembre 196865 sulla procedura amministrativa.

Nelle procedure concernenti offerte pubbliche di acquisto hanno qualità di parte:

  1. l’offerente;

  2. le persone che operano d’intesa con l’offerente; e

  3. la società mirata.

Gli azionisti che detengono almeno il due per cento dei diritti di voto, esercitabili e non esercitabili, della società mirata hanno parimenti la qualità di parte se la richiedono alla commissione.

Alle procedure in materia di offerte pubbliche di acquisto non si applicano le disposizioni legali sulla sospensione dei termini.

La presentazione di atti mediante telefax o per via elettronica è ammessa nella corrispondenza con la commissione e riconosciuta ai fini dell’osservanza dei termini.

Art. 33c Procedura di ricorso alla FINMA

Le decisioni della commissione possono essere impugnate entro il termine di cinque giorni di borsa dinanzi alla FINMA.

L’impugnazione deve essere effettuata per scritto alla FINMA e deve essere motivata. In tale caso la commissione trasmette i suoi atti alla FINMA.

L’articolo 33b si applica alla procedura di ricorso alla FINMA.

Art. 33d Procedura di ricorso al Tribunale amministrativo federale

Le decisioni della FINMA in materia di offerte pubbliche di acquisto possono essere impugnate con ricorso al Tribunale amministrativo federale conformemente alla legge del 17 giugno 200566 sul Tribunale amministrativo federale.

Il ricorso deve essere presentato entro un termine di dieci giorni a contare dalla notifica della decisione. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

Footnotes

  1. [66] RS 173.32

Footnotes

  1. [65] RS 172.021

Titolo prima dell’art.34

Sezione 6 Vigilanza

Art. 34

Art. 35 Obbligo di informazione

Le persone sottoposte a un obbligo di dichiarazione ai sensi dell’articolo31 o che possono avere qualità di parte ai sensi dell’articolo 33b capoversi2 e 3 devono fornire alla FINMA tutte le informazioni e i documenti necessari all’adempimento del suo compito.

Art. 35a Divieto di esercitare l’attività

La FINMA può vietare durevolmente o temporaneamente l’esercizio dell’attività alle persone che effettuano il commercio di valori mobiliari in qualità di collaboratori responsabili di un commerciante di valori mobiliari e che violano gravemente la presente legge, le disposizioni di esecuzione o le prescrizioni interne.

Art. 36 Conseguenze del ritiro dell’autorizzazione

Il ritiro, da parte della FINMA, dell’autorizzazione d’esercizio a un commerciante di valori mobiliari determina lo scioglimento delle persone giuridiche e delle società in nome collettivo e in accomandita e la radiazione dal registro di commercio delle ditte individuali. La FINMA designa il liquidatore e ne sorveglia l’attività. La FINMA può rinunciare al ritiro dell’autorizzazione nel caso dei commercianti di valori mobiliari sottoposti alla legge dell’8 novembre 193467 sulle banche, sempreché l’autorizzazione di esercitare come banca non debba anch’essa essere ritirata.

Footnotes

  1. [67] RS 952.0

Art. 36a Applicazione delle disposizioni sull’insolvenza bancaria

Gli articoli 25–39 della legge dell’8 novembre 193468 sulle banche si applicano per analogia.

Footnotes

  1. [68] RS 952.0

Art. 38a Verifiche transfrontaliere

Se, nell’ambito di verifiche dirette eseguite in Svizzera, le autorità estere di vigilanza sulle borse e sui commercianti di valori mobiliari intendono accedere a informazioni riguardanti singoli clienti di commercianti di valori mobiliari, la FINMA rileva essa stessa le informazioni e le trasmette alle autorità richiedenti.

La procedura è disciplinata dalla legge federale del 20 dicembre 196869 sulla procedura amministrativa.

Non è ammessa la trasmissione di informazioni concernenti persone che manifestamente non sono coinvolte nell’affare inquisito.

Footnotes

  1. [69] RS 172.021

Art. 39 e 40

Art. 41 cpv. 1, frase introduttiva, e cpv.3 e 4

1 Frase introduttiva: concerne soltanto il testo francese

Chi ha agito per negligenza è punito con la multa sino a 1 000 000 di franchi.

In caso di recidiva entro cinque anni da una condanna passata in giudicato, la multa

Art. 42 Violazione degli obblighi della società mirata

  1. omette di presentare ai portatori dei titoli di partecipazione il parere relativo all’offerta o non lo pubblica (art.29 cpv. 1);

  2. fornisce in questo parere indicazioni inveritiere o incomplete (art.29 cpv. 1).

Footnotes

  1. [29] FF 2007 4245

Art. 42a Violazione degli obblighi del commerciante di valori mobiliari

  1. non tiene in modo conforme il giornale di cui all’articolo15 o non conserva i libri, i giustificativi e i documenti conformemente alle prescrizioni;

  2. viola gli obblighi di dichiarazione di cui all’articolo15.

Art. 43 Violazione del segreto professionale

È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente:

  1. rivela un segreto che gli è confidato nella sua qualità di organo, di impiegato, di mandatario o di liquidatore di una borsa o di un commerciante di valori mobiliari oppure come organo o collaboratore di una società di audit o di cui ha notizia a ragione della sua carica o funzione;

  2. tenta di istigare a una simile violazione del segreto professionale.

La rivelazione del segreto è punibile anche dopo la cessazione della carica, della funzione o dell’esercizio della professione.

Sono fatte salve le disposizioni delle legislazioni federali e cantonali sull’obbligo di dare informazioni all’autorità e sull’obbligo di testimoniare in giudizio.

Il perseguimento e il giudizio delle azioni punibili in conformità di queste disposizioni competono ai Cantoni. Sono applicabili le disposizioni generali del Codice penale70.

Footnotes

  1. [70] RS 311.0

Art. 44

17. Legge del 10 ottobre 199771 sul riciclaggio di denaro

Art. 3 cpv.5

L’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA), la Commissione federale delle case da gioco e gli organismi di autodisciplina stabiliscono gli importi rilevanti di cui ai capoversi2 e 3 e, all’occorrenza, li adeguano.

Art. 12 Competenza

La vigilanza relativa all’osservanza degli obblighi secondo il capitolo 2 da parte degli intermediari finanziari compete:

  1. alla FINMA, per gli intermediari finanziari di cui all’articolo2 capoverso 2 lettere a–d;

  2. alla Commissione federale della case da gioco, per gli intermediari finanziari di cui all’articolo2 capoverso2 lettera e;

  3. per gli intermediari finanziari di cui all’articolo2 capoverso3: 1. agli organismi riconosciuti di autodisciplina (art. 24), 2. alla FINMA, sempreché gli intermediari finanziari non siano affiliati a un organismo riconosciuto di autodisciplina.

Art. 13

Art. 14 cpv. 1

Gli intermediati finanziari di cui all’articolo2 capoverso3 che non sono affiliati a un organismo riconosciuto di autodisciplina devono chiedere alla FINMA un’autorizzazione per l’esercizio della loro attività.

Art. 15

Footnotes

  1. [71] RS 955.0

Titolo prima dell’art.16

Sezione 2 Obbligo di comunicazione delle autorità di vigilanza

Art. 16

Se ne hanno il sospetto fondato, la FINMA e la Commissione federale delle case da gioco comunicano senza indugio all’Ufficio di comunicazione:

  1. la commissione di un reato a sensi degli articoli 260ter numero 1, 305bis

  2. la provenienza di origine criminale di beni patrimoniali; o

  3. la facoltà per un’organizzazione criminale di disporre di beni patrimoniali.

Tale obbligo sussiste soltanto nella misura in cui l’intermediario finanziario o l’organismo di autodisciplina non ne abbiano già dato comunicazione.

Titolo prima dell’art.17

Sezione 3 Vigilanza sugli intermediari finanziari ai sensi dell’articolo2

capoverso2

Art. 17

La FINMA e la Commissione federale delle case da gioco concretizzano, per gli intermediari finanziari ai sensi dell’articolo2 capoverso2 ad esse sottoposti, gli obblighi di diligenza disciplinati dal capitolo 2 e ne stabiliscono le modalità di adempimento, sempreché un organismo di autodisciplina non regoli tali obblighi di diligenza e il loro adempimento.

Titolo prima dell’art.18

Sezione 3a Vigilanza sugli intermediari finanziari ai sensi dell’articolo2

capoverso3

Art. 18, rubrica, cpv. 1 frase introduttiva, nonché e 32

Compiti della FINMA

La FINMA ha i seguenti compiti nell’ambito della vigilanza sugli intermediari finanziari ai sensi dell’articolo2 capoverso3:

Può effettuare controlli sul posto. Può delegare i controlli a una società di audit ai sensi dell’articolo 19b.

Deve delegare i controlli sugli organismi di autodisciplina di avvocati e notai a una società di audit ai sensi dell’articolo 19b. Quest’ultima sottostà al segreto professionale come gli avvocati e i notai.

Art. 18a Elenco pubblico

La FINMA tiene un elenco degli intermediari finanziari ai sensi dell’articolo 2 capoverso3 affiliati a un organizzazione di autodisciplina. Tale elenco è accessibile al pubblico in forma elettronica.

La FINMA rende accessibili tali dati mediante una procedura di richiamo.

Art. 19

Art. 19a Verifica

Gli intermediari finanziari ai sensi dell’articolo2 capoverso3 direttamente sottoposti alla FINMA devono sottoporsi periodicamente alla verifica da parte di una società di audit abilitata.

La società di audit verifica l’osservanza degli obblighi in virtù della presente legge e ne allestisce un rapporto all’attenzione dell’intermediario finanziario sottoposto a verifica e della FINMA.

Se constata violazioni delle disposizioni legali in materia di vigilanza o altre irregolarità, la società di audit ne dà atto nel suo rapporto.

La FINMA può effettuare essa stessa la verifica al posto della società di audit.

Art. 19b Abilitazione delle società di audit

È abilitato come società di audit chiunque:

  1. è abilitato come revisore ai sensi dell’articolo5 o come impresa di revisione ai sensi dell’articolo6 della legge del 16 dicembre 200573 sui revisori; e

  2. dispone delle conoscenze specialistiche e dell’esperienza necessarie per effettuare la verifica conformemente alla presente legge.

Footnotes

  1. [73] RS 221.302

Art. 20 Conseguenze della revoca dell’autorizzazione

La revoca, fondata sull’articolo37 della legge del 22 giugno 200774 sulla vigilanza dei mercati finanziari, da parte della FINMA, dell’autorizzazione a un intermediario finanziario ai sensi dell’articolo2 capoverso3 ad essa direttamente sottoposto, determina lo scioglimento delle persone giuridiche e delle società in nome collettivo e in accomandita e la radiazione dal registro di commercio delle ditte individuali.

Footnotes

  1. [74] RS 956.1

Art. 21 e 22

Art. 24 cpv.2

Gli organismi di autodisciplina dell’impresa «La Posta Svizzera» ai sensi della legge del 30 aprile 199775 sulle poste e delle Ferrovie federali svizzere ai sensi della legge federale del 20 marzo 199876 sulle Ferrovie federali svizzere devono essere indipendenti dalla direzione.

Footnotes

  1. [75] RS 783.0
  2. [76] RS 742.31

Art. 26 cpv.2

Comunicano tali elenchi, come pure ogni loro modifica, alla FINMA.

Art. 27 Scambio di informazioni e obbligo di denuncia

Gli organismi di autodisciplina e la FINMA possono scambiarsi tutte le informazioni e i documenti necessari all’adempimento dei loro compiti.

Gli organismi di autodisciplina comunicano senza indugio alla FINMA:

  1. le disdette di affiliazioni;

  2. le decisioni di diniego dell’affiliazione;

  3. le decisioni di esclusione e la relativa motivazione;

  4. l’avvio di procedimenti di sanzione che possono concludersi con l’esclusione.

Fanno rapporto almeno una volta all’anno alla FINMA sulla loro attività nell’ambito della presente legge e le trasmettono un elenco delle decisioni di sanzione emanate durante il periodo oggetto del rapporto.

Se ne hanno il sospetto fondato, gli organismi di autodisciplina comunicano senza indugio all’Ufficio di comunicazione:

  1. la commissione di un reato ai sensi degli articoli 260ter numero 1, 305bis o

  2. la provenienza di origine criminale di beni patrimoniali; o

  3. la facoltà per un’organizzazione criminale di disporre di beni patrimoniali.

L’obbligo in virtù del capoverso4 decade se un intermediario finanziario affiliato a un organismo di autodisciplina ne ha già dato comunicazione.

Art. 28 Revoca del riconoscimento

La FINMA non revoca il riconoscimento a un organismo di autodisciplina, fondandosi sull’articolo37 della legge del 22 giugno 200778 sulla vigilanza dei mercati finanziari, senza previa comminatoria.

In caso di revoca del riconoscimento a un organismo di autodisciplina, gli intermediari finanziari che gli sono affiliati sono sottoposti alla vigilanza diretta della FINMA.

Tali intermediari finanziari sottostanno all’obbligo di autorizzazione ai sensi dell’articolo14 se non si affiliano entro il termine di due mesi a un altro organismo di autodisciplina.

Gli avvocati e i notai che esercitano l’attività di intermediari finanziari devono affiliarsi entro due mesi a un altro organismo di autodisciplina se al loro attuale organismo di autodisciplina è stato revocato il riconoscimento.

Footnotes

  1. [78] RS 956.1

Art. 29 cpv. 1 e 3

La FINMA, la Commissione federale delle case da gioco e l’Ufficio di comunicazione possono comunicarsi reciprocamente tutte le informazioni e trasmettersi tutti i documenti necessari all’applicazione della presente legge.

L’Ufficio di comunicazione comunica alla FINMA e alla Commissione federale delle case da gioco le decisioni delle autorità cantonali di perseguimento penale.

Art. 30 e 31

Art. 34 cpv.2

Possono trasmettere dati provenienti da tali collezioni unicamente alla FINMA, alla Commissione federale delle case da gioco, agli organismi di autodisciplina, all’Ufficio di comunicazione e all’autorità di perseguimento penale.

Art. 35 cpv.2

Lo scambio di informazioni tra l’Ufficio di comunicazione e la FINMA, la Commissione federale delle case da gioco e le autorità di perseguimento penale può essere effettuato mediante una procedura di richiamo (collegamento in linea).

Art. 36

Art. 37 Violazione dell’obbligo di comunicazione

È punito con la multa sino a 500 000 franchi chiunque, intenzionalmente, viola l’obbligo di comunicazione previsto dall’articolo9.

Art. 38 –40

Art. 41 Esecuzione

La FINMA e la Commissione federale delle case da gioco emanano, nel loro ambito di competenza, le disposizioni necessarie all’esecuzione della presente legge, sempreché non siano contenute nel regolamento di autodisciplina.

18. Legge del 17 dicembre 200479 sulla sorveglianza degli assicuratori In tutta la legge l’espressione «autorità di sorveglianza» è sostituita con «FINMA» e le espressioni «ufficio di revisione» e «ufficio di revisione esterno» con «società di audit». Occorre per altro provvedere alle modifiche grammaticali connesse alla sostituzione di tali espressioni.

Footnotes

  1. [79] RS 961.01

Art. 2 cpv.3

Se circostanze particolari lo giustificano, l’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) può esonerare dalla sorveglianza le imprese di assicurazione la cui attività assicurativa è di esigua importanza economica o concerne solo una cerchia ristretta di assicurati.

Art. 6 cpv.2

Se l’impresa di assicurazione fa parte di un gruppo assicurativo o di un conglomerato assicurativo esteri, l’autorizzazione può essere subordinata all’esistenza di un’adeguata sorveglianza su base consolidata da parte di un’autorità estera di sorveglianza dei mercati finanziari.

Art. 22 cpv.2 e 3

Il Consiglio federale emana prescrizioni sull’obiettivo, il contenuto e la documentazione della gestione dei rischi.

La FINMA disciplina il controllo dei rischi da parte dell’impresa di assicurazione.

Titolo prima dell’art.27

Sezione 5 Verifica (audit)

Art. 27 cpv. 1, secondo periodo

… Essa nomina inoltre un ufficio di revisione interno indipendente dalla gestione (ispettorato).

Art. 28 Società di audit

L’impresa di assicurazione incarica una società di audit abilitata di controllare la sua gestione.

Il Consiglio federale emana disposizioni di esecuzione relative alle esigenze poste alla società di audit. Esso può autorizzare la FINMA a emanare disposizioni di esecuzione relative agli ambiti tecnici.

Art. 29 cpv.2 e 4

Art. 47 Diritto di controllo e obbligo di informare in caso di delega di funzioni

La FINMA può effettuare controlli in qualsiasi momento.

Se un’impresa di assicurazione delega funzioni essenziali ad altre persone fisiche o giuridiche, tali persone sono sottoposte all’obbligo di informazione e di comunicazione ai sensi dell’articolo29 della legge del 22 giugno 200780 sulla vigilanza dei mercati finanziari.

Footnotes

  1. [80] RS 956.1

Art. 48 e 50

Art. 61 Revoca dell’autorizzazione

La FINMA può revocare l’autorizzazione a esercitare alcuni o tutti i rami assicurativi all’impresa di assicurazione che ha cessato l’attività da più di sei mesi.

La FINMA adotta, in caso di revoca dell’autorizzazione ai sensi della presente legge o dell’articolo37 della legge del 22 giugno 200781 sulla vigilanza dei mercati finanziari, tutti i provvedimenti necessari a tutelare gli interessi degli assicurati, segnatamente i provvedimenti di cui all’articolo51.

L’impresa di assicurazione alla quale è stata revocata l’autorizzazione non può stipulare nuovi contratti di assicurazione; i contratti in vigore non possono essere prorogati e le coperture contrattuali non possono essere estese.

Footnotes

  1. [81] RS 956.1

Art. 73 cpv.2

Se altre autorità estere rivendicano nel contempo la sorveglianza integrale o parziale del conglomerato assicurativo, la FINMA, salvaguardando le sue competenze e tenendo conto di un’eventuale sorveglianza di gruppi, si accorda con tali autorità sulle competenze, le modalità e l’oggetto della sorveglianza. Prima di pronunciarsi, essa consulta le imprese del conglomerato assicurativo che hanno sede in Svizzera.

Art. 80 Scambio di informazioni a livello nazionale

La FINMA è autorizzata a trasmettere ad altre autorità svizzere di sorveglianza e alla Banca nazionale svizzera le informazioni e i documenti non accessibili al pubblico di cui esse necessitano per adempiere i loro compiti.

Art. 81 –83

Art. 86 Contravvenzioni

  1. viola un obbligo secondo l’articolo13;

  2. viola gli obblighi di notificazione secondo l’articolo 21;

  3. non presenta entro il termine legale il rapporto di gestione e il rapporto di sorveglianza di cui all’articolo25;

  4. non costituisce le riserve tecniche prescritte dal diritto di sorveglianza o approvate nel singolo caso;

  5. viola uno degli obblighi di informare secondo l’articolo 45;

  6. viola le disposizioni dell’articolo 79c capoverso 1 della legge federale del 19 dicembre 195882 sulla circolazione stradale relative alla liquidazione dei sinistri nel settore dell’assicurazione di responsabilità civile per i veicoli a motore.

Footnotes

  1. [82] RS 741.01

Art. 87 Delitti

È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente:

  1. conclude contratti d’assicurazione per conto di un’impresa di assicurazione non autorizzata a esercitare in Svizzera oppure agisce in veste d’intermediario per la conclusione di tali contratti;

  2. non sottopone per approvazione modifiche del piano d’esercizio secondo l’articolo5 capoverso 1 o non notifica alla FINMA modifiche del piano d’esercizio secondo l’articolo5 capoverso2;

  3. ritira o grava beni del patrimonio vincolato di entità tale che l’importo legale non risulta più coperto;

  4. compie qualsiasi altro atto che diminuisca la sicurezza degli elementi del patrimonio vincolato.

Art. 88 cpv. 1

Il Consiglio federale è incaricato dell’esecuzione della presente legge.

Footnotes

  1. [72] RS 311.0
  2. [77] RS 311.0