RU 2008 561
Ordinanza
concernente la riduzione dei rischi nell’utilizzazione
di determinate sostanze, preparati e oggetti
particolarmente pericolosi
(Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici,
ORRPChim)
Modifica del 13 febbraio 2008
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
Gli allegati 2.1, 2.2 e 2.17 dell’ordinanza del 18 maggio 20051 sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici sono modificati secondo la versione qui annessa.
II
La presente modifica entra in vigore il 1o marzo 2008.
13 febbraio 2008 In nome del Consiglio federale svizzero: |
|---|
Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin |
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova |
Allegato 2.1
Detersivi per tessili
Art. N. 3 cpv. 2 e 7
Etichettatura particolare
Il contenuto in massa delle sostanze di cui al capoverso1 deve essere espresso con uno dei seguenti valori percentuali: – inferiore al 5 per cento, – pari o superiore al 5 per cento, ma inferiore al 15 per cento, – pari o superiore al 15 per cento, ma inferiore al 30 per cento, – pari o superiore al 30 per cento.
L’etichetta deve essere scritta in almeno una lingua ufficiale, essere ben leggibile e duratura.
Art. N. 5 cpv. 4 lett. c
Scheda dei dati relativi agli ingredienti
La scheda dei dati relativi agli ingredienti deve contenere le seguenti indicazioni:
c. tutti gli ingredienti in ordine decrescente in funzione del loro contenuto in peso, secondo la suddivisione seguente: – pari o superiore al 10 per cento, – pari o superiore all’1 per cento, ma inferiore al 10 per cento, – pari o superiore allo 0,1 per cento, ma inferiore all’1 per cento, – inferiore allo 0,1 per cento;
Allegato 2.2
Prodotti di pulizia
Art. N. 3 cpv. 2 e 7
Etichettatura particolare
Il contenuto in massa delle sostanze di cui al capoverso1 deve essere espresso con uno dei seguenti valori percentuali: – inferiore al 5 per cento, – pari o superiore al 5 per cento, ma inferiore al 15 per cento, – pari o superiore al 15 per cento, ma inferiore al 30 per cento – pari o superiore al 30 per cento.
L’etichetta deve essere scritta in almeno una lingua ufficiale, essere ben leggibile e duratura.
Art. N. 5 cpv. 4 lett. c
Scheda dei dati relativi agli ingredienti
La scheda dei dati relativi agli ingredienti deve contenere le seguenti indicazioni:
c. tutti gli ingredienti in ordine decrescente in funzione del loro contenuto in peso, secondo la suddivisione seguente: – pari o superiore al 10 per cento, – pari o superiore all’1 per cento, ma inferiore al 10 per cento, – pari o superiore allo 0,1 per cento, ma inferiore all’1 per cento, – inferiore allo 0,1 per cento;
Allegato 2.17
Materiali legnosi
Art. N. 2
Divieti I materiali legnosi non possono essere immessi sul mercato dal fabbricante se il contenuto in massa delle seguenti sostanze è superiore ai valori limite elencati:
Sostanza Valore limite in milligrammi per chilogrammo di sostanza secca Arsenico (As) 25 Piombo (Pb) 90 Cadmio (Cd) 50 Mercurio (Hg) 25 Benzo(a)pirene (n. CAS 50-32-8) 0,5 Pentaclorofenolo (PCP, n. CAS 87-86-5) 5