RU 2008 569
Ordinanza
sull’esportazione, l’importazione e il transito
dei beni utilizzabili a fini civili e militari
e dei beni militari speciali
(Ordinanza sul controllo dei beni a duplice impiego, OBDI)
Modifica del 13 febbraio 2008
Il Dipartimento federale dell’economia, visto l’articolo 22 capoverso2 della legge del 13 dicembre 19961 sul controllo dei beni a duplice impiego,
ordina:
I
Gli allegati 1–3 dell’ordinanza del 25 giugno 19972 sul controllo dei beni a duplice impiego sono sostituiti dalle versioni qui annesse3.
II
La presente modifica entra in vigore il 1° marzo 2008.
13 febbraio 2008 Dipartimento federale dell’economia: Doris Leuthard