RU 2008 5739
Ordinanza
sugli emolumenti e sulle tasse di vigilanza nel settore
dell’energia
(OE-En)
Modifica del 12 novembre 2008
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 22 novembre 20061 sugli emolumenti e sulle tasse di vigilanza nel settore dell'energia è modificata come segue:
Art. 13a Emolumenti nel settore dell’approvvigionamento elettrico e della produzione di energia
L’Ufficio e la Commissione dell’energia elettrica (ElCom) riscuotono emolumenti segnatamente per le decisioni in merito:
all’approvvigionamento elettrico;
alle condizioni di raccordo per gli impianti di produzione di energia;
ai supplementi sui costi di trasporto delle reti ad alta tensione.
Allegato 1, n. 2 Abrogato
II
La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2009.
12 novembre 2008 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin |
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova |