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Ordinanza concernente la dichiarazione di prodotti agricoli ottenuti mediante metodi vietati in Svizzera

AS 2008 5881 · Raccolta ufficiale delle leggi federali

Del 12 nov 2008

https://lexipedia.io/it/docs/ch/as-ro-ru/2008-5881/it/ordinanza-concernente-la-dichiarazione-di-prodotti-agricoli-ottenuti-mediante-metodi-vietati-in-svizzera

Consultato il 10 set 2026

  1. Documenti
  2. Confederazione
  3. Raccolta ufficiale delle leggi federali
Fonte

Modifica: Ordinanza concernente la dichiarazione di prodotti agricoli ottenuti mediante metodi vietati in Svizzera (RS 916.51)

RU 2008 5881

Ordinanza
concernente la dichiarazione di prodotti agricoli ottenuti
mediante metodi vietati in Svizzera
(Ordinanza sulle dichiarazioni agricole, ODAgr)

Modifica del 12 novembre 2008

Il Consiglio federale svizzero,
ordina:

I

L’ordinanza del 26 novembre 20031 sulle dichiarazioni agricole è modificata come segue:

Art. 2 cpv. 3 lett. b

Sono vietate in Svizzera:

b. la produzione di uova ai sensi dell’articolo1 capoverso1 lettera b, se non sono adempite le esigenze di tenuta di pollame domestico di cui all’allegato 1 tabella 9 dell’ordinanza del 23 aprile 20082 sulla protezione degli animali.

Footnotes

  1. [2] RS 455.1

Footnotes

  1. [1] RS 916.51

II

La presente modifica entra in vigore il 1°gennaio 2009.

12 novembre 2008 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova