RU 2008 5881
Ordinanza
concernente la dichiarazione di prodotti agricoli ottenuti
mediante metodi vietati in Svizzera
(Ordinanza sulle dichiarazioni agricole, ODAgr)
Modifica del 12 novembre 2008
Il Consiglio federale svizzero,
ordina:
I
L’ordinanza del 26 novembre 20031 sulle dichiarazioni agricole è modificata come segue:
Art. 2 cpv. 3 lett. b
Sono vietate in Svizzera:
b. la produzione di uova ai sensi dell’articolo1 capoverso1 lettera b, se non sono adempite le esigenze di tenuta di pollame domestico di cui all’allegato 1 tabella 9 dell’ordinanza del 23 aprile 20082 sulla protezione degli animali.
II
La presente modifica entra in vigore il 1°gennaio 2009.
12 novembre 2008 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin |
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova |