RU 2008 6005
Ordinanza
sulla navigazione aerea
(ONA)
Modifica del 5 dicembre 2008
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 14 novembre 19731 sulla navigazione aerea è modificata come segue:
Art. 103a Sistema di gestione della sicurezza
Le seguenti imprese con sede in Svizzera devono introdurre e mantenere un sistema di gestione della sicurezza:
gli esercenti di aeroplani ed elicotteri che effettuano voli a scopo commerciale;
le imprese di manutenzione per aeroplani ed elicotteri.
Le seguenti norme dell’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale (OACI) contenute nell’allegato 6 alla Convenzione del 7 dicembre 19442 relativa all’aviazione civile internazionale (Convenzione di Chicago) sono direttamente applicabili al sistema di gestione della sicurezza:
parte I, numeri 3.2 e 8.7.3;
parte III, numeri1.2 e 6.1.2.
Sono fatte salve le deroghe notificate dalla Svizzera in virtù dell’articolo 38 della Convenzione di Chicago.
Il DATEC può dichiarare vincolanti le raccomandazioni dell’allegato 6 della Convenzione di Chicago.
Per attuare le norme e le raccomandazioni dell’OACI, l’UFAC può emanare istruzioni complementari.
L’allegato 6 della Convenzione di Chicago non è pubblicato nella Raccolta ufficiale. Può essere consultato in lingua francese e inglese presso l’UFAC3.