RU 2008 6269
Ordinanza
concernente l’estensione degli obblighi di informazione e del diritto
di comunicazione di autorità, servizi e organizzazioni a tutela
della sicurezza interna ed esterna
Proroga del 5 dicembre 2008
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 7 novembre 20011 concernente l’estensione degli obblighi di informazione e del diritto di comunicazione di autorità, servizi e organizzazioni a tutela della sicurezza interna ed esterna è modificata come segue:
Art. 2 cpv. 4
La validità della presente ordinanza è prorogata fino al 31 dicembre 2011.
II
La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2009.
5 dicembre 2008 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova di autorità, servizi e organizzazioni a tutela della sicurezza interna ed esterna