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Ordinanza concernente l’estensione degli obblighi di informazione e del diritto di comunicazione di autorità, servizi e organizzazioni a tutela della sicurezza interna ed esterna

AS 2008 6269 · Raccolta ufficiale delle leggi federali

Del 5 dic 2008

https://lexipedia.io/it/docs/ch/as-ro-ru/2008-6269/it/ordinanza-concernente-l-estensione-degli-obblighi-di-informazione-e-del-diritto-di-comunicazione-di-autorita-servizi-e-organizzazioni-a-tutela-della-sicurezza-interna-ed-esterna

Consultato il 5 set 2026

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Fonte

Modifica: Ordinanza concernente l’estensione degli obblighi di informazione e del diritto di comunicazione di autorità, servizi e organizzazioni a tutela della sicurezza interna ed esterna (RS 120.1)

RU 2008 6269

Ordinanza
concernente l’estensione degli obblighi di informazione e del diritto
di comunicazione di autorità, servizi e organizzazioni a tutela
della sicurezza interna ed esterna

Proroga del 5 dicembre 2008

Il Consiglio federale svizzero
ordina:

I

L’ordinanza del 7 novembre 20011 concernente l’estensione degli obblighi di informazione e del diritto di comunicazione di autorità, servizi e organizzazioni a tutela della sicurezza interna ed esterna è modificata come segue:

Art. 2 cpv. 4

La validità della presente ordinanza è prorogata fino al 31 dicembre 2011.

Footnotes

  1. [1] RS 120.1

II

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2009.

5 dicembre 2008 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova di autorità, servizi e organizzazioni a tutela della sicurezza interna ed esterna