RU 2008 6453
Ordinanza
concernente l’entrata in vigore parziale della legge
sulle finanze della Confederazione
del 5 dicembre 2008
Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 67 capoverso2 della legge federale del 7 ottobre 20051 sulle finanze della Confederazione, ordina:
Articolo unico 1 L’articolo 55 della legge del 7 ottobre 2005 sulle finanze della Confederazione entra in vigore il 1° gennaio 2009. 2 L’articolo 41 entrerà in vigore successivamente.
3 Le altre disposizioni sono già entrate in vigore il 1° maggio 20062.
5 dicembre 2008 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin |
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova |