RU 2008 689
Ordinanza del DFF
sulle aliquote dei contributi all’esportazione
dei prodotti agricoli di base
Modifica del 29 febbraio 2008
Il Dipartimento federale delle finanze
ordina:
I
L’allegato dell’ordinanza del DFF del 27 gennaio 20051 sulle aliquote dei contributi all’esportazione dei prodotti agricoli di base è modificato secondo la versione qui annessa.
II
La presente modifica entra in vigore al 1° marzo 2008.
29 febbraio 2008 Dipartimento federale delle finanze: Hans-Rudolf Merz
Allegato
(art. 1) B Aliquote dei contributi all’esportazione delle materie prime diverse da quelle del latte Le aliquote dei contributi all’esportazione dei seguenti prodotti agricoli di base ammontano a:
Voce della tariffa doganale Aliquota (fr./100 kg) Per le esportazioni verso Per le esportazioni gli Stati membri dell’UE verso altri Paesi 0408. 1110/1190 215.15 215.15 9110/9190 156.73 156.73 ex 9910/9990 43.23 43.23 ex 3089 28.80 28.80 2020 0 0.00 Voce della tariffa doganale Aliquota (fr./100 kg) Per le esportazioni verso Per le esportazioni gli Stati membri dell’UE verso altri Paesi Aliquota a Per la fabbricazione di prodotti della voce di tariffa 2103.90001.05 b L’aliquota dei contributi all’esportazione corrisponde alla differenza di prezzi Svizzera – UE per farina di grano tenero giusta il Prot. n. 2 riguardante taluni prodotti agricoli trasformati (RS 0.632.401.2). c Per le merci importate a un’aliquota di dazio ridotta fa stato tale aliquota. d Allo stato di sciroppo 15.95