Lexipedia
HomeNewsEsploraRepertorio
Condizioni d’usoPrivacyAssistenza
Accedi

Ordinanza del DFF sulle aliquote dei contributi all’esportazione dei prodotti agricoli di base

AS 2008 689 · Raccolta ufficiale delle leggi federali

Del 29 feb 2008

https://lexipedia.io/it/docs/ch/as-ro-ru/2008-689/it/ordinanza-del-dff-sulle-aliquote-dei-contributi-all-esportazione-dei-prodotti-agricoli-di-base

Consultato il 11 set 2026

  1. Documenti
  2. Confederazione
  3. Raccolta ufficiale delle leggi federali
Fonte

Modifica: Ordinanza del DFF sulle aliquote dei contributi all’esportazione dei prodotti agricoli di base (RS 632.111.723.1)

RU 2008 689

Ordinanza del DFF
sulle aliquote dei contributi all’esportazione
dei prodotti agricoli di base

Modifica del 29 febbraio 2008

Il Dipartimento federale delle finanze
ordina:

I

L’allegato dell’ordinanza del DFF del 27 gennaio 20051 sulle aliquote dei contributi all’esportazione dei prodotti agricoli di base è modificato secondo la versione qui annessa.

Footnotes

  1. [1] RS 632.111.723.1

II

La presente modifica entra in vigore al 1° marzo 2008.

29 febbraio 2008 Dipartimento federale delle finanze: Hans-Rudolf Merz

Allegato

(art. 1) B Aliquote dei contributi all’esportazione delle materie prime diverse da quelle del latte Le aliquote dei contributi all’esportazione dei seguenti prodotti agricoli di base ammontano a:

Voce della tariffa doganale Aliquota (fr./100 kg) Per le esportazioni verso Per le esportazioni gli Stati membri dell’UE verso altri Paesi 0408. 1110/1190 215.15 215.15 9110/9190 156.73 156.73 ex 9910/9990 43.23 43.23 ex 3089 28.80 28.80 2020 0 0.00 Voce della tariffa doganale Aliquota (fr./100 kg) Per le esportazioni verso Per le esportazioni gli Stati membri dell’UE verso altri Paesi Aliquota a Per la fabbricazione di prodotti della voce di tariffa 2103.90001.05 b L’aliquota dei contributi all’esportazione corrisponde alla differenza di prezzi Svizzera – UE per farina di grano tenero giusta il Prot. n. 2 riguardante taluni prodotti agricoli trasformati (RS 0.632.401.2). c Per le merci importate a un’aliquota di dazio ridotta fa stato tale aliquota. d Allo stato di sciroppo 15.95