RU 2008 755
Regolamento d’applicazione
dell’Accordo fra il Consiglio federale svizzero e il Governo
della Repubblica francese concernente l’esercizio della pesca
e la protezione dell’ambiente acquatico nella parte del Doubs
che forma confine fra i due Stati
Modifica del 22 febbraio 2008
Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni
ordina:
I
Il regolamento d’applicazione del 2 giugno 19951 dell’Accordo del 29 luglio 1991 fra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica francese concernente l’esercizio della pesca e la protezione dell’ambiente acquatico nella parte del Doubs che forma confine fra i due Stati è modificato come segue:
Art. 4 cpv. 3
Le autorità competenti possono, previa approvazione della Commissione mista, aumentare le lunghezze minime di cui al capoverso 2.
Art. 6 cpv.1
Ogni pescatore può catturare al massimo quattro salmonidi (trote e temoli) al giorno, di cui due temoli al massimo, nei percorsi di pesca oggetto dell’Accordo. Ogni cattura di salmonide deve essere iscritta nel libretto di pesca.
II
La presente modifica entra in vigore il 1° marzo 2008.
22 febbraio 2008 Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni: Moritz Leuenberger che forma confine fra i due Stati. Reg. d'applicazione