RU 2009 1555
Ordinanza
che istituisce provvedimenti nei confronti dell’Uzbekistan
Modifica del 1o aprile 2009
Il Dipartimento federale dell’economia, visto l’articolo 16 della legge del 22 marzo 20021 sugli embarghi,
ordina:
I
L’allegato1 dell’ordinanza del 18 gennaio 20062 che istituisce provvedimenti nei confronti dell’Uzbekistan è sostituito dalla versione qui annessa.
II
La presente modifica entra in vigore il 15 aprile 2009.
1° aprile 2009 Dipartimento federale dell’economia: Doris Leuthard
Allegato 1
(art.1 cpv. 2) Beni che possono essere utilizzati per la repressione interna
Bombe e bombe a mano non menzionate nell’allegato1 dell’ordinanza del 25 febbraio 19983 sul materiale bellico (OMB) e nell’allegato3 dell’ordinanza del 25 giugno 19974 sul controllo dei beni a duplice impiego (OBDI).
I seguenti veicoli, fatta eccezione per i veicoli appositamente progettati per la lotta antincendio: 2.1 veicoli dotati di cannone ad acqua appositamente progettati o modificati a fini antisommossa; 2.2 veicoli appositamente progettati o modificati per essere elettrificati al fine di respingere gli assalti; 2.3 veicoli appositamente progettati o modificati per rimuovere le barricate; 2.4 veicoli appositamente progettati o modificati per il trasporto o il trasferimento di prigionieri e/o detenuti; 2.5 veicoli e rimorchi appositamente progettati per l’installazione di barriere mobili; 2.6 componenti di veicoli di cui ai punti2.1–2.5, appositamente progettate a fini antisommossa.
Le seguenti sostanze esplosive e sostanze collegate, non menzionate nell’allegato 1 OMB e nell’allegato 3 OBDI: 3.1 apparecchi e dispositivi specificamente progettati per provocare esplosioni con mezzi elettrici o non elettrici, compresi gli apparecchi di innesco, i detonatori, gli ignitori, gli acceleranti di esplosione e le corde di detonazione, e le relative componenti appositamente progettate. Fanno eccezione quelli impiegati per prodotti industriali, come ad esempio i sistemi di innesco degli air bag per autoveicoli. 3.2 Le seguenti altre sostanze esplosive e sostanze collegate:
amatolo;
nitrocellulosa (contenente oltre il 12,5 per cento di azoto);
nitroglicole;
tetranitrato di pentaeritrite (PETN);
cloruro di picrile;
2,4,6 trinitrotoluene (TNT).
I seguenti equipaggiamenti di protezione, non menzionati al punto ML 13 dell’allegato 3 OBDI e non appositamente progettati per discipline sportive o a fini di sicurezza e di lavoro: 4.1 giubbotti antiproiettile con protezione balistica e/o protezione contro gli attacchi all’arma bianca; 4.2 elmetti con protezione balistica e/o protezione antischegge, elmetti antisommossa, scudi antisommossa e scudi balistici.
Simulatori per l’addestramento all’uso di armi da fuoco diversi da quelli menzionati al punto ML 14 dell’allegato 3 OBDI, e relativi programmi informatici appositamente progettati.
Apparecchiature per la visione notturna e la registrazione di immagini termiche e amplificatori d’immagine diversi da quelli menzionati dagli allegati3 e 5 OBDI.
Filo spinato a lame di rasoio.
Coltelli militari, coltelli da combattimento e baionette con lama di lunghezza superiore a 10 cm non menzionati al numero1 dell’allegato 5 OBDI.
Merci destinate all’esecuzione di esseri umani: 9.1 forche e ghigliottine; 9.2 sedie elettriche; 9.3 camere stagne, ad esempio di acciaio e di vetro, destinate all’esecuzione di esseri umani mediante somministrazione di una sostanza chimica o di un gas letale; 9.4 sistemi automatici per l’iniezione di droghe destinati all’esecuzione di esseri umani mediante somministrazione di una sostanza chimica letale.
Cinture a scarica elettrica destinate alla contenzione degli esseri umani mediante somministrazione di scariche elettriche con tensione a vuoto superiore a 10 000 V.
Merci destinate alla contenzione degli esseri umani: 11.1 sedie e tavoli di contenzione. Sono escluse le sedie di contenzione per disabili; 11.2 ceppi, catene e manette o bracciali individuali. Sono escluse le manette aventi una dimensione totale massima in posizione allacciata (catene incluse) compresa tra 150 e 280 mm, misurata dal bordo esterno di un bracciale al bordo esterno dell’altro, e che non presentano modifiche atte a causare dolore o sofferenze fisiche; 11.3 serrapollici e viti schiacciapollici, compresi i serrapollici chiodati.
Dispositivi portatili per la somministrazione di scariche elettriche tra cui manganelli e scudi a scarica elettrica, fucili con proiettili di gomma e storditori elettrici (taser) con tensione a vuoto superiore a 10 000 V, non menzionati al numero1 dell’allegato 5 OBDI. Sono esclusi i dispositivi individuali per la somministrazione di scariche elettriche che l’utente porta con sé per autodifesa.
Sostanze destinate a fini antisommossa o di autodifesa e relativa attrezzatura portatile per il loro rilascio: 13.1 dispositivi portatili a fini antisommossa o di autodifesa mediante somministrazione o rilascio di una sostanza chimica paralizzante, non menzionati al numero1 dell’allegato 5 OBDI. Sono esclusi i dispositivi portatili individuali, anche quando contengano una sostanza chimica, che l’utente porta con sé per autodifesa; 13.2 vanillilammide dell’acido pelargonico (PAVA) (CAS 2444-46-4); 13.3 oleoresine di Capsicum (OC) (CAS 8023-77-6).
Dispositivi specificamente progettati per la produzione degli articoli di cui al presente elenco.
Tecnologia specifica destinata allo sviluppo, alla fabbricazione e all’utilizzo degli articoli di cui al presente elenco.