RU 2009 1825
Ordinanza
concernente l’introduzione graduale della libera circolazione delle
persone tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea e i suoi
Stati membri nonché gli Stati membri dell’Associazione europea
di libero scambio
(Ordinanza sull’introduzione della libera circolazione delle persone,
OLCP)
Modifica del 13 marzo 2009
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 22 maggio 20021 sull’introduzione della libera circolazione delle persone è modificata come segue:
Ingresso vista la legge federale del 16 dicembre 20052 sugli stranieri (LStr); in applicazione dell’Accordo del 21 giugno 19993 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (Accordo sulla libera circolazione delle persone); in applicazione del Protocollo del 26 ottobre 20044 relativo all’estensione dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone ai nuovi Stati membri della CE; in applicazione del Protocollo del 27 maggio 20085 relativo all’estensione dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone alla Bulgaria e alla Romania; in applicazione dell’Accordo del 21 giugno 20016 di emendamento della Convenzione del 4 gennaio 19607 istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio (Convenzione AELS),
Art. 2 cpv.1 e 3
La presente ordinanza si applica ai cittadini degli Stati membri della Comunità europea (cittadini della CE)8 nonché ai cittadini di Norvegia, Islanda e del Principato del Liechtenstein in quanto cittadini di Stati membri dell’Associazione europea di libero scambio (cittadini dell’AELS)9.
Essa si applica parimenti, indipendentemente dalla cittadinanza, alle persone inviate in Svizzera per una prestazione di servizio da società fondate conformemente al diritto di uno Stato membro della Comunità europea (CE) o dell’Associazione europea di libero scambio (AELS) la cui sede statutaria, amministrazione centrale o sede principale si trova nel territorio della CE o dell’AELS e che già prima erano state ammesse a titolo permanente sul mercato del lavoro regolare in uno Stato della CE o dell’AELS.
Art. 3 cpv.2
Le disposizioni del Protocollo del 26 ottobre 200410 relativo all’estensione dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone ai nuovi Stati membri della CE e del Protocollo del 27 maggio 200811 relativo all’estensione dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone alla Bulgaria e alla Romania non si applicano ai cittadini di Bulgaria, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia e Ungheria (nuovi Stati membri della CE) il cui statuto è disciplinato dall’articolo 43 capoverso1 lettere e–h OASA.
Art. 7 Procedura di rilascio del visto
(art.1 all. I dell’Acc. sulla libera circolazione delle persone e art. 1 all. K della Conv. AELS) Per i familiari di cittadini della CE o dell’AELS e per i prestatori di servizi di cui all’articolo2 capoverso3, che non possiedono la cittadinanza di uno Stato membro della CE o dell’AELS, sono applicabili le disposizioni in materia di obbligo del visto degli articoli4 e 5 dell’ordinanza del 22 ottobre 200812 concernente l’entrata e il rilascio del visto. Il visto è rilasciato allorquando sono adempiute le condizioni per il rilascio di un permesso di soggiorno di breve durata CE/AELS o di un permesso di dimora CE/AELS secondo le disposizioni dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone o della Convenzione AELS.
Se non indicato altrimenti, tutti i 27 Stati membri al momento della firma del Prot. del
mag. 2008 relativo all’estensione dell’Acc. sulla libera circolazione delle persone alla Bulgaria e alla Romania.
Per quanto concerne la relazione Svizzera-Liechtenstein, si applica il Prot. del
giu. 2001, che è parte integrante dell’Acc. di emendamento della Conv. AELS.
Nuovi Stati membri al momento della firma del Prot. del 26 ott. 2004 relativo all’estensione dell’Acc. sulla libera circolazione delle persone ai nuovi Stati membri della CE, esclusi Malta e Cipro.
Nuovi Stati membri al momento della firma del Prot. del 27 mag. 2008 relativo all’estensione dell’Acc. sulla libera circolazione delle persone alla Bulgaria e alla Romania.
Art. 8, rubrica
Assicurazione del permesso (art.1 par.1 e 27 par. 2 All. I in combinato disposto con l’art. 10 par. 2a e 2b dell’Acc. sulla libera circolazione delle persone)
Art. 9, rubrica e cpv., 1bis e 1ter1
Procedure di notificazione e di permesso (art.2 par. 4 All. I dell’Acc. sulla libera circolazione delle persone e art. 2 par. 4 All. K Appendice 1 della Conv. AELS)
Le procedure di notificazione e di permesso sono rette dagli articoli 10–15 LStr e dagli articoli 9, 10, 12, 13, 15 e 16 OASA13.
In caso di assunzione d’impiego sul territorio svizzero per una durata che non superi tre mesi per anno civile oppure in caso di prestazioni di servizi per il conto di un fornitore indipendente della durata massima di 90 giorni per anno civile, è applicabile per analogia la procedura di notificazione (obbligo di notificazione, procedura, elementi, termini) di cui all’articolo6 della legge dell’8 ottobre 199914 sui lavoratori distaccati in Svizzera e all’articolo6 dell’ordinanza del 21 maggio 200315 sui lavoratori distaccati in Svizzera. In caso di assunzione d’impiego sul territorio svizzero per una durata che non superi tre mesi per anno civile, la notificazione avviene tuttavia al più tardi la vigilia del giorno in cui ha inizio l’attività.
L’articolo6 capoverso4 della legge dell’8 ottobre 1999 sui lavoratori distaccati in Svizzera è applicabile per analogia alla trasmissione della notificazione alla Commissione tripartita cantonale nonché, se del caso, alla Commissione paritetica istituita da contratti collettivi di obbligatorietà generale (art. 9 cpv. 1bis primo periodo OLCP).
Art. 21
In caso di assunzione di un’attività lucrativa, ai familiari dei cittadini dei nuovi Stati membri della CE titolari del permesso di soggiorno di breve durata si applicano le disposizioni relative alle condizioni salariali e lavorative secondo l’articolo 10 paragrafi 2a e 2b dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone.
Titolo precedente l’art. 32
Sezione 12 Disposizioni penali e sanzioni amministrative
Art. 32a
È punito con una multa fino a 5000 franchi chiunque, intenzionalmente o per negligenza, viola gli obblighi di notificazione previsti all’articolo 9 capoverso 1bis.
Art. 38 cpv.3, 3bis e 4
Le norme transitorie relative alla priorità dei lavoratori indigeni, ai controlli della qualifica e delle condizioni salariali e lavorative, ai contingenti progressivi, al rinnovo e alla trasformazione dei permessi, al diritto al ritorno nonché alle zone frontaliere, previste dall’Accordo sulla libera circolazione delle persone per gli Stati che hanno aderito all’UE il 1° maggio 2004, esclusi Cipro e Malta, si applicano fino al 30 aprile 2011 al più tardi.
Le norme transitorie relative alle zone frontaliere, previste dall’Accordo sulla libera circolazione delle persone per i cittadini degli Stati che hanno aderito all’UE il 1° maggio 2004, esclusi Cipro e Malta, che esercitano un’attività lucrativa indipendente in Svizzera, si applicano fino al 30 aprile 2011 al più tardi.
Le norme transitorie relative alla priorità dei lavoratori indigeni, ai controlli della qualifica e delle condizioni salariali e lavorative, ai contingenti progressivi, alle prescrizioni speciali per i lavoratori indipendenti (periodo di preparazione e mobilità professionale), al rinnovo e alla trasformazione dei permessi, al diritto al ritorno nonché alle zone frontaliere, previste per la Bulgaria e la Romania dall’Accordo sulla libera circolazione delle persone, si applicano solo durante i primi sette anni dopo l’entrata in vigore del Protocollo del 27 maggio 2008 relativo all’estensione dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone alla Bulgaria e alla Romania.
II
L’ordinanza del 27 giugno 199516 sull’assicurazione malattie è modificata come segue: Disposizione finale della modifica del 13 marzo 2009 In collaborazione con l’UFSP, con gli uffici preposti al versamento delle rendite e con le competenti rappresentanze svizzere all’estero, l’istituzione comune informa i redditieri residenti in uno dei nuovi Stati membri della Comunità europea dell’obbligo di assicurarsi, al più tardi tre mesi dopo l’entrata in vigore del Protocollo del 27 maggio 200817 relativo all’estensione dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone alla Bulgaria e alla Romania, considerata la partecipazione della Bulgaria e della Romania, in qualità di parti contraenti, a seguito alla loro adesione all’Unione europea. Queste informazioni valgono d’ufficio per tutti i familiari residenti in uno dei nuovi Stati membri della Comunità europea. La Confederazione prende a suo carico le spese d’informazione dell’istituzione comune.
III
La presente modifica entra in vigore il 1° giugno 2009.18
13 marzo 2009 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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Il presidente della Confederazione, Hans-Rudolf Merz |
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova |
Il decreto sull’entrata in vigore è stato oggetto di una decisione presidenziale il12 mag. 2009.