RU 2009 1977
Ordinanza del DFI
sulle sorte di zuccheri, le derrate alimentari dolci
e i prodotti di cacao
Modifica dell’11 maggio 2009
Il Dipartimento federale dell’interno (DFI)
ordina:
I
L’ordinanza del DFI del 23 novembre 20051 sulle sorte di zuccheri, le derrate alimentari dolci e i prodotti di cacao è modificata come segue:
Art. 1, frase introduttiva (concerne soltanto i testi tedesco e francese) e lett. b
La presente ordinanza definisce le seguenti derrate alimentari, ne stabilisce i requisiti e ne disciplina la particolare caratterizzazione:
b. melassa, dolcificante alla frutta;
Art. 2 Sorte di zuccheri
Sono considerati sorte di zuccheri i monosaccaridi e i disaccaridi definiti nell’allegato1.
Art. 3 Prodotti zuccherini
Sono considerati prodotti zuccherini le derrate alimentari di cui all’allegato 1a numeri 1–3.
Art. 4 –9
Abrogati
Art. 11 cpv.1, 2 e 4
Lo zucchero vanigliato è una miscela di zucchero con frutto della vaniglia essiccato o con un corrispondente quantitativo di estratto di vaniglia.
Lo zucchero vanillinato è una miscela di zucchero e vanillina.
Lo zucchero vanigliato e lo zucchero vanillinato devono soddisfare i requisiti di cui all’allegato 1a.
Art. 13 Sorte di zuccheri in tavolette
Le sorte di zuccheri offerte in tavolette possono contenere burro di cacao e amido. Esse devono soddisfare i requisiti di cui all’allegato 1a.
Art. 13a Denominazione specifica
Le denominazioni elencate nell’allegato1 sono riservate alle sorte di zuccheri ivi menzionate e devono essere utilizzate per designare tali sorte di zuccheri.
Per lo sciroppo di glucosio ottenuto esclusivamente da amido si può utilizzare la designazione «sciroppo d’amido».
Per lo sciroppo di glucosio essiccato ottenuto esclusivamente da amido si può utilizzare la designazione «zucchero d’amido».
Se lo sciroppo di glucosio o lo sciroppo di glucosio essiccato contengono più del
per cento in massa di fruttosio, riferito alla sostanza secca, devono essere designati come sciroppo di glucosio-fruttosio oppure sciroppo di fruttosio-glucosio o come sciroppo di glucosio-fruttosio essiccato oppure come sciroppo di fruttosio-glucosio essiccato, a seconda se è maggiore la parte di glucosio o quella di fruttosio.
Art. 14 Ulteriore caratterizzazione
Per i prodotti di cui all’articolo 10 e ai numeri 1–13 dell’allegato1, che pesano meno di 20 g, si può rinunciare all’indicazione del peso netto.
Devono essere indicati il tenore di sostanza secca e il tenore di zucchero invertito dello zucchero liquido, dello zucchero invertito liquido e dello sciroppo di zucchero invertito (numeri 4–6 dell’allegato 1).
L’etichettatura reca l’aggettivo «cristallizzato» per lo sciroppo di zucchero invertito che contiene cristalli nella soluzione.
Ciascuna delle seguenti denominazioni specifiche deve essere completata con la corrispondente nota in calce a cui rimanda un asterisco (*):
la designazione «trealosio» con la nota in calce in cui figura la dicitura «il trealosio è una fonte di glucosio»;
la designazione «isomaltulosio» con la nota in calce in cui figura la dicitura «l’isomaltulosio è una fonte di glucosio e di fruttosio»;
la designazione «D-tagatosio» con la nota in calce in cui figura la dicitura «un consumo eccessivo può avere effetti lassativi», se il tenore di D-tagatosio è superiore a 15 g o è maggiore dell’1 per cento nel caso delle bevande.
Le note in calce di cui al capoverso 4 devono essere chiaramente riconoscibili ed essere stampate con caratteri aventi almeno le stesse dimensioni di quelli utilizzati per l’elenco degli ingredienti.
Titolo prima dell’art. 15
Capitolo 3 Melassa e dolcificante alla frutta
Art. 15 Definizioni
La melassa è il sottoprodotto liquido denso, ottenuto nel corso della fabbricazione dello zucchero oppure della fabbricazione di fruttosio dal mais.
Un dolcificante alla frutta è una soluzione acquosa concentrata delle sostanze dolcificanti di uno o più generi di frutta nelle loro proporzioni originarie; tali sostanze dolcificanti sono ottenute dai rispettivi succhi di frutta dopo averne estratto gli acidi della frutta, i coloranti, i sali minerali, gli aromi e le altre sostanze contenute. Il dolcificante alla frutta deve soddisfare i requisiti di cui all’allegato 1a; è fatto salvo l’articolo 16 capoverso 5.
Art. 16 Caratterizzazione
Per la designazione di miscele di melassa con miele non può essere usato il nome «miele».
Si designa un dolcificante alla frutta aggiungendo alla menzione «dolcificante al …» il nome del frutto da cui è stato ricavato (p. es. «dolcificante all’ananas»).
La presenza di sorbitolo in un dolcificante alla frutta o in prodotti contenenti dolcificanti alla frutta deve essere menzionata se è probabile che il consumo di un normale quantitativo di prodotto finale abbia effetto lassativo. In questo caso, va apposta l’avvertenza «il consumo giornaliero di quantità di sorbitolo superiori ai 10 g può avere effetto lassativo; tale quantità corrisponde a …» (p. es. cucchiaino, pezzo, g, ml).
Ai dolcificanti alla frutta non devono essere associati aggettivi come «naturale», «integrale», «intero», «completo» o aggettivi analoghi.
Il tenore di sostanza secca di un dolcificante alla frutta deve essere dichiarato se per determinate trasformazioni è abitualmente impiegato in commercio in quantitativi inferiori a quelli stabiliti nell’allegato 1a.
Art. 17 cpv. 3
Abrogato
Art. 23 cpv. 3
Nel gelato alla panna devono essere presenti soltanto grassi fabbricati con ingredienti permessi secondo gli articoli 22 capoverso2 e 23 capoversi1.
Art. 31 cpv. 4
Il burro di cacao è il grasso ottenuto dalle fave di cacao o da parti di esse. Deve soddisfare i requisiti di cui all’allegato 4.
Art. 32 cpv.1, 3 e 4
Il cacao in polvere (cacao) è un prodotto ottenuto trasformando in polvere le fave di cacao lavate, sbucciate e tostate. Deve soddisfare i requisiti di cui all’allegato 4.
Il cioccolato in polvere per bevande (cacao in polvere zuccherato, cacao zuccherato), il cioccolato in polvere e il cacao in polvere zuccherato per uso domestico sono prodotti ottenuti mediante la miscelazione di cacao in polvere e sorte di zuccheri. Devono soddisfare i requisiti di cui all’allegato 4.
Il cioccolato in polvere per bevande povero di grasso o magro (cacao in polvere zuccherato povero di grasso o magro, cacao zuccherato povero di grasso o magro, cacao in polvere zuccherato fortemente sgrassato, cacao zuccherato fortemente sgrassato, cioccolato in polvere per bevande fortemente sgrassato) e il cacao in polvere zuccherato per uso domestico povero di grasso o magro (cacao zuccherato per uso domestico povero di grasso o magro, cacao in polvere zuccherato per uso domestico fortemente sgrassato, cacao zuccherato per uso domestico fortemente sgrassato) sono miscele di cacao in polvere povero di grasso e sorte di zuccheri. Devono soddisfare i requisiti di cui all’allegato 4.
Art. 33
Abrogato
Titolo prima dell’art. 34
Sezione 2 Cioccolato e altri prodotti di cioccolato o cacao
Art. 37 Cioccolato al latte magro
Il cioccolato al latte magro è un cioccolato al latte contenente una parte di latte magro (liquido o disidratato). Deve soddisfare i requisiti di cui all’allegato 5.
Art. 39 e 40
Concerne soltanto il testo francese.
Art. 41 cpv.2 lett. a
È permessa l’aggiunta di:
a. latte o sostanza secca di latte ottenuta per evaporazione, in proporzione tale che il prodotto finito non contenga più del 5 per cento in massa di sostanza secca totale di latte;
Art. 43 Cioccolato bianco
Il cioccolato bianco è una derrata alimentare ottenuta da burro di cacao, sorte di zuccheri, latte o latticini. Deve soddisfare i requisiti di cui all’allegato 5.
Art. 43a Chocolate a la taza e chocolate familiar a la taza
Il chocolate a la taza e il chocolate familiar a la taza sono prodotti ottenuti da prodotti del cacao, da sorte di zuccheri e da farina oppure da amido di grano, di riso o di mais. Devono soddisfare i requisiti di cui all’allegato 5.
Art. 44 cpv.1
Il cioccolato di copertura (copertura) è cioccolato con un tenore minimo di sostanza secca di cacao totale, di burro di cacao e di sostanza secca di cacao sgrassata conformemente ai requisiti di cui all’allegato 5.
Art. 45 Cioccolato ripieno
Il cioccolato ripieno (cioccolato ripieno di …) è una derrata alimentare la cui parte esterna è costituita da uno dei cioccolati menzionati negli articoli 34–38 e 41–44. Deve presentare i contenuti minimi prescritti nell’allegato 5 per il cioccolato utilizzato.
I prodotti di panetteria, i prodotti di panetteria di piccolo formato e il gelato commestibile che presentano una parte esterna secondo il capoverso1 non sottostanno alla presente disposizione.
Art. 46, rubrica (concerne soltanto il testo francese), nonché lett. c e d
I pralinés o praline sono derrate alimentari della dimensione di un bocconcino, costituiti da:
strati sovrapposti di cioccolati secondo gli articoli 34–38 e 41–44 e strati di altre derrate alimentari; la parte dei cioccolati utilizzati deve presentare i tenori minimi prescritti nell’allegato 5; oppure
una miscela di cioccolati secondo gli articoli 34–38 e 43–44 con altre derrate alimentari; la parte dei cioccolati utilizzati deve presentare i tenori minimi prescritti nell’allegato 5.
Art. 48 Calcolo delle percentuali
Prima di calcolare le percentuali stabilite nell’allegato 5 per le derrate alimentari di cui agli articoli 34–38 e 43–44, dalla massa dei prodotti finiti vanno dedotte le seguenti componenti:
gli ingredienti secondo l’articolo 51 capoverso2;
gli aromi aggiunti;
gli emulsionati aggiunti.
Il contenuto minimo dei cioccolati ripieni e dei pralinés si calcola dopo aver dedotto il peso degli ingredienti di cui all’articolo 51 capoverso2 e il peso del ripieno.
Per i cioccolati ripieni e i pralinés la percentuale di cioccolato si calcola secondo il peso totale del prodotto finito, compreso il ripieno.
Art. 51 cpv.1 e 3
Ai cioccolati di cui agli articoli 34–37 e 43–44 possono essere aggiunti, oltre al burro di cacao, i grassi vegetali descritti ed elencati nell’allegato 6. L’aggiunta può raggiungere al massimo il 5 per cento in massa del prodotto finito, da cui vanno dedotti gli altri ingredienti di cui all’articolo 51 capoverso2. Il tenore minimo prescritto di burro di cacao e di sostanza secca totale di cacao non deve tuttavia essere ridotto.
Non è permesso aggiungere farine di cereali, amidi nonché grassi e oli animali, eccettuato il grasso di latte, salvo nei casi in cui tale aggiunta è espressamente autorizzata.
Art. 52 cpv. 3 e 4
Le denominazioni specifiche possono essere impiegate a complemento delle designazioni di altri prodotti sempre che non possano essere confuse con tali prodotti.
Le denominazioni specifiche dei prodotti di cui agli articoli 34–43 e 44–46 che vengono immessi in commercio come miscele possono essere sostituite dalle denominazioni «miscela di cioccolato/miscela di praline» o «miscela di cioccolato ripieno/miscela di praliné ripieni» o da denominazioni analoghe.
Art. 53 cpv.1, frase introduttiva e lettere i–r, nonché cpv. 1bis e 4
Oltre alle indicazioni secondo l’articolo 2 OCDerr2, l’indicazione «Cacao: … % almeno» deve specificare il tenore minimo di sostanza secca di cacao in per cento di massa di:
cioccolato in polvere;
granelli di cioccolato e fiocchi di cioccolato;
cioccolato di copertura;
cioccolato alle nocciola gianduia;
granelli di cioccolato al latte e fiocchi di cioccolato al latte;
cioccolato di copertura al latte;
cioccolato al latte e alle nocciola gianduia;
cioccolato alla panna;
cioccolato al latte magro;
Chocolate a la taza e Chocolate familiar a la taza 1bis Oltre alle indicazioni secondo l’articolo 2 OCDerr, va specificato il tenore di burro di cacao di:
cacao in polvere povero di grasso;
cacao in polvere zuccherato povero di grasso o magro.
L’etichetta dei prodotti di cioccolato che contengono altri grassi vegetali oltre al burro di cacao deve recare la menzione: «contiene altri grassi vegetali oltre al burro di cacao». Tale menzione deve apparire nello stesso campo visivo dell’elenco degli ingredienti, ben distinta da questo, accanto alla denominazione specifica e deve avere caratteri di dimensioni almeno pari a detto elenco e in grassetto.
II
Gli allegati1, 4 e 5 sono sostituiti dalla versione qui annessa.
Alla presente ordinanza sono aggiunti gli allegati 1a e 6 secondo la versione qui annessa.
III
Disposizione transitoria della modifica dell’11 maggio 2009 Le derrate alimentari fabbricate o importate prima del 25 maggio 2009 possono essere consegnate ai consumatori fino ad esaurimento delle scorte (ma solo fino al 24 maggio 2010).
IV
La presente modifica entra in vigore il 25 maggio 2009.
11 maggio 2009 Dipartimento federale dell’interno: Pascal Couchepin
Allegato 1
Sorte di zuccheri 1. Zucchero (zucchero bianco) Il saccarosio purificato e cristallizzato, di qualità ineccepibile e usuale nel commercio, rispondente alle caratteristiche seguenti:
Polarizzazione min. 99,7 °Z
Tenore di zucchero invertito max. 0,04 per cento in massa
Perdita all’essiccazione max. 0,06 per cento in massa 2. Zucchero di fabbrica Il saccarosio purificato e cristallizzato, di qualità ineccepibile e usuale nel commercio, rispondente alle caratteristiche seguenti:
Polarizzazione min. 99,5 °Z
Tenore di zucchero invertito max. 0,1 per cento in massa
Perdita all’essiccazione max. 0,1 per cento in massa 3. Zucchero greggio Lo zucchero greggio è saccarosio parzialmente purificato che è stato cristallizzato a partire da sughi zuccherini parzialmente purificato soltanto mediante centrifugazione o essiccazione. È caratterizzato da cristalli di saccarosio ricoperti una pellicola di melassa.
4. Zucchero liquido Soluzione acquosa di saccarosio con le caratteristiche seguenti: tra fruttosio e glucosio:1,0 ± 0,2) max. 3 per cento in massaa
Ceneri conduttimetriche max. 0,1 per cento in massaa 5. Zucchero invertito liquido Soluzione acquosa di saccarosio parzialmente invertito mediante idrolisi nella quale non predomina la parte di zucchero invertito e che presenta le seguenti caratteristiche: tra fruttosio e glucosio:1,0 ± 0,1) min. 3 per cento in massaa max. 50 per cento in massaa
Ceneri conduttimetriche max. 0,4 per cento in massaa 6. Sciroppo di zucchero invertito Soluzione acquosa, anche cristallizzata, di saccarosio parzialmente invertito mediante idrolisi che soddisfa i seguenti requisiti: tra fruttosio e glucosio:1,0 ± 0,1) oltre 50 per cento in massaa
Ceneri conduttimetriche max. 0,4 per cento in massaa 7. Sciroppo di glucosio Soluzione acquosa purificata e concentrata di saccaridi ottenuti da amido e/o da inulina, che sono idonei all’alimentazione e presentano le seguenti caratteristiche:
Sostanza secca min. 70 per cento in massa
Equivalente destrosio min. 20 per cento in massaa, espresso come D-glucosio
Ceneri solfatate max. 1 per cento in massaa
Tenore di fruttosio max. 5 per cento in massaa 8. Sciroppo di glucosio essiccato Sciroppo di glucosio parzialmente essiccato con le seguenti caratteristiche:
Sostanza secca min. 93 per cento in massa
Equivalente destrosio min. 20 per cento in massaa, espresso come D-glucosio
Ceneri solfatate max. 1 per cento in massaa
Tenore di fruttosio max. 5 per cento in massaa 9. Glucosio (zucchero d’uva o destrosio) con acqua di cristallizzazione D-glucosio purificato e cristallizzato con una molecola d’acqua di cristallizzazione e che presenta le seguenti caratteristiche:
Tenore di D-glucosio (destrosio) min. 99,5 per cento in massaa
Sostanza secca min. 90 per cento in massa
Ceneri solfatate max. 0,25 per cento in massaa 10. Glucosio (zucchero d’uva o destrosio) senza acqua di cristallizzazione D-glucosio purificato e cristallizzato senza acqua di cristallizzazione e con le seguenti caratteristiche:
Tenore di glucosio min. 99,5 per cento in massaa
Sostanza secca min. 98 per cento in massa
Ceneri solfatate max. 0,25 per cento in massaa 11. Zucchero di frutta (fruttosio o levulosio) D-fruttosio purificato, cristallizzato e con le seguenti caratteristiche:
Tenore di fruttosio min. 98 per cento in massaa
Sostanza secca min. 99,5 per cento in massa
Ceneri solfatate max. 0,1 per cento in massaa
Tenore di glucosio max. 0,5 per cento in massa 12. Zucchero di latte (lattosio) Lo zucchero di latte (lattosio) è una sorta di zucchero naturalmente presente nel latte; è normalmente ottenuto dal siero di latte e presenta le seguenti caratteristiche:
Tenore di lattosio anidro min. 99 per cento in massaa Può essere anidro, contenere una molecola di acqua o essere una miscela delle due forme.
13. Zucchero di malto (maltosio) Lo zucchero di malto (maltosio) è la sorta di zucchero che viene ottenuta da materie prime amidacee mediante scissione enzimatica.
14. Trealosio Il trealosio è un disaccaride non riducente consistente in due frazioni di glucosio collegate da un legame glucosidico α,1,1. È ricavato da amido liquidificato mediante procedimento enzimatico in più stadi e presenta le seguenti caratteristiche:
Tenore di trealosio min. 98 per cento in massaa
Perdita all’essiccazione (60 °C, 5 h) max.1,5 per cento in massa
Tenore di ceneri max. 0,05 per cento in massa 15. Isomaltulosio L’isomaltulosio è un disaccaride riducente consistente in una frazione di glucosio collegata a una frazione di fruttosio da un legame glucosidico α,1,6. È ricavato dal saccarosio mediante procedimento enzimatico; il monoidrato è la forma immessa in commercio. Esso presenta le seguenti caratteristiche:
Tenore di isomaltulosio min. 98 per cento in massaa
Perdita all’essiccazione (60 °C, 5 h) max. 6,5 per cento in massa 16. D-tagatosio Il D-tagatosio (sinonimo: D-lyso-esulosio) è un cetoesosio, un epímero C-4 del D-fruttosio. Si ottiene mediante isomerizzazione del D-galattosio in ambiente alcalino in presenza di calcio. Esso presenta le seguenti caratteristiche:
Tenore di D-tagatosio min. 98 per cento in massaa
Perdita all’essiccazione (102 °C,2 h) max. 0,5 per cento in massa a riferito alla massa secca
Allegato 1a
(art. 3, 11 cpv. 4, 13 e 15 cpv. 2) Prodotti di sorte di zuccheri e di dolcificanti alla frutta 1. Sorte di zuccheri in tavolette Tenore di burro di cacao, amido e additivi autorizzati max. 5 per cento in massa 2. Zucchero vanigliato Tenore di frutto della vaniglia essiccato o min. 10 per cento in massa quantitativo corrispondente di estratto 3. Zucchero vanillinato Tenore di vanillina min. 2 per cento in massa 4. Dolcificante alla frutta
Massa secca min. 70 per cento in massa
Ceneri max. 0,18 per cento in massa
Allegato 4
(art. 31 cpv. 4 e 32) Requisiti del cacao in polvere, del cioccolato in polvere e del burro di cacao 1. Cacao in polvere (cacao)
Tenore di burro di cacao min. 20 per cento in massaa
Tenore di acqua max. 9 per cento in massa 2. Cacao in polvere povero di grasso (cacao in polvere magro, cacao povero di grasso o magro, cacao in polvere fortemente sgrassato, cacao fortemente sgrassato) Tenore di burro di cacao meno del 20 per cento in massaa 3. Cioccolato in polvere per bevande (cacao in polvere zuccherato, cacao zuccherato) e cacao in povere zuccherato per uso domestico (cacao zuccherato per uso domestico, cioccolato in polvere per uso domestico) Tenore di cacao in polvere min. 25 per cento in massa 4. Cioccolato in polvere per bevande povero di grasso o magro (cacao in polvere zuccherato povero di grasso, cacao in polvere zuccherato magro, cacao in polvere zuccherato magro o povero di grasso, cacao in polvere zuccherato fortemente sgrassato, cioccolato in polvere per bevande fortemente sgrassato) e cacao in polvere per uso domestico zuccherato povero di grasso o magro (cacao per uso domestico zuccherato povero di grasso o magro, cacao in polvere per uso domestico zuccherato fortemente sgrassato, cacao per uso domestico zuccherato fortemente sgrassato) Tenore di cacao in polvere povero di grasso min. 25 per cento in massa 5. Cioccolato in polvere Tenore di cacao in polvere min. 32 per cento in massa 6. Burro di cacao
Tenore di acidi grassi (espresso in acido oleico) max.1,75 per cento in massa
Tenore di insaponificabili (determinato all’etere di petrolio) max. 0,5 per cento in massa
Tenore di in saponificabili nel burro di cacao di pressione (determinato all’etere di petrolio) max. 0,35 per cento in massa a riferito alla massa secca
Allegato 5
(art. 34–47) Requisiti del cioccolato 1. Cioccolato (calcolo secondo l’art. 48)
Sostanza secca di cacao totale almeno 35 per cento in massa
Sostanza secca di cacao sgrassata almeno 14 per cento in massa
Burro di cacao almeno 18 per cento in massa 2. Cioccolato per uso domestico (calcolo secondo l’art. 48)
Sostanza secca di cacao totale almeno 30 per cento in massa
Sostanza secca di cacao sgrassata almeno 12 per cento in massa
Burro di cacao almeno 18 per cento in massa 3. Cioccolato al latte (calcolo secondo l’art. 48)
Sostanza secca di cacao totale almeno 25 per cento in massa
Sostanza secca di latte almeno 14 per cento in massa di latte intero parzialmente o completamente disidratato, latte parzialmente o completamente scremato, panna, burro o grasso di latte parzialmente o completamente disidratati
Tenore totale di grasso almeno 25 per cento in massa 4. Cioccolato al latte per uso domestico (calcolo secondo l’art. 48)
Sostanza secca di cacao totale almeno 20 per cento in massa
Sostanza secca di latte almeno 20 per cento in massa di latte intero parzialmente o completamente disidratato, latte parzialmente o completamente scremato, panna, burro o grasso di latte parzialmente o completamente disidratati
Tenore totale di grasso almeno 25 per cento in massa 5. Cioccolato al latte magro (calcolo secondo l’art. 48) Grasso di latte al massimo1 per cento in massa 6. Cioccolato alla panna (calcolo secondo l’art. 48) Grasso di latte almeno 5,5 per cento in massa 7. Cioccolato alla doppia panna (calcolo secondo l’art. 48) Grasso di latte almeno 10 per cento in massa 8. Granelli di cioccolato, fiocchi di cioccolato
Burro di cacao almeno 12 per cento in massa
Sostanza secca di cacao totale almeno 32 per cento in massa
Sostanza secca di cacao sgrassata almeno 14 per cento in massa 9. Granelli di cioccolato al latte, fiocchi di cioccolato al latte
Sostanza secca di cacao totale almeno 20 per cento in massa
Sostanza secca di latte almeno 12 per cento in massa di
Tenore totale di grasso almeno 12 per cento in massa 10. Cioccolato alle nocciole gianduia
Sostanza secca di cacao totale almeno 32 per cento in massa (riferita alla parte di cioccolato)
Sostanza secca di cacao sgrassata almeno 8 per cento in massa (riferita alla parte di cioccolato)
Nocciole finemente macinate almeno 20 per cento in massa e al massimo 40 per cento in massa (riferito al prodotto finito) 11. Cioccolato al latte e alle nocciole gianduia
Sostanza secca di latte totale almeno 10 per cento in massa (riferito alla parte di cioccolato) di
Nocciole finemente macinate almeno 15 per cento in massa e al massimo 40 per cento in massa (riferito al prodotto finito) 12. Cioccolato bianco (calcolo secondo l’art. 48)
Burro di cacao almeno 20 per cento in massa
Sostanza secca di latte totale almeno 14 per cento in massa di
Grasso di latte almeno 3,5 per cento in massa 13. Cioccolato di copertura
Burro di cacao almeno 31 per cento in massa
Sostanza secca di cacao sgrassata almeno2,5 per cento in massa
Sostanza secca di cacao totale almeno 35 per cento in massa 14. Cioccolato di copertura scuro
Burro di cacao almeno 31 per cento in massa
Sostanza secca di cacao sgrassata almeno 16 per cento in massa 15. Cioccolato di copertura al latte Tenore di grasso totale almeno 31 per cento in massa (burro di cacao e grasso del latte) 16. Cioccolato di copertura bianco Tenore di grasso almeno 31 per cento in massa 17. Cioccolato ripieno (calcolo secondo l’art. 48) Cioccolati menzionati agli articoli 34–38 e 41–44 almeno 25 per cento in massa 18. Chocolate a la taza
Sostanza secca di cacao totale almeno 35 per cento in massa
Burro di cacao almeno 18 per cento in massa
Sostanza secca di cacao sgrassata almeno 14 per cento in massa
Farina o amidi al massimo 8 per cento in massa 19. Chocolate familiar a la taza
Sostanza secca di cacao totale almeno 30 per cento in massa
Burro di cacao almeno 18 per cento in massa
Sostanza secca di cacao sgrassata almeno 12 per cento in massa
Farina o amidi al massimo 18 per cento in massa 20. Pralinés, praline (calcolo secondo l’art. 48) Strati di cioccolati almeno 25 per cento in massa (art. 34–38 e 41–44) oppure miscele di cioccolati almeno 25 per cento in massa (art. 34–38 e 43–44) 21. Articoli di confetteria al cioccolato Cioccolato (art. 34–38 nonché 43) oppure almeno 10 per cento in massa burro di cacao oppure almeno 10 per cento in massa cioccolato di copertura (art. 44) almeno 20 per cento in massa
Allegato 6
(art. 51 cpv. 1) Grassi vegetali diversi dal burro di cacao ammessi nei cioccolati
I grassi vegetali sono, singolarmente o miscelati, equivalenti al burro di cacao e rispondono ai seguenti criteri:
sono grassi vegetali non contenenti acido laurico, ricchi di trigliceridi monoinsaturi simmetrici di tipo POP, POSt, StOSt3.
sono miscelabili in qualunque proporzione con il burro di cacao e compatibili con le sue proprietà fisiche (punto di fusione e temperatura di cristallizzazione, velocità di fusione, necessità di trattamento di tempra);
sono ottenuti esclusivamente mediante procedimento di raffinazione e/o frazionamento; è esclusa la modificazione enzimatica della struttura del trigliceride.
A norma di tali criteri possono essere utilizzati i seguenti grassi vegetali, ricavati dalle seguenti piante:
Nome comune dei grassi vegetali Nome scientifico delle piante da cui possono essere ricavati i grassi vegetali indicati a lato 1. Burro d’illipe, sego del Borneo, Shorea spp. Tengkawang 2. Grasso e stearina di Shorea robusta Shorea robusta 3. Olio di palma Eiaeis guineensis Eiaeis olifera 4. Burro di Karité Butyrospermum parkii 5. Burro di Kokum Garcinia indica 6. Nocciolo di mango Mangifera indica
È inoltre autorizzato l’impiego di olio di cocco nel cioccolato che viene utilizzato per la preparazione di gelati o di prodotti congelati analoghi.
P (acido palmitico); O (acido oleico) St (acido stearico)