RU 2009 2017
Ordinanza del DFI
sulla frutta, la verdura, le confetture
e i prodotti simili alle confetture
Modifica dell’11 maggio 2009
Il Dipartimento federale dell’interno (DFI)
ordina:
I
L’ordinanza del DFI del 23 novembre 20051 sulla frutta, la verdura, le confetture e i prodotti simili alle confetture è modificata come segue:
Art. 22 cpv.2 lett. b
Oltre alle indicazioni secondo l’articolo2 dell’ordinanza del DFI del 23 novembre 20052 sulla caratterizzazione e la pubblicità delle derrate alimentari devono figurare:
b. l’indicazione «tenore totale di zucchero: … g per 100 g», se questo dato non è già presente in una caratterizzazione del valore nutritivo; il numero indicato rappresenta il valore rifrattometrico del prodotto finito, misurato a 20 °C; nella determinazione rifrattometrica è ammessa una differenza di ±3 per cento in massa;
II
La presente modifica entra in vigore il 25 maggio 2009.
11 maggio 2009 Dipartimento federale dell’interno: Pascal Couchepin