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Ordinanza concernente i supplementi e la registrazione dei dati nel settore lattiero

AS 2009 2603 · Raccolta ufficiale delle leggi federali

Del 6 mag 2009

https://lexipedia.io/it/docs/ch/as-ro-ru/2009-2603/it/ordinanza-concernente-i-supplementi-e-la-registrazione-dei-dati-nel-settore-lattiero

Consultato il 10 set 2026

  1. Documenti
  2. Confederazione
  3. Raccolta ufficiale delle leggi federali
Fonte

Modifica: Ordinanza concernente i supplementi e la registrazione dei dati nel settore lattiero (RS 916.350.2)

RU 2009 2603

Ordinanza
concernente i supplementi e la registrazione dei dati
nel settore lattiero
(Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte, OSL)

Modifica del 6 maggio 2009

Il Consiglio federale svizzero
ordina:

I

L’ordinanza del 25 giugno 20081 sul sostegno del prezzo del latte è modificata come segue:

Art. 8 cpv. 2

Concerne soltanto il testo francese.

Art. 10 cpv. 3

Le aziende di estivazione che praticano la commercializzazione diretta devono notificare i dati relativi alla valorizzazione menzionati all’articolo 9 e il latte venduto direttamente come latte intero.

Art. 12 cpv. 2 lett. g

Il servizio d’amministrazione ha, in particolare, i compiti seguenti:

g. adozione delle misure amministrative di cui all’articolo 169 capoverso 1 lettere a oppure h LAgr nei casi in cui le persone sottoposte all’obbligo di notifica secondo gli articoli 7–10 non notificano i dati nonostante diffida.

Art. 14 cpv. 2

L’UFAG esegue ispezioni a campione, apre un’inchiesta se vi è sospetto di infrazione e adotta le misure amministrative del caso.

Footnotes

  1. [1] RS 916.350.2

II

La presente modifica entra in vigore il 1° luglio 2009.

6 maggio 2009 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Hans-Rudolf Merz

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova