RU 2009 2603
Ordinanza
concernente i supplementi e la registrazione dei dati
nel settore lattiero
(Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte, OSL)
Modifica del 6 maggio 2009
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 25 giugno 20081 sul sostegno del prezzo del latte è modificata come segue:
Art. 8 cpv. 2
Concerne soltanto il testo francese.
Art. 10 cpv. 3
Le aziende di estivazione che praticano la commercializzazione diretta devono notificare i dati relativi alla valorizzazione menzionati all’articolo 9 e il latte venduto direttamente come latte intero.
Art. 12 cpv. 2 lett. g
Il servizio d’amministrazione ha, in particolare, i compiti seguenti:
g. adozione delle misure amministrative di cui all’articolo 169 capoverso 1 lettere a oppure h LAgr nei casi in cui le persone sottoposte all’obbligo di notifica secondo gli articoli 7–10 non notificano i dati nonostante diffida.
Art. 14 cpv. 2
L’UFAG esegue ispezioni a campione, apre un’inchiesta se vi è sospetto di infrazione e adotta le misure amministrative del caso.
II
La presente modifica entra in vigore il 1° luglio 2009.
6 maggio 2009 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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Il presidente della Confederazione, Hans-Rudolf Merz |
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova |