RU 2009 4773
Ordinanza del DDPS
sul personale impiegato per la promozione della pace,
il rafforzamento dei diritti dell’uomo e l’aiuto umanitario
(OPers-PRA-DDPS)
del 25 agosto 2009
Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS), visto l’articolo 40 dell’ordinanza del 2 dicembre 20051 sul personale impiegato per la promozione della pace, il rafforzamento dei diritti dell’uomo e l’aiuto umanitario (OPers-PRA),
ordina:
Sezione 1 Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto e campo d’applicazione
La presente ordinanza disciplina, per gli impieghi militari e per la parte militare degli impieghi civili-militari, nell’ambito della promozione della pace, del rafforzamento dei diritti dell’uomo e dell’aiuto umanitario:
il rapporto di lavoro del personale da istruire e del personale impiegato;
l’istruzione e la preparazione del personale per detti impieghi.
Nella misura in cui non contenga o non ammetta espressamente eccezioni, essa si applica imperativamente anche al personale militare che assolve l’istruzione o effettua l’impiego.
Non è applicabile ai militari che effettuano l’istruzione o l’impiego come servizio militare computato sul totale obbligatorio di giorni di servizio d’istruzione giusta gli articoli9 e 10 dell’ordinanza del 19 novembre 20032 concernente l’obbligo di prestare servizio militare (OOPSM) o come servizio militare volontario giusta l’articolo 35 OOPSM.
Art. 2 Competenze
Per le decisioni del datore di lavoro sono competenti le autorità secondo l’articolo
dell’ordinanza del 3 luglio 20013 sul personale federale e le normative emanate in virtù della stessa.
Lo Stato maggiore di condotta dell’esercito è competente per l’assistenza al personale.
Sezione 2 Rapporto di lavoro e politica del personale
Art. 3 Rapporto di lavoro
L’istruzione e l’impiego sono disciplinati in contratti d’assunzione separati.
Dall’istruzione assolta non è desumibile alcun diritto a un’assunzione per un impiego.
Eccettuati i militari di professione ai sensi dell’articolo 47 capoverso1 della legge federale del 3 febbraio 19954 sull’esercito e sull’amministrazione militare (LM), per la durata del rapporto di lavoro il personale è equiparato ai militari a contratto temporaneo ai sensi dell’articolo 47 capoverso 3 LM. Esso non è sottoposto all’ordinanza del DDPS del 9 dicembre 20035 concernente il personale militare.
Art. 4 Durata del contratto di lavoro
Il contratto di lavoro per l’istruzione è limitato alla durata di detta istruzione.
Il contratto di lavoro per l’impiego concreto è limitato alla durata di detto impiego. Se la durata dell’impiego è indeterminata, il contratto di lavoro è limitato a un anno al massimo.
Se l’istruzione o l’impiego sono effettuati in parte come servizio militare computato sul totale obbligatorio dei giorni di servizio d’istruzione o come servizio militare volontario, il contratto di lavoro è concluso per il resto del periodo d’istruzione o d’impiego.
Il contratto di lavoro per l’impiego può essere prorogato un’unica volta, di comune intesa. In casi particolari motivati lo Stato maggiore di condotta dell’esercito può autorizzare un’ulteriore proroga.
Un singolo contratto di lavoro o contratti di lavoro successivi senza interruzioni non possono avere complessivamente una durata superiore a cinque anni.
Art. 5 Grado militare
Nell’ambito dell’istruzione e dell’impiego il personale riveste di principio:
il grado che ha rivestito sinora nell’esercito;
il grado che rivestiva al momento del suo proscioglimento dall’obbligo militare;
il grado di soldato se non è mai stato militare.
Sono fatti salvi:
la nomina a ufficiale specialista giusta l’articolo 104 LM6;
il conferimento a tempo determinato di un altro grado giusta l’articolo 63 capoverso 1 OOPSM7.
Sezione 3 Prestazioni del datore di lavoro
Art. 6 Giorni lavorativi e giorni di riposo durante l’impiego
Se nel contratto di lavoro non è convenuto diversamente, nel luogo d’impiego vige una settimana lavorativa normale di sei giorni lavorativi e un giorno di riposo.
In casi straordinari, il comandante o il capo della missione nel luogo d’impiego può derogare in via transitoria a questa regola. Di conseguenza, i giorni lavorativi supplementari prestati devono essere compensati durante l’impiego con tempo libero della medesima durata.
Art. 7 Vacanze
Se il rapporto di lavoro dura meno di un anno, il diritto alle vacanze di cui all’articolo 24 OPers-PRA è ridotto in maniera proporzionale.
Al personale il cui rapporto di lavoro quale impiegato del DDPS è mantenuto durante l’impiego, il diritto alle vacanze risultante da tale rapporto di lavoro è ridotto in maniera proporzionale alla durata dell’impiego.
Per calcolare la proporzionalità si considera l’anno di dodici mesi e il mese di
giorni.
Non sono considerati giorni di vacanza:
i giorni di riposo ai sensi dell’articolo6 capoverso1;
i giorni di congedo ai sensi dell’articolo 26 OPers-PRA;
i giorni del viaggio di andata e di ritorno tra la Svizzera e il luogo d’impiego all’inizio e al termine dell’impiego;
i giorni del viaggio di andata e di ritorno tra il luogo del congedo e il luogo d’impiego.
Art. 8 Congedo per fare e disfare i bagagli
Per fare e disfare i bagagli, sia all’inizio che al temine dell’impiego il personale ha diritto ai congedi seguenti:
mezza giornata lavorativa, per impieghi che durano fino a 14 giorni civili;
un giorno lavorativo, per impieghi che durano da 15 a 30 giorni civili;
un giorno lavorativo e mezzo, per impieghi che durano da 31 a 120 giorni civili;
due giorni lavorativi, per impieghi che durano più di 120 giorni civili.
Sezione 4 Obbligo di prestare servizio militare del personale
Art. 9 Servizi d’istruzione secondo l’OOPSM
Se un servizio d’istruzione secondo l’allegato 3 OOPSM8 coincide totalmente o in parte con un impiego, l’autorità competente ordina uno spostamento del servizio per motivi militari ai sensi dell’articolo 29 OOPSM.
Art. 10 Qualificazione e proposta
Per la qualificazione e la proposta di personale nell’istruzione e nell’impiego si applicano per analogia gli articoli 41, 43 e 44 OOPSM9.
Art. 11 Tassa d’esenzione dall’obbligo militare
Lo Stato maggiore di condotta dell’esercito comunica all’amministrazione competente per la tassa d’esenzione dall’obbligo militare i dati personali del personale e la durata del suo statuto di personale militare.
Sezione 5 Disposizioni finali
Art. 12 Modifica del diritto vigente
L’ordinanza dell’11 dicembre 200310 sul tiro fuori del servizio è modificata come segue:
Art. 6 lett. abis
Sono dispensati dal tiro obbligatorio segnatamente:
abis. gli obbligati al tiro che durante l’anno in questione prestano almeno 45 giorni di istruzione o impiego nell’ambito della promozione della pace, del rafforzamento dei diritti dell’uomo e dell’aiuto umanitario;
Art. 13 Diritto previgente: abrogazione
L’ordinanza del 26 febbraio 199711 sul servizio di promovimento della pace è abrogata.
Art. 14 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 2009.
25 agosto 2009 Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport: Ueli Maurer