RU 2009 4783
Ordinanza
relativa alla tassa sul CO2
(Ordinanza sul CO2)
Modifica del 26 agosto 2009
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza dell’8 giugno 20071 sul CO2 è modificata come segue:
Art. 30 Indennizzo
Ogni anno, le autorità esecutive ricevono insieme l’1,4 per cento del prodotto complessivo (prodotto lordo) a titolo di indennizzo per l’onere assunto.
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2010.
26 agosto 2009 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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Il presidente della Confederazione, Hans-Rudolf Merz |
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova |