RU 2009 5269
Ordinanza
concernente l’importazione di prodotti agricoli
(Ordinanza sulle importazioni agricole, OIAgr)
Modifica del 21 ottobre 2009
Il Dipartimento federale dell’economia, visto l’articolo 5a capoverso1 dell’ordinanza del 7 dicembre 19981 sulle importazioni agricole,
ordina:
I
L’allegato1 dell’ordinanza del 7 dicembre 1998 sulle importazioni agricole è modificato secondo la versione qui annessa.
II
La presente modifica entra in vigore il 1° novembre 2009.
21 ottobre 2009 Dipartimento federale dell’economia: Doris Leuthard
Allegato 1
Elenco delle aliquote di dazio applicabili all’importazione di prodotti agricoli e delle eccezioni all’obbligo di ottenere un permesso
Art. N. 17
17. Disciplinamento del mercato: zucchero Voce di tariffa Aliquota di dazio Testo complementare per 100 kg lordi [1] (Fr.) 1701. 1100 2.00 1200 2.00 9110 18.70 PGI non necessario 9991 18.70 PGI non necessario 9999 2.00 1702. 3029 4.10 PGI non necessario 3032 61.00 PGI non necessario 3038 5.50 PGI non necessario 3042 11.50 PGI non necessario 3048 6.50 PGI non necessario 4019 61.00 PGI non necessario 4029 11.50 PGI non necessario 6028 0.00 PGI non necessario 9019 2.00 9022 0.00 9023 5.50 PGI non necessario 9024 18.70 PGI non necessario 9028 18.70 PGI non necessario 9032 0.00 9033 0.00 9034 10.00 PGI non necessario 9038 10.00 PGI non necessario [1] In corsivo e grassetto le aliquote di dazio che divergono dalla tariffa generale