RU 2009 5855
Ordinanza
sulla radiotelevisione
(ORTV)
Modifica del 4 novembre 2009
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 9 marzo 20071 sulla radiotelevisione è modificata come segue:
Art. 78 cpv. 2
La tariffa oraria è di 210 franchi.
Art. 79 cpv.1
Per il rilascio, la modifica o la soppressione di una concessione relativa all’emittenza di un programma radiotelevisivo si applica una tariffa oraria ridotta, di
franchi.
II
La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2010.
4 novembre 2009 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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Il presidente della Confederazione, Hans-Rudolf Merz |
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova |