RU 2009 6177
Ordinanza
sull’organizzazione della Cancelleria federale
(OrgCaF)
Modifica del 27 novembre 2009
Il Consiglio federale
ordina:
I
L’ordinanza del 29 ottobre 20081 sull’organizzazione della Cancelleria federale è modificata come segue:
Art. 6, rubrica e cpv. 2
Pubblicazione della giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione nonché di studi, valutazioni e rapporti esterni
La Cancelleria federale offre una piattaforma centralizzata per la pubblicazione di studi, valutazioni e rapporti realizzati fuori dell’Amministrazione. Con la pubblicazione sono in particolare fornite indicazioni relative al servizio mandante, al mandatario, alle spese e al bilancio gravato. La pubblicazione avviene in modo decentralizzato e compete ai dipartimenti e agli uffici federali.
Art. 6a Portale elettronico delle autorità
La Cancelleria federale può rendere accessibile al pubblico per via elettronica l’offerta di informazioni e le prestazioni delle autorità della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni, nonché di altre organizzazioni che adempiono compiti statali. La collaborazione tra Confederazione e Cantoni e la partecipazione finanziaria dei Cantoni sono disciplinate da convenzioni di diritto pubblico.
II
La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2010.
27 novembre 2009 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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Il presidente della Confederazione, Hans-Rudolf Merz |
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova |