RU 2009 6413
Ordinanza
sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa
(OASA)
Modifica del 4 dicembre 2009
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 24 ottobre 20071 sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa è modificata come segue:
Art. 23 cpv. 3
I corsi di formazione o di perfezionamento sono autorizzati di regola per una durata massima di otto anni. Sono possibili deroghe per corsi di formazione o di perfezionamento mirati.
Art. 28
Abrogato
Art. 53 Stranieri ammessi provvisoriamente e persone bisognose di protezione
Lo straniero ammesso provvisoriamente (art. 85 LStr) o la persona bisognosa di protezione (art. 75 LAsi) possono essere autorizzati a esercitare un’attività lucrativa dipendente se:
vi è la domanda di un datore di lavoro secondo l’articolo 18 lettera b LStr;
sono rispettate le condizioni di salario e di lavoro secondo l’articolo 22 LStr.
Lo straniero ammesso provvisoriamente (art. 85 LStr) o la persona bisognosa di protezione (art. 75 LAsi) che partecipano a un programma d’occupazione secondo l’articolo 43 LAsi sottostanno alle condizioni stabilite nel programma d’occupazione.
Lo straniero ammesso provvisoriamente può essere autorizzato a svolgere un’attività lucrativa indipendente se sono adempite le condizioni necessarie al finanziamento e all’esercizio di tale attività (art. 19 lett. b LStr).
Art. 91a
Abrogato
II
Gli allegati1 e 2 sono sostituiti dalle versioni qui annesse.
III
L’ordinanza del 22 ottobre 20082 concernente l’entrata e il rilascio del visto è modificata come segue:
Art. 5 cpv.1
Sono esentati dall’obbligo del visto di cui all’articolo 4 capoverso1:
le persone esentate dall’obbligo del visto in virtù delle disposizioni degli allegati 1–4 ICC3.
i titolari di un passaporto ufficiale valido, segnatamente di un passaporto diplomatico, di servizio o speciale di Bolivia, Colombia, Repubblica Dominicana, Ecuador, Marocco, Perù e Tunisia nonché di altri Stati con i quali esistono accordi bilaterali o multilaterali in materia. I cittadini dell’Iran sono esentati dall’obbligo del visto soltanto se titolari di un passaporto diplomatico valido;
i piloti di aeromobili e altri membri dell’equipaggio conformemente all’allegato VII numero2 del Codice frontiere Schengen4;
i titolari di un lasciapassare delle Nazioni Unite;
IV
La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2010.
4 dicembre 2009 In nome del Consiglio federale svizzero: |
|---|
Il presidente della Confederazione, Hans-Rudolf Merz |
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova |
GU C 326 del 22.12.2005, pag. 22
GU L 105 del 13.4.2006, pag. 30
Allegato 1
(art. 19) Contingenti dei permessi di soggiorno di breve durata 1. I contingenti dei permessi di soggiorno di breve durata, con autorizzazione all’esercizio di un’attività lucrativa, sono stabiliti complessivamente a 3500:
Contingente a disposizione dei Cantoni: 1750 Zurigo 353 Sciaffusa 17 Berna 220 Appenzello Esterno 10 Lucerna 77 Appenzello Interno 3 Uri 6 San Gallo 107 Svitto 25 Grigioni 44 Obvaldo 7 Argovia 119 Nidvaldo 8 Turgovia 45 Glarona 8 Ticino 79 Zugo 32 Vaud 138 Friburgo 45 Vallese 57 Soletta 52 Neuchâtel 39 Basilea Città 73 Ginevra 116 Basilea Campagna 55 Giura 15
Contingente a disposizione della Confederazione: 1750 2. I contingenti sono validi dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2010.
3. I contingenti liberati in virtù della modifica del 12 dicembre 20085 dell’ordinanza del 24 ottobre 2007 sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa, ma non ancora esauriti, possono continuare a essere utilizzati. Sono computati sul contingente della Confederazione (par.1 lett. b).
Allegato 2
(art. 20) Contingenti dei permessi di dimora 1. I contingenti dei permessi di dimora rilasciati per la prima volta, con autorizzazione all’esercizio di un’attività lucrativa, sono stabiliti complessivamente a 2000:
Contingente a disposizione dei Cantoni: 1000 Zurigo 201 Sciaffusa 10 Berna 126 Appenzello Esterno 5 Lucerna 44 Appenzello Interno 2 Uri 4 San Gallo 60 Svitto 14 Grigioni 25 Obvaldo 4 Argovia 68 Nidvaldo 5 Turgovia 26 Glarona 5 Ticino 45 Zugo 18 Vaud 79 Friburgo 26 Vallese 32 Soletta 29 Neuchâtel 23 Basilea Città 42 Ginevra 67 Basilea Campagna 32 Giura 8
Contingente a disposizione della Confederazione: 1000 2. I contingenti sono validi dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2010.
3. I contingenti liberati in virtù della modifica del 12 dicembre 20086 dell’ordinanza del 24 ottobre 2007 sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa, ma non ancora esauriti, possono continuare a essere utilizzati. Sono computati sul contingente della Confederazione (par.1 lett. b).