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Ordinanza sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa

AS 2009 6413 · Raccolta ufficiale delle leggi federali

Del 4 dic 2009

https://lexipedia.io/it/docs/ch/as-ro-ru/2009-6413/it/ordinanza-sull-ammissione-il-soggiorno-e-l-attivita-lucrativa

Consultato il 11 set 2026

  1. Documenti
  2. Confederazione
  3. Raccolta ufficiale delle leggi federali
Fonte

Modifica: Ordinanza concernente l’entrata e il rilascio del visto (RS 142.204),

RU 2009 6413

Ordinanza
sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa
(OASA)

Modifica del 4 dicembre 2009

Il Consiglio federale svizzero
ordina:

I

L’ordinanza del 24 ottobre 20071 sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa è modificata come segue:

Art. 23 cpv. 3

I corsi di formazione o di perfezionamento sono autorizzati di regola per una durata massima di otto anni. Sono possibili deroghe per corsi di formazione o di perfezionamento mirati.

Art. 28

Abrogato

Art. 53 Stranieri ammessi provvisoriamente e persone bisognose di protezione

Lo straniero ammesso provvisoriamente (art. 85 LStr) o la persona bisognosa di protezione (art. 75 LAsi) possono essere autorizzati a esercitare un’attività lucrativa dipendente se:

  1. vi è la domanda di un datore di lavoro secondo l’articolo 18 lettera b LStr;

  2. sono rispettate le condizioni di salario e di lavoro secondo l’articolo 22 LStr.

Lo straniero ammesso provvisoriamente (art. 85 LStr) o la persona bisognosa di protezione (art. 75 LAsi) che partecipano a un programma d’occupazione secondo l’articolo 43 LAsi sottostanno alle condizioni stabilite nel programma d’occupazione.

Lo straniero ammesso provvisoriamente può essere autorizzato a svolgere un’attività lucrativa indipendente se sono adempite le condizioni necessarie al finanziamento e all’esercizio di tale attività (art. 19 lett. b LStr).

Art. 91a

Abrogato

Footnotes

  1. [1] RS 142.201

II

Gli allegati1 e 2 sono sostituiti dalle versioni qui annesse.

III

L’ordinanza del 22 ottobre 20082 concernente l’entrata e il rilascio del visto è modificata come segue:

Art. 5 cpv.1

Sono esentati dall’obbligo del visto di cui all’articolo 4 capoverso1:

  1. le persone esentate dall’obbligo del visto in virtù delle disposizioni degli allegati 1–4 ICC3.

  2. i titolari di un passaporto ufficiale valido, segnatamente di un passaporto diplomatico, di servizio o speciale di Bolivia, Colombia, Repubblica Dominicana, Ecuador, Marocco, Perù e Tunisia nonché di altri Stati con i quali esistono accordi bilaterali o multilaterali in materia. I cittadini dell’Iran sono esentati dall’obbligo del visto soltanto se titolari di un passaporto diplomatico valido;

  3. i piloti di aeromobili e altri membri dell’equipaggio conformemente all’allegato VII numero2 del Codice frontiere Schengen4;

  4. i titolari di un lasciapassare delle Nazioni Unite;

Footnotes

  1. [2] RS 142.204

IV

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2010.

4 dicembre 2009 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Hans-Rudolf Merz

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

GU C 326 del 22.12.2005, pag. 22

GU L 105 del 13.4.2006, pag. 30

Allegato 1

(art. 19) Contingenti dei permessi di soggiorno di breve durata 1. I contingenti dei permessi di soggiorno di breve durata, con autorizzazione all’esercizio di un’attività lucrativa, sono stabiliti complessivamente a 3500:

  1. Contingente a disposizione dei Cantoni: 1750 Zurigo 353 Sciaffusa 17 Berna 220 Appenzello Esterno 10 Lucerna 77 Appenzello Interno 3 Uri 6 San Gallo 107 Svitto 25 Grigioni 44 Obvaldo 7 Argovia 119 Nidvaldo 8 Turgovia 45 Glarona 8 Ticino 79 Zugo 32 Vaud 138 Friburgo 45 Vallese 57 Soletta 52 Neuchâtel 39 Basilea Città 73 Ginevra 116 Basilea Campagna 55 Giura 15

  2. Contingente a disposizione della Confederazione: 1750 2. I contingenti sono validi dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2010.

3. I contingenti liberati in virtù della modifica del 12 dicembre 20085 dell’ordinanza del 24 ottobre 2007 sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa, ma non ancora esauriti, possono continuare a essere utilizzati. Sono computati sul contingente della Confederazione (par.1 lett. b).

Footnotes

  1. [5] RU 2008 6273

Allegato 2

(art. 20) Contingenti dei permessi di dimora 1. I contingenti dei permessi di dimora rilasciati per la prima volta, con autorizzazione all’esercizio di un’attività lucrativa, sono stabiliti complessivamente a 2000:

  1. Contingente a disposizione dei Cantoni: 1000 Zurigo 201 Sciaffusa 10 Berna 126 Appenzello Esterno 5 Lucerna 44 Appenzello Interno 2 Uri 4 San Gallo 60 Svitto 14 Grigioni 25 Obvaldo 4 Argovia 68 Nidvaldo 5 Turgovia 26 Glarona 5 Ticino 45 Zugo 18 Vaud 79 Friburgo 26 Vallese 32 Soletta 29 Neuchâtel 23 Basilea Città 42 Ginevra 67 Basilea Campagna 32 Giura 8

  2. Contingente a disposizione della Confederazione: 1000 2. I contingenti sono validi dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2010.

3. I contingenti liberati in virtù della modifica del 12 dicembre 20086 dell’ordinanza del 24 ottobre 2007 sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa, ma non ancora esauriti, possono continuare a essere utilizzati. Sono computati sul contingente della Confederazione (par.1 lett. b).

Footnotes

  1. [6] RU 2008 6273