RU 2009 6431
Ordinanza
concernente il Fondo del museo dell’Ufficio federale
della cultura
del 4 dicembre 2009
Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 25 capoverso 3 della legge del 12 giugno 20091 sui musei e le collezioni (LMC),
ordina:
Art. 1 Oggetto e campo di applicazione
La presente ordinanza disciplina il fondo dei musei direttamente gestiti dall’Ufficio federale della cultura (UFC).
Sono direttamente gestiti dall’UFC:
il Museo degli automi musicali di Seewen;
il Museo Vela di Ligornetto;
il Museo della Collezione Oskar Reinhart «Am Römerholz» di Winterthur.
Art. 2 Alimentazione
Il Fondo del museo è alimentato segnatamente dalle seguenti entrate:
i contributi dei Cantoni e dei Comuni in cui hanno sede i musei;
le liberalità di terzi;
le entrate risultanti dalla vendita di oggetti delle collezioni;
le entrate risultanti dalla vendita di oggetti trovati;
le entrate risultanti dagli ingressi;
le entrate risultanti dalle prestazioni commerciali strettamente connesse con i compiti dei musei e che non ne pregiudicano l’adempimento;
le entrate risultanti dalla riscossione di diritti d’autore;
i proventi degli interessi sugli averi del Fondo del museo.
La vendita di oggetti delle collezioni è ammessa solo in caso di acquisto di nuove collezioni e presuppone l’approvazione della Direzione dell’UFC.
Art. 3 Utilizzazione
I mezzi del Fondo del museo devono essere utilizzati per progetti strettamente connessi con l’adempimento dei compiti legali dei musei. I mezzi sono attribuiti ai musei che li hanno forniti.
Art. 4 Prelievi
I prelievi dal Fondo del museo sono di competenza del responsabile della sezione Musei e collezioni dell’UFC.
Per i prelievi che superano i 100 000 franchi è necessaria l’approvazione della Direzione dell’UFC.
Art. 5 Gestione del patrimonio
Il patrimonio del Fondo del museo è gestito separatamente dall’Amministrazione federale delle finanze.
La rimunerazione del patrimonio del Fondo del museo è retta dall’articolo 70 capoverso2 dell’ordinanza del 5 aprile 20062 sulle finanze della Confederazione.
I proventi degli interessi sono accreditati annualmente al Fondo del museo.
Art. 6 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2010.
4 dicembre 2009 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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Il presidente della Confederazione, Hans-Rudolf Merz |
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova |