RU 2009 6575
Ordinanza del DFF
concernente l’ordinanza sul personale federale
(O-OPers)
Modifica dell’11 dicembre 2009
Il Dipartimento federale delle finanze (DFF)
ordina:
I
L’ordinanza del DFF del 6 dicembre 20011 concernente l’ordinanza sul personale federale è modificata come segue:
Art. 7
Abrogato
Titolo prima dell’art. 8
Capitolo 3 Pensionamento anticipato
Art. 8, rubrica
Abrogata
Art. 12 cpv.2
Sono ritenuti giorni festivi che danno diritto a indennità quelli menzionati nell’articolo 66 capoverso 3 OPers.
Art. 14 Premi in natura
(art. 49 OPers) Per la ricompensa spontanea di impieghi e prestazioni particolari possono essere assegnati premi in natura fino al controvalore di 500 franchi.
Art. 40 cpv. 3 lett. c
Un congedo pagato viene concesso all’impiegato per i seguenti eventi:
c. cura di un membro della famiglia o del convivente colpito improvvisamente da una malattia grave o vittima di un infortunio: il tempo necessario fino a un massimo di due giorni lavorativi per ogni evento;
Art. 48 cpv.2
È fatto salvo il disciplinamento delle spese ai sensi delle Direttive del Consiglio federale del 1° febbraio 20062 concernenti l’invio di delegazioni a conferenze internazionali nonché i relativi lavori preparatori e successivi.
Art. 53 Abbonamento generale e abbonamento metà-prezzo delle FFS
Per tutta la durata del rapporto di lavoro gli impiegati hanno diritto a:
un abbonamento metà-prezzo gratuito delle FFS; oppure
un abbonamento generale «adulti» a prezzo ridotto delle FFS.
Le riduzioni per l’abbonamento generale «adulti» ammontano per gli impiegati che, con questo abbonamento:
viaggiano per ragioni di servizio fino a 29 giorni all’anno: al 15 per cento;
viaggiano per ragioni di servizio tra 30 e 59 giorni all’anno: al 40 per cento;
viaggiano per ragioni di servizio tra 60 e 89 giorni all’anno: al 60 per cento;
viaggiano per ragioni di servizio almeno 90 giorni all’anno: al 100 per cento.
In luogo di abbonamenti generali ai sensi del capoverso2 lettere b–d, possono essere rilasciati eccezionalmente abbonamenti di percorso oppure altri titoli di trasporto se ciò è più vantaggioso per la Confederazione.
Per i viaggi di servizio deve essere utilizzato l’abbonamento.
Art. 57 Competenze
(art. 74 OPers) I dipartimenti definiscono le categorie dei partecipanti, l’organizzazione, le competenze, il sistema dei premi e delle prestazioni, le competenze finanziarie e i settori d’innovazione da promuovere.
II
La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2010.
11 dicembre 2009 Dipartimento federale delle finanze: Hans-Rudolf Merz