RU 2009 6735
Ordinanza del DDPS
sull’equipaggiamento personale dei militari
(OEPM-DDPS)
Modifica del 2 dicembre 2009
Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS)
ordina:
I
L’ordinanza del DDPS del 9 dicembre 20031 sull’equipaggiamento personale dei militari è modificata come segue:
Sostituzione di un’espressione In tutto il testo l’espressione «comando di circondario» è sostituita con «comandante di circondario».
Art. 35 Ritiro cautelativo dell’arma personale o dell’arma in prestito
Se l’arma personale o l’arma in prestito è stata ritirata a titolo cautelativo, l’organo che ha proceduto al ritiro la consegna senza indugio a un centro logistico o un punto di ristabilimento della BLEs.
L’organo che ha proceduto al ritiro informa senza indugio in merito al ritiro:
il comandante di circondario;
lo Stato maggiore di condotta dell’esercito.
Per il ritiro cautelativo non è riscossa alcuna tassa.
Art. 35a Deposito cautelativo dell’arma personale o dell’arma in prestito
Se l’arma personale o l’arma in prestito è stata depositata a titolo cautelativo, l’organo ricevente rileva l’identità della persona che consegna l’arma e si fa confermare per scritto i motivi del deposito dell’arma. Se l’arma è stata depositata presso la polizia, essa la consegna senza indugio a un centro logistico o un punto di ristabilimento della BLEs.
L’organo ricevente informa senza indugio in merito al deposito:
il militare interessato;
il comandante di circondario;
lo Stato maggiore di condotta dell’esercito.
Per il deposito cautelativo non è riscossa alcuna tassa.
II
La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2010.
2 dicembre 2009 Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport: Ueli Maurer