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Ordinanza del DDPS sull’equipaggiamento personale dei militari

AS 2009 6735 · Raccolta ufficiale delle leggi federali

Del 2 dic 2009

https://lexipedia.io/it/docs/ch/as-ro-ru/2009-6735/it/ordinanza-del-ddps-sull-equipaggiamento-personale-dei-militari

Consultato il 5 set 2026

  1. Documenti
  2. Confederazione
  3. Raccolta ufficiale delle leggi federali
Fonte

Modifica: Ordinanza del DDPS sull’equipaggiamento personale dei militari (RS 514.101)

RU 2009 6735

Ordinanza del DDPS
sull’equipaggiamento personale dei militari
(OEPM-DDPS)

Modifica del 2 dicembre 2009

Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS)
ordina:

I

L’ordinanza del DDPS del 9 dicembre 20031 sull’equipaggiamento personale dei militari è modificata come segue:

Sostituzione di un’espressione In tutto il testo l’espressione «comando di circondario» è sostituita con «comandante di circondario».

Art. 35 Ritiro cautelativo dell’arma personale o dell’arma in prestito

Se l’arma personale o l’arma in prestito è stata ritirata a titolo cautelativo, l’organo che ha proceduto al ritiro la consegna senza indugio a un centro logistico o un punto di ristabilimento della BLEs.

L’organo che ha proceduto al ritiro informa senza indugio in merito al ritiro:

  1. il comandante di circondario;

  2. lo Stato maggiore di condotta dell’esercito.

Per il ritiro cautelativo non è riscossa alcuna tassa.

Art. 35a Deposito cautelativo dell’arma personale o dell’arma in prestito

Se l’arma personale o l’arma in prestito è stata depositata a titolo cautelativo, l’organo ricevente rileva l’identità della persona che consegna l’arma e si fa confermare per scritto i motivi del deposito dell’arma. Se l’arma è stata depositata presso la polizia, essa la consegna senza indugio a un centro logistico o un punto di ristabilimento della BLEs.

L’organo ricevente informa senza indugio in merito al deposito:

  1. il militare interessato;

  2. il comandante di circondario;

  3. lo Stato maggiore di condotta dell’esercito.

Per il deposito cautelativo non è riscossa alcuna tassa.

Footnotes

  1. [1] RS 514.101

II

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2010.

2 dicembre 2009 Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport: Ueli Maurer