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Scambio di note del 18 febbraio 2009 tra la Svizzera e la Comunità europea concernente il recepimento del regolamento (CE) n. 81/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 gennaio 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 562/2006 per quanto riguarda l'uso del sistema di informazione visti (VIS) a norma del codice frontiere Schengen

AS 2010 3025 · Raccolta ufficiale delle leggi federali

Del 18 feb 2009

https://lexipedia.io/it/docs/ch/as-ro-ru/2010-3025/it/scambio-di-note-del-18-febbraio-2009-tra-la-svizzera-e-la-comunita-europea-concernente-il-recepimento-del-regolamento-ce-n-81-2009-del-parlamento-europeo-e-del-consiglio-del-14-gennaio-2009-che-modifica-il-regolamento-ce-n-562-2006-per-quanto-riguarda-l-uso-del-sistema-di-informazione-visti-vis-a-norma-del-codice-frontiere-schengen

Consultato il 10 set 2026

  1. Documenti
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  3. Raccolta ufficiale delle leggi federali
Fonte

Atto di base di: Scambio di note del 18 febbraio 2009 tra la Svizzera e la Comunità europea concernente il recepimento del regolamento (CE) n. 81/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 gennaio 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 562/2006 per quanto riguarda l’uso del sistema di informazione visti (VIS) a norma del codice frontiere Schengen (RS 0.362.380.036)

RU 2010 3025

Scambio di note del 18 febbraio 2009 tra la Svizzera e la Comunità europea concernente il recepimento del regolamento (CE) n. 81/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 gennaio 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 562/2006 per quanto riguarda l'uso del sistema di informazione visti (VIS) a norma del codice frontiere Schengen
(Sviluppo dell'acquis di Schengen)

Scambio di note del 18 febbraio 2009

tra la Svizzera e la Comunità europea concernente il recepimento del regolamento (CE) n. 81/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 gennaio 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 562/2006 per quanto riguarda l’uso del sistema di informazione visti (VIS) a norma del codice frontiere Schengen (Sviluppo dell’acquis di Schengen)

Entrato in vigore l’8 aprile 2010

Traduzione1

Missione della Svizzera Bruxelles, 18 febbraio 2009 presso l’Unione europea

Segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea Direzione generale H Giustizia e affari interni Bruxelles

La Missione della Svizzera presso l’Unione europea porge i complimenti al Segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea e ha l’onore di accusare ricezione della notifica del Consiglio del 22 gennaio 2009, emessa in virtù dell’articolo 7 paragrafo2 lettera a primo periodo dell’Accordo tra la Confederazione Svizzera, l’Unione europea e la Comunità europea, firmato a Lussemburgo il 26 ottobre 20042, riguardante l’associazione della Svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo svi-luppo dell’acquis di Schengen (qui di seguito Accordo di associazione), dal tenore seguente:

«Conformemente all’articolo 7 paragrafo2 lettera a primo periodo in combinato disposto con l’articolo 14 paragrafo 1 dell’Accordo riguardante l’associazione della Svizzera all’acquis di Schengen, l’adozione dell’atto seguente è notificata alla Svizzera: Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 562/2006 per quanto riguarda l’uso del sistema di informazione visti (VIS) a norma del codice frontiere Schengen

RS 0.362.380.036 1 Traduzione dal testo originale inglese.

Recepimento del regolamento (CE) n. 81/2009

Documento del Consiglio: PE-CONS 3676/3/08 REV 3 FRONT 77 VISA 284 COMIX 660 CODEC 1109 Data d’approvazione: 14 gennaio 2009»3

Conformemente all’articolo 7 paragrafo2 lettera a secondo periodo dell’Accordo di associazione, la Missione della Svizzera presso l’Unione europea informa il Segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea che la Svizzera accetta e si impegna a trasporre nel proprio ordinamento giuridico interno il contenuto dell’atto annesso alla notifica del Consiglio. L’atto in questione costituisce parte integrante della presente nota di risposta. Conformemente all’articolo 7 paragrafo 3 dell’Accordo di associazione, la notifica del Consiglio dell’Unione europea del 22 gennaio 2009 e la presente nota di risposta instaurano diritti e obblighi tra la Svizzera e la Comunità europea e costituiscono pertanto un accordo tra la Svizzera e la Comunità europea. Il presente accordo entrerà in vigore alla data in cui la Svizzera avrà comunicato l’adempimento dei requisiti costituzionali relativi allo scambio di note tra la Svizzera e la Comunità europea del 21 agosto 2008 concernente il recepimento del regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS) e potrà essere denunciato alle condizioni previste negli articoli 7 e 17 dell’Accordo di associazione. Una copia della presente nota è trasmessa alla Commissione delle Comunità europe- e, Segretariato generale, SG.A.3, Bruxelles.

La Missione della Svizzera presso l’Unione europea coglie l’occasione per rinnovare al Segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea le assicurazioni della più alta considerazione.

3 Regolamento (CE) n. 81/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 gen. 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 562/2006 per quanto riguarda l’uso del sistema di informazione visti (VIS) a norma del codice frontiere Schengen, GU L 35 del 4.2.2009, pag. 56.

Footnotes

  1. [2] RS 0.362.31