RU 2010 4527
Decisione n. 5/1997 del Comitato misto: introduzione dell'articolo 25<sup>bis</sup> (nuovo) e dell'allegato VIII sulla procedura arbitrale dell'Accordo del 17 settembre 1992 tra gli Stati dell'AELS e Israele
Accordo del 17 settembre 1992
tra gli Stati dell’AELS e Israele1 Decisione n. 5/1997 del Comitato misto: introduzione dell’articolo 25bis (nuovo) e dell’allegato VIII sulla procedura arbitrale2
Adottata il 12 novembre 1997 Entrata in vigore per la Svizzera il 29 agosto 2006
Traduzione3
È introdotto un nuovo articolo 25bis del seguente tenore:
Art. 25bis Procedura arbitrale
1. Qualora una controversia tra Stati Parte al presente Accordo riguardo all’interpretazione dei propri diritti e obblighi non sia stata composta, entro sei mesi, mediante consultazioni o nel quadro del Comitato misto, ogni Stato Parte alla controversia può ricorrere all’arbitrato indirizzando una notifica scritta all’altro Stato Parte alla controversia. Una copia di tale notifica è fatta pervenire a tutti gli Stati Parte al presente Accordo. 2. La costituzione e il funzionamento del tribunale arbitrale sono disciplinati nell’allegatoVIII. 3. Il tribunale arbitrale compone la controversia secondo le disposizioni del presente Accordo e conformemente alle norme e ai principi applicabili del diritto internazionale. 4. La sentenza del tribunale arbitrale è definitiva e obbligatoria per gli Stati Parte alla controversia.
Ad eccezione della presente modifica, questa decisione non è pubblicata né nella RU né nella RS. Può essere ottenuta in versione originale inglese presso l’Ufficio federale delle costruzioni e della logistica, Vendita di pubblicazioni, 3003 Berna. È inoltre disponibile sul sito Internet del Segretariato dell’AELS: http://www.efta.int/free-trade/free-trade-agreements/israel/jcds.aspx
Dal testo originale inglese.