RU 2010 4593
Ordinanza dell’UFAG
concernente la determinazione di periodi e termini
nonché la liberazione di quantitativi parziali
dei contingenti doganali per l’importazione
di verdura e frutta fresche nonché di fiori recisi freschi
(Ordinanza sulla liberazione secondo l’OIEVFF)
Modifica del 7 ottobre 2010
L’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG)
ordina:
I
L’ordinanza del 12 gennaio 20001 sulla liberazione secondo l’OIEVFF è modificata come segue:
Art. 4 lett. a n. 2
La persona avente diritto notifica:
a. la sua prestazione all’interno del Paese secondo l’articolo 6 capoverso1 lettera a OIEVFF entro i termini seguenti: 2. mele ritirate nel periodo dal 1° settembre al 31 agosto: entro il 31 gennaio del periodo di contingentamento;
II
La presente modifica entra in vigore il 1° novembre 2010.
7 ottobre 2010 Ufficio federale dell’agricoltura: Manfred Bötsch