RU 2010 5001
Ordinanza
sulla protezione degli animali
(OPAn)
Modifica del 20 ottobre 2010
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 23 aprile 20081 sulla protezione degli animali è modificata come segue:
Art. 212b Comunicazione di decisioni penali cantonali
Le autorità cantonali comunicano all’UFV tutte le decisioni penali e le decisioni di abbandono del procedimento pronunciate in applicazione della legislazione sulla protezione degli animali.
II
La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2011.
20 ottobre 2010 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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La presidente della Confederazione, Doris Leuthard |
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova |