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Ordinanza sulla gestione immobiliare e la logistica della Confederazione

AS 2010 5049 · Raccolta ufficiale delle leggi federali

Del 27 ott 2010

https://lexipedia.io/it/docs/ch/as-ro-ru/2010-5049/it/ordinanza-sulla-gestione-immobiliare-e-la-logistica-della-confederazione

Consultato il 11 set 2026

  1. Documenti
  2. Confederazione
  3. Raccolta ufficiale delle leggi federali
Fonte

Modifica: Ordinanza sulla gestione immobiliare e la logistica della Confederazione (RS 172.010.21)

RU 2010 5049

Ordinanza
sulla gestione immobiliare e la logistica
della Confederazione
(OILC)

Modifica del 27 ottobre 2010

Il Consiglio federale svizzero
ordina:

I

L’ordinanza del 5 dicembre 20081 sulla gestione immobiliare e la logistica della Confederazione è modificata come segue:

Art. 4 cpv.1 lett. b

Il Consiglio federale approva le convenzioni:

b. conformemente agli articoli 25a della legge del 17 giugno 20052 sul Tribunale federale, 18 e 62 della legge del 19 marzo 20103 sull’organizzazione delle autorità penali e 27a della legge del 17 giugno 20054 sul Tribunale amministrativo federale;

Footnotes

  1. [2] RS 173.110
  2. [3] RS 173.71
  3. [4] RS 173.32 II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2011. 27 ottobre 2010 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Doris Leuthard La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

Art. 6 cpv.1 lett. b

Il portafoglio immobiliare dell’UFCL include tutti gli immobili della Confederazione che non appartengono al portafoglio immobiliare del DDPS né al portafoglio immobiliare dei PF. Esso include anche gli immobili destinati all’adempimento dei compiti:

b. dei Tribunali della Confederazione e del Ministero pubblico della Confederazione (art.4 cpv.1 lett. b);

Art. 30 cpv.2 lett. b

I seguenti destinatari di prestazioni e servizi richiedenti non inclusi nel capoverso 1 possono, sulla base di convenzioni contrattuali e a prezzi che coprono i costi, ricevere dall’UFCL forniture dai suoi assortimenti nonché prestazioni editoriali:

b. i Tribunali della Confederazione e il Ministero pubblico della Confederazione;

Footnotes

  1. [1] RS 172.010.21