RU 2010 5049
Ordinanza
sulla gestione immobiliare e la logistica
della Confederazione
(OILC)
Modifica del 27 ottobre 2010
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 5 dicembre 20081 sulla gestione immobiliare e la logistica della Confederazione è modificata come segue:
Art. 4 cpv.1 lett. b
Il Consiglio federale approva le convenzioni:
b. conformemente agli articoli 25a della legge del 17 giugno 20052 sul Tribunale federale, 18 e 62 della legge del 19 marzo 20103 sull’organizzazione delle autorità penali e 27a della legge del 17 giugno 20054 sul Tribunale amministrativo federale;
Art. 6 cpv.1 lett. b
Il portafoglio immobiliare dell’UFCL include tutti gli immobili della Confederazione che non appartengono al portafoglio immobiliare del DDPS né al portafoglio immobiliare dei PF. Esso include anche gli immobili destinati all’adempimento dei compiti:
b. dei Tribunali della Confederazione e del Ministero pubblico della Confederazione (art.4 cpv.1 lett. b);
Art. 30 cpv.2 lett. b
I seguenti destinatari di prestazioni e servizi richiedenti non inclusi nel capoverso 1 possono, sulla base di convenzioni contrattuali e a prezzi che coprono i costi, ricevere dall’UFCL forniture dai suoi assortimenti nonché prestazioni editoriali:
b. i Tribunali della Confederazione e il Ministero pubblico della Confederazione;