RU 2010 531
Ordinanza del DFF
sulle agevolazioni doganali per le merci
in base allo scopo d’impiego
(Ordinanza sulle agevolazioni doganali, OADo)
Modifica del 29 gennaio 2010
La Direzione generale delle dogane, visto l’articolo 14 capoverso 3 della legge del 18 marzo 20051 sulle dogane,
ordina:
I
L’allegato1 all’ordinanza del 4 aprile 20072 sulle agevolazioni doganali è modificato come segue:
Modifica di aliquote di dazio delle voci di tariffa 1001.1038 (2x), 1702.3029, 3038 e 1702.3048 Voce di tariffa Designazione della merce Impiego Dazio di favore Fr./100 kg peso lordo 1001. Frumento (grano) duro per la fabbricazione di 6.37
38 Osservazione: boulgour L’agevolazione doganale è concessa se mediamente, durante un trimestre civile, almeno il 64 % dei prodotti della macinazione è ottenuto da grano duro e utilizzato conformemente all’impegno circa l’uso. 1001. Frumento (grano) duro per la fabbricazione di 5.28
38 Osservazione: grano duro precotto L’agevolazione doganale è concessa se mediamente, durante un trimestre civile, almeno il 64 % dei prodotti della macinazione è ottenuto da grano duro e utilizzato conformemente all’impegno circa l’uso.