RU 2010 5597
Ordinanza
sulla riscossione di emolumenti e tasse da parte
dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari
(Ordinanza sugli emolumenti e sulle tasse della FINMA, Oem-FINMA)
Modifica del 17 novembre 2010
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 15 ottobre 20081 sugli emolumenti e sulle tasse della FINMA è modificata come segue:
Art. 3 cpv.1 lett. a, abis e ater
Per quanto possibile, la FINMA imputa i suoi costi direttamente agli ambiti di vigilanza seguenti:
ambito delle grandi banche e delle società ad esse associate come gruppo finanziario (art. 15 cpv.2 lett. a LFINMA);
abis. ambito delle altre banche e dei commercianti di valori mobiliari (art. 15 cpv.2 lett. a LFINMA);
ater. ambito delle borse (art. 15 cpv.2 lett. a LFINMA);
Art. 11 cpv.3
Essa è calcolata sulla base dei costi complessivi della FINMA per l’anno che precede l’anno di assoggettamento e delle riserve che devono essere costituite.
Art. 12 cpv.1
In tutti gli ambiti di vigilanza, la tassa di vigilanza comprende una tassa di base fissa e una tassa complementare variabile, ad eccezione dell’ambito degli intermediari assicurativi non vincolati.
Art. 14 Riscossione della tassa
La FINMA riscuote la tassa di vigilanza in base ai suoi conti per l’anno che precede l’anno di assoggettamento.
Dopo la chiusura del suo conto annuale, la FINMA allestisce un conteggio per ogni assoggettato.
Se dai conti della FINMA risulta un’eccedenza o un disavanzo, l’importo corrispondente viene riportato, per ogni ambito di vigilanza, sull’anno contabile successivo.
Sezione 2 Grandi banche, altre banche e commercianti di valori mobiliari, borse
Art. 16 Tassa di base
La tassa di base ammonta annualmente a:
nell’ambito delle grandi banche e delle società ad esse associate come gruppo finanziario: 1. 500 000 franchi per grande banca, 2. 15 000 franchi per banca associata, 3. 10 000 franchi per commerciante di valori mobiliari associato;
nell’ambito delle altre banche e dei commercianti di valori mobiliari: 1. 15 000 franchi per banca, 2. 10 000 franchi per commerciante di valori mobiliari, 3. 150 000 franchi forfettari per l’intero gruppo Raiffeisen;
nell’ambito delle borse: 1. 200 000 franchi per borsa con un totale di bilancio di almeno 50 milioni di franchi, 2. 50 000 franchi per borsa con un totale di bilancio compreso tra 25 e 50 milioni di franchi, 3. 25 000 franchi per borsa con un totale di bilancio inferiore a 25 milioni di franchi, 4. 10 000 franchi per organizzazione analoga alle borse, 5. 100 000 franchi per esercente di sistemi di pagamento e di gestione delle operazioni su titoli.
Le centrali d’emissione di obbligazioni fondiarie e gli esercenti di sistemi di pagamento e di gestione delle operazioni su titoli sono assoggettati soltanto alla tassa di base.
Art. 17 Tassa complementare
L’importo che deve essere finanziato con la tassa complementare è coperto come segue:
a. in entrambi gli ambiti delle grandi banche e delle società ad esse associate come gruppo finanziario come pure delle altre banche e dei commercianti di valori mobiliari: in parti uguali dalla tassa complementare in funzione del totale di bilancio e dalla tassa complementare in funzione della cifra d’affari realizzata con i valori mobiliari;
b. nell’ambito delle borse: in ragione di nove decimi dalla tassa complementare in funzione del totale di bilancio e di un decimo dalla tassa complementare in funzione della cifra d’affari realizzata con i valori mobiliari.
I commercianti di valori mobiliari e le banche con statuto di commerciante di valori mobiliari devono versare la tassa complementare in funzione del totale di bilancio e la tassa in funzione della cifra d’affari realizzata con i valori mobiliari; le banche senza statuto di commerciante di valori mobiliari devono versare soltanto la tassa complementare in funzione del totale di bilancio.
Art. 18 Calcolo della tassa complementare
Per il calcolo della tassa complementare in funzione del totale di bilancio è determinante il totale di bilancio dell’assoggettato, così come riportato dal conto annuale approvato dell’anno che precede l’anno di assoggettamento.
Per il calcolo della tassa complementare in funzione della cifra d’affari realizzata con i valori mobiliari sono determinanti le chiusure dell’anno che precede l’anno di assoggettamento, che devono essere annunciate alle borse conformemente all’ordinanza FINMA del 25 ottobre 20082 sulle borse.
Art. 19 Assoggettati esteri
Le banche estere, i commercianti di valori mobiliari esteri, le borse estere, le organizzazioni estere analoghe alle borse e gli esercenti esteri di sistemi di pagamento e di gestione delle operazioni su titoli sono assoggettati alla tassa di base e alla tassa complementare soltanto se gestiscono una succursale in Svizzera.
Art. 27 cpv.1 e 1bis
Perogni iscrizione nel registro, gli intermediari assicurativi non vincolati a un’impresa di assicurazione versano una tassa di vigilanza.
La tassa di vigilanza è calcolata in maniera che la sua somma copra i costi complessivi dell’ambito di vigilanza degli intermediari assicurativi non vincolati. Essa è ripartita in parti uguali tra il numero di iscrizioni nel registro.
II
I numeri3.1,3.3,3.3a (nuovo),3.3b (nuovo),3.7,3.11,3.13 dell’allegato sono modificati come segue:
Allegato
in franchi
Ambito delle imprese di assicurazione 3.1 Decisione concernente il rilascio dell’autorizzazione ad 5 000‒50 000 avviare l’attività assicurativa (art.3 cpv.1 e art. 4 LSA) 3.3 Decisione concernente l’approvazione di tariffe e condi- 1 000‒12 000 zioni generali d’assicurazione (art. 4 cpv.2 lett. r LSA) 3.3a Decisione concernente l’approvazione di valori di liqui- 500‒5 000 dazione nell’assicurazione sulla vita al di fuori della previdenza professionale, per valore di liquidazione (art. 91 cpv.2 della L del 2 apr. 19083 sul contratto d'assicurazione, LCA e art. 127 OS) 3.3b Decisione concernente l’approvazione di valori di liqui- 1 000‒12 000 dazione nella previdenza professionale (art. 91 cpv. 2 LCA e art. 127 OS) 3.7 Controlli in loco e ispezioni su ordine delle imprese di 5 000‒50 000 assicurazione (art. 47 cpv. 1 LSA) 3.11 Attestazioni di solvibilità e altre attestazioni (art. 1 LSA) 300‒1 000 3.13 Verifiche speciali dei rapporti annuali (art. 25 LSA) 1 000‒10 000
III
La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2011.
17 novembre 2010 In nome del Consiglio federale svizzero: |
|---|
La presidente della Confederazione, Doris Leuthard |
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova |