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Ordinanza concernente la ricerca agronomica

AS 2010 5871 · Raccolta ufficiale delle leggi federali

Del 27 ott 2010

https://lexipedia.io/it/docs/ch/as-ro-ru/2010-5871/it/ordinanza-concernente-la-ricerca-agronomica

Consultato il 1 set 2026

  1. Documenti
  2. Confederazione
  3. Raccolta ufficiale delle leggi federali
Fonte

Modifica: Ordinanza concernente la ricerca agronomica (RS 915.7)

Atto di base di: Ordinanza concernente la ricerca agronomica (RS 915.7)

RU 2010 5871

Ordinanza
concernente la ricerca agronomica
(ORAgr)

del 27 ottobre 2010

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 177 della legge del 29 aprile 19981 sull’agricoltura,
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Footnotes

  1. [1] RS 910.1

Sezione 1 Scopo e orientamento

Art. 1

La Confederazione svolge una ricerca agronomica che elabora le conoscenze scientifiche e le basi tecniche necessarie per un’agricoltura e una filiera alimentare sostenibili, per le decisioni di politica agricola e per l’esecuzione di compiti stabiliti dalla legge.

La ricerca agronomica della Confederazione tiene conto del contesto nazionale e internazionale e persegue gli obiettivi seguenti:

  1. promuovere un’agricoltura e una filiera alimentare multifunzionali e competitive;

  2. contribuire all’alimentazione e alla salute umana e animale;

  3. favorire uno sfruttamento parsimonioso delle risorse naturali quali il suolo, l’acqua, l’aria, la flora, la fauna e contribuire al mantenimento e alla promozione della biodiversità come pure a sviluppare e curare paesaggi rurali diversificati.

La ricerca agronomica della Confederazione è orientata alle esigenze dei beneficiari delle prestazioni, segnatamente:

  1. le persone attive nell’agricoltura e nella filiera alimentare (i produttori, inclusi i livelli a monte e a valle, le persone attive nella formazione e nella consulenza);

  2. i consumatori;

  3. l’Amministrazione.

RS 915.7

Sezione 2 Organizzazione

Art. 2 Ufficio federale dell’agricoltura

L’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG) elabora la concezione di ricerca per l’agricoltura e la filiera alimentare, la quale comprende la strategia di ricerca e d’innovazione di Agroscope.

Nell’elaborazione della concezione di ricerca, l’UFAG coinvolge il Consiglio della ricerca agronomica, Agroscope e altri ambienti interessati.

Art. 3 Consiglio della ricerca agronomica

Il Dipartimento federale dell’economia (DFE) istituisce un Consiglio permanente della ricerca agronomica quale organo consultivo. Ne nomina il presidente e gli altri membri per un mandato di quattro anni.

Fanno parte del Consiglio della ricerca:

  1. almeno un rappresentante dell’UFAG, del settore dei Politecnici federali, della produzione, della trasformazione e dei consumatori;

  2. specialisti attivi nella ricerca rilevante per l’agricoltura e la filiera alimentare;

  3. persone che si occupano di questioni relative alla politica della ricerca, dell’economia, dell’ambiente e della società rilevanti per l’agricoltura e la filiera alimentare.

Il Consiglio della ricerca tiene conto degli obiettivi politici del Consiglio federale in materia di agricoltura, alimentazione, ricerca, economia, ambiente e società.

Il Consiglio della ricerca esamina periodicamente la qualità e l’attualità della ricerca agronomica della Confederazione. A tale scopo può fare svolgere valutazioni della ricerca, di taluni settori della stessa o di singole stazioni di ricerca d’intesa con l’UFAG.

L’UFAG accorda al Consiglio della ricerca il necessario sostegno.

Art. 4 Agroscope

La Confederazione gestisce sotto il nome di Agroscope le tre stazioni di ricerca agronomica seguenti:

  1. Agroscope Changins-Wädenswil (ACW);

  2. Agroscope Liebefeld-Posieux (ALP-Haras);

  3. Agroscope Reckenholz-Tänikon (ART).

IlConsiglio federale conferisce ad Agroscope un mandato di prestazioni per l’adempimento dei compiti.

L’organo direttivo di Agroscope è la sua direzione. Quest’ultima emana un regolamento interno per Agroscope.

La direzione si compone dei direttori delle stazioni di ricerca e del membro responsabile della direzione dell’UFAG. Il membro della direzione dell’UFAG assume la presidenza.

Ogni stazione di ricerca è diretta da un direttore. Il direttore conclude con l’UFAG una convenzione sulle prestazioni.

Per le stazioni di ricerca agronomica l’UFAG istituisce gruppi di esperti con funzione consultiva. Disciplina i compiti e le competenze di tali gruppi in un regolamento interno.

Sezione 3 Compiti e competenze di Agroscope

Art. 5 Agroscope

Agroscope ha i seguenti compiti:

  1. ricerca e sviluppo a favore del settore agroalimentare;

  2. consulenza ai politici, perizie, valutazioni e monitoraggio ai sensi della ricerca settoriale della Confederazione;

  3. compiti esecutivi nell’ambito della legislazione sull’agricoltura e di convenzioni con altri uffici federali.

Art. 6 Agroscope Changins-Wädenswil

ACW è responsabile dei settori seguenti: 1. produzione vegetale (coltivazione delle piante e risorse genetiche, campicoltura, sistemi pastorali, viticoltura e enologia, frutticoltura, orticoltura, coltivazione di bacche, di piante medicinali e di piante aromatiche, colture protette e altre colture speciali), 2. basi della protezione fitosanitaria, 3. qualità e sicurezza dei prodotti vegetali, nonché del loro valore per l’alimentazione e la salute umana (inclusa la conservazione e la trasformazione); 1. produzione vegetale e risorse genetiche, 2. protezione fitosanitaria, concimazione per le colture campicole e speciali, 3. qualità e sicurezza dei prodotti vegetali nonché dei prodotti trasformati; 1. esame delle varietà nella campicoltura, riconoscimento di materiale vegetale, banca genetica e misure fitosanitarie, 2. esame di prodotti fitosanitari e norme di concimazione per le colture campicole e speciali, 3. controllo dei vini destinati all’esportazione.

Art. 7 Agroscope Liebefeld-Posieux

ALP-Haras è responsabile dei settori seguenti: 1. produzione e trasformazione del latte e della carne (in particolare foraggiamento nonché produzione di formaggio e preparazione delle colture), 2. apicoltura, salute e allevamento di api, nonché detenzione e allevamento di cavalli nell’agricoltura, 3. qualità e sicurezza dei prodotti lattieri, carnei e apistici nonché del loro valore per l’alimentazione e la salute umana; 1. produzione e trasformazione del latte e della carne, 2. allevamento, detenzione, foraggiamento e aspetti fisiologico-nutrizionali di animali da reddito, comprese le api, 3. alimenti per animali e mercato degli alimenti per animali; 1. gestione del laboratorio di riferimento nazionale in materia di economia lattiera, 2. autorizzazione e controllo degli alimenti per animali, 3. notifica, ammissione e registrazione dei produttori di alimenti per animali e delle persone che li mettono in commercio.

Art. 8 Agroscope Reckenholz-Tänikon

ART è responsabile dei settori seguenti: 1. produzione agricola e risorse naturali (suolo, acqua, aria, biodiversità, paesaggio), mutamenti climatici e agricoltura, 2. coltivazione di piante foraggere, sistemi di gestione di erbai e campi incentrati sull’agricoltura biologica, 3. economia agraria e sociale nonché tecnologia agraria (comprese le costruzioni rurali e la tecnica dei processi nella detenzione di animali da reddito); 1. bilanci delle sostanze nutritive ed ecobilanci, protezione delle acque e del suolo nonché emissioni della detenzione di animali da reddito, 2. ripercussioni economiche, ecologiche e sociali delle misure politiche nel settore agricolo, 3. indicatori ambientali nel settore agricolo; 1. basi per la concimazione, concimi aziendali e concimi ottenuti dal riciclaggio, norme di concimazione per la foraggicoltura e metodi di riferimento e riconoscimento dei laboratori autorizzati all’analisi dei concimi e del suolo, 2. valutazione della fertilità e del deterioramento del suolo nell’ambito dell’osservatorio nazionale dei suoli, 3. riconoscimento delle sementi di tutti i tipi di colture, esame delle varietà nella foraggicoltura, 4. esame dei dispositivi tecnici e dei veicoli agricoli nonché autorizzazione di attrezzature per le stalle, 5. esame della situazione economica dell’agricoltura.

Art. 9 Competenze in dettaglio

La direzione di Agroscope definisce in dettaglio le competenze delle stazioni di ricerca.

Art. 10 Informazione, comunicazione e scambio di conoscenze

Agroscope rende accessibili ai beneficiari delle prestazioni e al pubblico i risultati della propria attività mediante la consulenza, l’insegnamento, pubblicazioni pratiche e scientifiche, perizie, manifestazioni e offerte di perfezionamento professionale, in quanto non vi si oppongano interessi pubblici o privati preponderanti.

Art. 11 Collaborazione

Le stazioni di ricerca si completano a vicenda, in particolare negli ambiti che, in ragione delle tematiche settoriali o delle specificità regionali (p. es. caratteristiche climatiche, topografiche o del suolo), richiedono lo svolgimento di ricerche in luoghi diversi.

Le stazioni di ricerca collaborano vicendevolmente e con altre istituzioni, segnatamente con le amministrazioni pubbliche, le autorità, le scuole universitarie professionali, le università, i politecnici federali, altri istituti di formazione, le organizzazioni professionali o specializzate e le centrali di consulenza nonché con i produttori agricoli, l’artigianato e l’economia.

Le stazioni di ricerca collaborano inoltre con la comunità scientifica nazionale e internazionale, in particolare nel quadro di progetti di ricerca e di sviluppo comuni. A tale scopo si prefiggono di ottenere i mezzi finanziari necessari presso organi riconosciuti di promozione della ricerca a livello nazionale e internazionale.

Art. 12 Diritti su beni immateriali

Appartengono alla Confederazione tutti i diritti sui beni immateriali prodotti nell’esercizio della loro attività di servizio da persone legate da un rapporto di lavoro con Agroscope, fatta eccezione per i diritti d’autore.

La stazione di ricerca interessata decide in merito all’esercizio dei diritti sui beni immateriali che appartengono alla Confederazione.

In caso di collaborazione con terzi la proprietà e l’esercizio dei diritti sui beni immateriali devono essere disciplinati contrattualmente.

Art. 13 Immobili, edifici e locali di Agroscope

Agroscope pianifica in collaborazione con l’UFAG il proprio sviluppo in materia di edifici e di locali.

Sezione 4 Mandati di ricerca e contributi per la ricerca

Art. 14 Mandati di ricerca

Entro i limiti del credito stanziato, l’UFAG può affidare a istituti di ricerca pubblici o privati mandati che servono a realizzare lo scopo e l’orientamento della ricerca agronomica della Confederazione ai sensi dell’articolo1.

L’UFAG conclude un contratto con gli istituti di ricerca ai quali decide di affidare i mandati di ricerca.

La questione della proprietà e dell’esercizio dei diritti sui beni immateriali dev’essere disciplinata contrattualmente.

Art. 15 Contributi per la ricerca

Su domanda ed entro i limiti del credito stanziato, l’UFAG può concedere a istituti di ricerca pubblici o privati contributi destinati all’esecuzione di progetti di ricerca che servono a realizzare lo scopo e l’orientamento della ricerca agronomica della Confederazione ai sensi dell’articolo1.

I contributi ammontano al massimo al 75 per cento dei costi comprovati e riconosciuti dall’UFAG.

Se decide di assegnare un contributo per la ricerca, l’UFAG stipula un contratto con il richiedente. Può subordinare il versamento dei contributi a determinate condizioni.

La questione della proprietà e dell’esercizio dei diritti sui beni immateriali dev’essere disciplinata contrattualmente.

Sezione 5 Disposizioni finali

Art. 16 Esecuzione

L’UFAG è incaricato dell’esecuzione della presente ordinanza, sempreché tale compito non incomba al DFE.

Art. 17 Diritto previgente: abrogazione

L’ordinanza del 9 giugno 20062 concernente la ricerca agronomica è abrogata.

Footnotes

  1. [2] RU 2006 2499

Art. 18 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2011.

27 ottobre 2010 In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Doris Leuthard

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova