RU 2010 5965
Ordinanza
sull’organizzazione del Dipartimento federale della difesa,
della protezione della popolazione e dello sport
(OOrg-DDPS)
Modifica del 3 dicembre 2010
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 7 marzo 20031 sull’organizzazione del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport è modificata come segue:
Art. 4 cpv.2
IlDDPS emana prescrizioni per la tutela del segreto militare e per garantire l’equipaggiamento dell’esercito.
Art. 5 lett. b, bbis e h
La Segreteria generale esercita le funzioni di cui all’articolo 42 LOGA e assume a livello dipartimentale le funzioni principali seguenti:
è incaricata della strategia e della revisione interna;
bbis. avvia, pianifica, coordina e controlla gli affari del Dipartimento e segue in particolare i principali affari sovradipartimentali;
abrogata
Art. 6a
Abrogato
Art. 11 lett. a n. 3
All’Aggruppamento Difesa sono subordinati con le funzioni seguenti:
a. lo Stato maggiore dell’esercito:
3. è responsabile della gestione della sicurezza del DDPS e dell’esercito;
Art. 11a Protezione delle informazioni e delle opere
La Protezione delle informazioni e delle opere in seno allo Stato maggiore dell’esercito dirige la gestione della sicurezza del DDPS e dell’esercito in settori scelti quali le informazioni, le persone, i beni materiali e la sicurezza ambientale ai sensi dell’articolo 10 della legge del 7 ottobre 19832 sulla protezione dell’ambiente.
Adempie i compiti giusta l’articolo2 dell’ordinanza del 14 dicembre 19983 sulla sicurezza militare.
Assume inoltre i compiti sovradipartimentali seguenti:
i compiti giusta l’articolo 20a dell’ordinanza del 4 luglio 20074 sulla protezione delle informazioni della Confederazione;
i compiti giusta l’ordinanza del 19 dicembre 20015 sui controlli di sicurezza relativi alle persone;
i compiti giusta l’ordinanza del 9 giugno 20066 sui controlli di sicurezza relativi alle persone nell’ambito degli impianti nucleari.
Emana istruzioni e direttive nei settori di cui al capoverso1.
II
La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2011.
3 dicembre 2010 In nome del Consiglio federale svizzero: |
|---|
La presidente della Confederazione, Doris Leuthard |
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova |