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Ordinanza sull’organizzazione del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport

AS 2010 5965 · Raccolta ufficiale delle leggi federali

Del 3 dic 2010

https://lexipedia.io/it/docs/ch/as-ro-ru/2010-5965/it/ordinanza-sull-organizzazione-del-dipartimento-federale-della-difesa-della-protezione-della-popolazione-e-dello-sport

Consultato il 11 set 2026

  1. Documenti
  2. Confederazione
  3. Raccolta ufficiale delle leggi federali
Fonte

Modifica: Ordinanza sull’organizzazione del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (RS 172.214.1)

RU 2010 5965

Ordinanza
sull’organizzazione del Dipartimento federale della difesa,
della protezione della popolazione e dello sport
(OOrg-DDPS)

Modifica del 3 dicembre 2010

Il Consiglio federale svizzero
ordina:

I

L’ordinanza del 7 marzo 20031 sull’organizzazione del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport è modificata come segue:

Art. 4 cpv.2

IlDDPS emana prescrizioni per la tutela del segreto militare e per garantire l’equipaggiamento dell’esercito.

Footnotes

  1. [2] RS 814.01

Art. 5 lett. b, bbis e h

La Segreteria generale esercita le funzioni di cui all’articolo 42 LOGA e assume a livello dipartimentale le funzioni principali seguenti:

  1. è incaricata della strategia e della revisione interna;

  2. bbis. avvia, pianifica, coordina e controlla gli affari del Dipartimento e segue in particolare i principali affari sovradipartimentali;

  3. abrogata

Art. 6a

Abrogato

Art. 11 lett. a n. 3

All’Aggruppamento Difesa sono subordinati con le funzioni seguenti:

a. lo Stato maggiore dell’esercito:

3. è responsabile della gestione della sicurezza del DDPS e dell’esercito;

Art. 11a Protezione delle informazioni e delle opere

La Protezione delle informazioni e delle opere in seno allo Stato maggiore dell’esercito dirige la gestione della sicurezza del DDPS e dell’esercito in settori scelti quali le informazioni, le persone, i beni materiali e la sicurezza ambientale ai sensi dell’articolo 10 della legge del 7 ottobre 19832 sulla protezione dell’ambiente.

Adempie i compiti giusta l’articolo2 dell’ordinanza del 14 dicembre 19983 sulla sicurezza militare.

Assume inoltre i compiti sovradipartimentali seguenti:

  1. i compiti giusta l’articolo 20a dell’ordinanza del 4 luglio 20074 sulla protezione delle informazioni della Confederazione;

  2. i compiti giusta l’ordinanza del 19 dicembre 20015 sui controlli di sicurezza relativi alle persone;

  3. i compiti giusta l’ordinanza del 9 giugno 20066 sui controlli di sicurezza relativi alle persone nell’ambito degli impianti nucleari.

Emana istruzioni e direttive nei settori di cui al capoverso1.

Footnotes

  1. [3] RS 513.61
  2. [4] RS 510.411
  3. [5] RS 120.4
  4. [6] RS 732.143.3

Footnotes

  1. [1] RS 172.214.1

II

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2011.

3 dicembre 2010 In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Doris Leuthard

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova